“Tale obiettivo viene perseguito tramite un generalizzato riallineamento temporale alla data del “31 dicembre 2022” del regime di validità di tutti i rapporti concessori di giochi a distanza in essere
“Tale obiettivo viene perseguito tramite un generalizzato riallineamento temporale alla data del “31 dicembre 2022” del regime di validità di tutti i rapporti concessori di giochi a distanza in essere al momento dell’entrata in vigore della disciplina, destinato a consentire – seppur progressivamente – una decorrenza uniforme per l’avvio delle nuove concessioni per il gioco a distanza, nell’intento di permettere agli operatori di vedere i loro titoli scadere simultaneamente e poter, in questo modo, partecipare alla successiva procedura alle stesse condizioni di parità… l’art. 4 della convenzione di concessione stipulata con la ricorrente debba essere in via diretta etero-integrato ex lege ad opera del citato comma 935, con conseguente – ed ininterrotta – prosecuzione del rapporto concessorio da ritenersi ancora in corso fino alla data del 31 dicembre 2022”.
Lo afferma il Tar del Lazio rispondendo ad alcuni ricorsi promossi dai concessionari del gioco online in scadenza ai quali ADM aveva ordinato la sospensione della raccolta.
Ai sensi dell’art. 1, comma 935, della legge n. 208/2015 “In considerazione dell’approssimarsi della scadenza di un gruppo di concessioni relative alla raccolta a distanza dei giochi di cui all’ articolo 24, comma 11, lettere da a) ad f), della legge 7 luglio 2009, n. 88, al fine di garantire la continuità delle entrate erariali, nonché la tutela dei giocatori e della fede pubblica attraverso azioni che consentano il contrasto al gioco illegale, ed un allineamento temporale, al 31 dicembre 2022, di tutte le concessioni aventi ad oggetto la commercializzazione dei giochi a distanza di cui al citato articolo 24, comma 11, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli bandisce entro il 31 luglio 2016 una gara per la selezione, mediante procedura aperta, competitiva e non discriminatoria, di 120 concessioni per la commercializzazione dei suddetti giochi a distanza nel rispetto dei criteri previsti dall’ articolo 24, comma 15, lettere da a) a e) e g), della citata legge n. 88 del 2009 e previo versamento di un corrispettivo una tantum, per la durata della concessione, pari ad euro 200.000”.
In seguito il legislatore ha precisato i contorni della gara per l’affidamento delle concessioni in oggetto, prevedendo all’art. 1, comma 727, della legge n. 160/2019, che “In vista della scadenza delle vigenti concessioni in materia di … gioco con vincita in denaro a distanza …, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel rispetto dei princìpi e delle regole europee e nazionali, attribuisce, con gara da indire entro il 31 dicembre 2020 [termine poi prorogato di 6 mesi e, dunque, fino al 30 giugno 2021, in forza dell’art. 69 del d.l. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 27/2020], mediante procedura aperta, competitiva e non discriminatoria, le seguenti concessioni: … e) 40 diritti per poter offrire gioco a distanza; base d’asta non inferiore ad euro 2.500.000 per ogni diritto”.
Sotto il profilo soggettivo, l’art. 1, comma 935, della legge n. 208/2015, si riferisce a tutte le “concessioni relative alla raccolta a distanza dei giochi di cui all’ articolo 24, comma 11, lettere da a) ad f), della legge 7 luglio 2009, n. 88” che scadranno nel periodo temporale successivo alla sua entrata in vigore.
Sotto il profilo oggettivo, invece, la disposizione prevede “un allineamento temporale, al 31 dicembre 2022” delle predette concessioni al fine di consentire all’Agenzia l’organizzazione e il positivo espletamento di “una gara per la selezione, mediante procedura aperta, competitiva e non discriminatoria, di 120 concessioni per la commercializzazione dei suddetti giochi a distanza” in tempo utile rispetto alla scadenza naturale delle concessioni in essere.
La ratio della previsione normativa dell’art. 1, comma 935, della legge n. 208/2015 è, poi, di garantire, nelle more di una nuova gara avente ad aggetto l’affidamento dei titoli concessori, “la continuità delle entrate erariali, nonché la tutela dei giocatori e della fede pubblica attraverso azioni che consentano il contrasto al gioco illegale”.
Tale obiettivo viene perseguito tramite un generalizzato riallineamento temporale alla data del “31 dicembre 2022” del regime di validità di tutti i rapporti concessori di giochi a distanza in essere al momento dell’entrata in vigore della disciplina, destinato a consentire – seppur progressivamente – una decorrenza uniforme per l’avvio delle nuove concessioni per il gioco a distanza, nell’intento di permettere agli operatori di vedere i loro titoli scadere simultaneamente e poter, in questo modo, partecipare alla successiva procedura alle stesse condizioni di parità.
Più chiaramente, il legislatore con l’art. 1, comma 935, della legge n. 208/2015, ha inteso uniformare, sotto il profilo temporale, il regime di validità dei titoli concessori delle varie imprese operanti nel mercato del gioco on line, come noto attualmente distinte in due gruppi: i) un primo gruppo riguarda i concessionari pregressi che, avendo attivato l’opzione di cui all’art. 24, comma 13, lett. b) e comma 22, legge n. 88/2009, erano stati abilitati ad operare in virtù di atti integrativi delle concessioni fino a giugno 2016; ii) un secondo gruppo riguarda invece i concessionari, tra cui la ricorrente, abilitati ad operare in virtù delle nuove concessioni rilasciate ex art. 24, comma 13, lett. a), legge n. 88/2009, all’esito della procedura aperta indetta nel 2011, di durata novennale decorrente dalla stipula della relativa convenzione di concessione”.
Continua ancora il giudice: “la mancata proroga delle concessioni venute a naturale scadenza, in assenza di una procedura competitiva per l’assegnazione delle medesime, avrebbe in realtà un effetto distorsivo della stessa concorrenza poiché comporterebbe la riduzione dei concessionari allo stato esistenti sul mercato dei giochi pubblici, laddove l’ingresso nel mercato di nuovi players potrebbe avvenire semmai solo a seguito dell’espletamento delle procedure per il mercato (gara ad evidenza pubblica per l’assegnazione delle nuove concessioni).
Dunque, non è la proroga ex lege in esame ad impedire o ritardare l’indizione di una procedura ad evidenza pubblica nel rispetto della disciplina europea… l’art. 4 della convenzione di concessione stipulata con la ricorrente debba essere in via diretta etero-integrato ex lege ad opera del citato comma 935, con conseguente – ed ininterrotta – prosecuzione del rapporto concessorio da ritenersi ancora in corso fino alla data del 31 dicembre 2022”.
PressGiochi
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