25 Novembre 2024 - 07:50

Concessione Gratta&Vinci. Finocchiaro: “La proroga assicura un gettito per l’Erario da subito”

“Il rinnovo senza gara della concessione delle lotterie istantanee può essere indetta una volta nel rapporto concessorio e in caso si scegliesse di bandire una nuova gara nel 2018 risulta

22 Novembre 2017

“Il rinnovo senza gara della concessione delle lotterie istantanee può essere indetta una volta nel rapporto concessorio e in caso si scegliesse di bandire una nuova gara nel 2018 risulta impossibile incassare 50 milioni di euro entro la fine del 2017”.

 

Lo ha spiegato in aula alla Camera il Ministro Anna Finocchiaro rispondendo alla interrogazione dell’on. della Lega Nord Gianluca Pini il quale chiedeva di sapere quali siano le motivazioni che hanno spinto il Governo a scegliere il rinnovo governativo della concessione a Lottomatica, senza rispettare le regole sulla concorrenza e sull’obbligo di messa a gara previsto dalla normativa europea, applicando quest’ultimo soltanto per il rinnovo delle concessioni demaniali.

 

secondo quanto spiegato dal ministro per i rapporti con il Parlamento, solo con la proroga il Governo potra iniziare ad incassare a partire dal 2017, mentre invece nel caso di una nuova gara i tempi si allungherebbero tra il 2018 e il 2019, come sostenuto nelle motivazioni della stessa Agenzia delle Dogane e Monopoli.

 

 

Come ha spiegato nel dettaglio la ministra:

“Osservo preliminarmente che l’articolo 21 del decreto-legge n. 78 del 2009, richiamato dall’articolo 20 del decreto-legge n. 148 del 2017, al comma 4 prevede che possa essere disposta la prosecuzione, per non più di una volta, del rapporto concessorio in essere, come attribuito con la gara espletata sulla base dello stesso articolo 21; tale previsione era riportata nel bando di gara e nella convenzione di concessione, quindi il citato articolo 20 replica una previsione di legge già esistente.

Considerato che la scadenza della concessione è fissata al 30 settembre 2019, in alternativa al rinnovo, la gara per l’attribuzione della nuova concessione dovrebbe essere indetta nel corso del 2018 e concludersi entro il settembre del 2019. In proposito, l’Agenzia delle dogane rileva quanto segue: nell’ipotesi di gara, risulterebbe impossibile l’incasso di 50 milioni di euro entro il 31 dicembre 2017, come invece prevede l’articolo 20 del decreto-legge n. 148, dovendo l’Agenzia stessa fissare le modalità della prestazione solo dopo l’entrata in vigore della legge di conversione. Nell’ipotesi di gara, sarebbe elevato il rischio di non percepire, nell’esercizio 2018, i 750 milioni di euro che, invece, l’articolo 20, comma 1, del decreto-legge n. 148 del 2017 assicura. Inoltre, in caso di gara, non sarebbe giuridicamente sostenibile prevedere l’incasso dell’intera somma nel 2018. A prescindere dall’eventualità della dilatazione dei tempi di gara per motivi esogeni, una previsione nella norma di legge negli atti di gara che obbliga al pagamento del saldo del prezzo di aggiudicazione entro il 2018 potrebbe essere ritenuta discriminatoria e anticoncorrenziale perché il prezzo di aggiudicazione sarebbe pagato nel 2018 e la nuova concessione avrà decorrenza dal 1° ottobre 2019.

Rilevo, inoltre, che nelle precedenti gare è sempre stato previsto il versamento di una cospicua parte dell’offerta al momento dell’effettiva assunzione del servizio, nel nostro caso il 1° ottobre del 2019, e in diverse occasioni anche in corso di esercizio della concessione. Al riguardo, il Consiglio di Stato, con ordinanza del 12 giugno 2017, ha sollevato questione pregiudiziale alla Corte di giustizia, con la quale ha domandato se il diritto unionale osti ad una norma di legge che preveda che il pagamento del prezzo di aggiudicazione sia effettuato entro due anni dall’inizio di decorrenza della concessione, mentre la concessione stessa abbia una durata molto più lunga. A ciò si aggiunga che, seguendo i criteri utilizzati nelle procedure di selezione nei casi più recenti, la corretta determinazione della base d’asta presupporrebbe la parametrazione del compenso annuo del concessionario stimato sulla base della raccolta registrata nell’ultimo anno (2015 per il lotto e 2016 per l’enalotto) e il parametro risulta pari a una percentuale tra il 126 per cento circa (gara giochi a totalizzatore) e il 165 per cento (gara lotto) del compenso annuo spettante al concessionario. Applicando tale parametro – rapporto una tantum/compenso stimato – alla raccolta registrata per il Gratta e Vinci dell’anno 2016 e quella stimata per il 2017, l’una tantum per la gara relativa alla nuova concessione dovrebbe essere fissata in una misura massima pari a circa 570-580 milioni di euro. Ne consegue, alla stregua delle considerazioni precedenti, che la base di gara in caso di procedura concorsuale non potrebbe essere superiore a 570-580 milioni di euro.

La proroga della concessione, al contrario, assicura un gettito di euro 50 milioni per l’anno 2017 e 750 milioni per il 2018″.

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