11 Gennaio 2025 - 16:37

Conferenza interparlamentare sulla stabilità dell’Ue: Iva al 15% o superiore per alcol, tabacco e gioco d’azzardo

“L’attuale complesso elenco di beni e servizi cui possono essere applicate aliquote ridotte sarebbe soppresso e sostituito da un nuovo elenco di prodotti (come armi, bevande alcoliche, tabacco e gioco

19 Settembre 2018

“L’attuale complesso elenco di beni e servizi cui possono essere applicate aliquote ridotte sarebbe soppresso e sostituito da un nuovo elenco di prodotti (come armi, bevande alcoliche, tabacco e gioco d’azzardo) ai quali sarebbe sempre applicata l’aliquota normale del 15% o un’aliquota superiore. Per salvaguardare le entrate pubbliche, gli Stati membri dovranno inoltre garantire che l’aliquota IVA media ponderata sia pari almeno al 12%. Con il nuovo regime, tutti i beni che attualmente beneficiano di aliquote diverse dall’aliquota normale potranno continuare a farlo. Inoltre, in base alle norme vigenti, gli Stati membri possono esentare dall’IVA le vendite delle piccole imprese a condizione che non superino un determinato volume d’affari annuo, che varia da un Paese all’altro. Tali esenzioni sono accessibili soltanto ai soggetti nazionali, a scapito della parità di condizioni per le piccole imprese operanti all’interno dell’UE”.

 

A scriverlo è l’Ufficio Rapporti con l’Unione europea del Parlamento italiano in vista della Conferenza interparlamentare sulla stabilità, il coordinamento economico e la governance nell’Unione europea tenuta a Vienna il 17 e 18 settembre che ricorda come il “18 gennaio 2018 la Commissione ha proposto nuove norme per concedere maggiore flessibilità agli Stati membri nel fissare le aliquote IVA e creare un contesto fiscale più favorevole allo sviluppo delle PMI.

Attualmente, – spiega – gli Stati membri possono applicare sul territorio nazionale un’aliquota ridotta del 5% a due diverse categorie di prodotti. Alcuni Stati membri applicano anche deroghe specifiche per ulteriori aliquote ridotte. Oltre all’aliquota IVA normale di un minimo del 15%, gli Stati membri potrebbero fissare:

  • due aliquote ridotte distinte comprese tra il 5% e l’aliquota normale scelta dallo Stato membro;
  • un’esenzione dall’IVA (o “tasso zero”);
  • un’aliquota ridotta compresa tra lo 0% e le aliquote ridotte.

 

 

 

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