Il Consiglio di Stato – Sezione Quarta – ha oggi accolto l’appello dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e del Ministero dell’Economia e delle Finanze che hanno impugnato la sentenza del Tar Lazio sulle penali
Il Consiglio di Stato – Sezione Quarta – ha oggi accolto l’appello dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e del Ministero dell’Economia e delle Finanze che hanno impugnato la sentenza del Tar Lazio sulle penali irrogate ad una società di scommesse, dichiarando inammissibile il ricorso di primo grado per difetto di giurisdizione.
I Fatti
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e il Ministero dell’Economia e delle Finanze hanno impugnato, chiedendone la riforma previa sospensione dell’esecuzione, la sentenza con la quale il T.A.R. dal Lazio, in accoglimento del ricorso proposto da una società di scommesse, ha annullato il provvedimento con il quale a questa era stato intimato il pagamento di penali e interessi per ritardato pagamento dei flussi finanziari di cui alla convenzione di concessione di giochi pubblici.
La Sentenza
Ripercorrendo la sentenza del tribunale amministrativo, i magistrati del Consiglio di Stato hanno spiegato che “in particolare, va condiviso e risulta assorbente il motivo con il quale l’Amministrazione appellante ha dedotto il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla presente controversia.
Al riguardo il primo giudice, pur consapevole del consolidato pregresso indirizzo giurisprudenziale il quale, muovendo dalla qualificazione di concessione di servizio pubblico delle convenzioni aventi a oggetto l’affidamento di attività di gestione di giochi e scommesse, esclude dalla relativa giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie relative all’irrogazione di penali per inadempimento, riconducibili a profili esclusivamente patrimoniali dal rapporto concessorio, ha tuttavia ritenuto che la situazione sia cambiata dopo le modifiche introdotte dall’art. 2, comma 2, secondo periodo, del già citato d.l. nr. 40 del 2010, laddove si è stabilito: “…Le amministrazioni statali concedenti, attraverso adeguamenti convenzionali ovvero l’adozione di carte dei servizi, ivi incluse quelle relative alle reti fisiche di raccolta del gioco, assicurano l’effettività di clausole idonee a garantire l’introduzione di sanzioni patrimoniali, nel rispetto dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e non automaticità, a fronte di casi di inadempimento delle clausole della convenzione imputabile al concessionario, anche a titolo di colpa, la graduazione di tali sanzioni in funzione della gravità dell’inadempimento, nonché riduzione di meccanismi tesi alla migliore realizzazione del principio di effettività della clausola di decadenza dalla concessione, oltre che di maggiore efficienza, efficacia ed economicità del relativo procedimento nel rispetto del principio di partecipazione e del contraddittorio”… – In conclusione -, e con assorbimento di ogni altra doglianza o questione, la sentenza di primo grado va riformata con la declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla presente controversia e l’indicazione quale giudice competente del giudice ordinario, dinanzi al quale la causa dovrà essere riassunta”. PressGiochi
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