La cessione a titolo non oneroso, all’atto della cessazione dell’attività, delle attrezzature utilizzate rende meno allettante l’esercizio di tale attività e limita la sua libertà di stabilimento e di prestazione
La cessione a titolo non oneroso, all’atto della cessazione dell’attività, delle attrezzature utilizzate rende meno allettante l’esercizio di tale attività e limita la sua libertà di stabilimento e di prestazione di servizi.
Lo ha ricordato ieri l’onorevole di Area Popolare Sergio Pizzolante in Commissioni unite finanze e attività produttive della Camera durante la discussione del decreto di Revisione e riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo
Ricordando quanto sentenziato dalla Corte europea sui giochi, Pizzolante ha detto: “In tale contesto segnala inoltre come la stessa Corte di Giustizia dell’UE, in una sentenza del 28 gennaio 2016 (causa C 375/14), relativa alla compatibilità con il diritto dell’Unione europea della normativa nazionale sulle concessioni per l’attività di raccolta di scommesse, concernente comunque una fattispecie concessoria analoga a quella in esame, abbia affermato che «gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una disposizione nazionale restrittiva, quale quella in questione nel procedimento principale, la quale impone al concessionario di cedere a titolo non oneroso, all’atto della cessazione dell’attività per scadenza del termine della concessione, l’uso dei beni materiali e immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco» e che occorre a tale riguardo «tenere anche conto del valore venale dei beni oggetto della cessione forzata», demandando quindi al giudice nazionale, nel quadro dell’esame della proporzionalità della disposizione in questione, a tenere anche conto del valore venale dei beni oggetto della cessione forzata. Infatti la Corte ha rilevato come una disposizione nazionale che imponga al concessionario di cedere a titolo non oneroso, all’atto della cessazione dell’attività (compresa l’ipotesi in cui tale cessazione avvenga per il semplice fatto della scadenza del termine di concessione), l’uso delle attrezzature utilizzate, possa rendere meno allettante l’esercizio di tale attività, in quanto il rischio per un’impresa di dover cedere, senza contropartita economica, l’uso dei beni in suo possesso può impedire a detta impresa di trarre profitto dal proprio investimento, e costituisca pertanto una restrizione alle libertà di stabilimento e di prestazione di servizi, che si pone a sua volta in contrasto con le norme comunitarie”.
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