25 Novembre 2024 - 06:06

Con la fine dello stato d’emergenza, dal 30 aprile stop a green pass in sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò

Lo stato di emergenza, dopo due anni in vigore, finalmente scadrà il prossimo 31 marzo e non sarà più rinnovato. Lo hanno confermato ieri in conferenza stampa il premier Mario

18 Marzo 2022

Lo stato di emergenza, dopo due anni in vigore, finalmente scadrà il prossimo 31 marzo e non sarà più rinnovato.

Lo hanno confermato ieri in conferenza stampa il premier Mario Draghi e il ministro alla salute Roberto Speranza, annunciando la fine di tutte le restrizioni anti Covid e spiegando cosa significhi questo soprattutto per quanto riguarda la campagna vaccinale.

Con lo stato di emergenza, infatti, verranno meno le strutture ad hoc create dal governo per contrastare la pandemia di coronavirus: non ci saranno più, quindi, il Comitato tecnico scientifico e la struttura commissariale per l’emergenza, che aveva coordinato la campagna vaccinale. Il primo, però, continuerà il suo lavoro attraverso l’Istituto superiore di sanità, mentre per il secondo verrà istituita una unità per il completamento della campagna di vaccinazione che si coordinerà con il ministero della Salute.

«Per quella data scioglieremo il Cts, il cui lavoro non è finito, continuerà con l’Istituto superiore di sanità e il Consiglio superiore di sanità», aggiunge Draghi. «Anche a nome del governo, ringrazio il professor Locatelli e il professor Brusaferro e tutti i membri presenti e passati del Comitato tecnico-scientifico. Se uno esamina la situazione di questi anni, il Cts ha dato un supporto straordinario a decisioni difficilissime prese da questo e dal precedente governo. Ha dato il supporto psicologico per dire che le decisioni erano prese con il supporto della scienza, non sulla base di sensazioni. Questo per chi prende decisioni è essenziale».

Con la fine dello stato di emergenza si aprirà un graduale allentamento di tutte le misure di contenimento dell’epidemia che hanno caratterizzato la vita nel Paese negli ultimi due anni. Dalle mascherine al Green Pass, dall’obbligo vaccinale alle quarantene, nei prossimi due mesi diremo addio all’impianto normativo di arginamento dei contagi.

1 aprile – Cade l’obbligo di green pass rafforzato per bar, ristoranti, piscine, palestre. La scadenza è fissata al 30 aprile, secondo l’ultima versione del decreto per le sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.

Cade l’obbligo di green pass rafforzato anche per i mezzi di trasporto pubblico locale. Per aerei, treni e navi non sarà più necessario presentare il certificato verde, ma nel governo si discute dell’opportunità di chiedere il tampone negativo ai passeggeri. Cade l’obbligo di green pass, sia base che rafforzato, anche per hotel e strutture ricettive, servizi alla persona, sport all’aperto, musei, mostre, luoghi della cultura (anche al chiuso). Non sarà più richiesto il certificato per negozi e attività commerciali, uffici pubblici, poste, banche, sagre e fiere, impianti di risalita all’aperto, spettacoli e feste all’aperto, cerimonie pubbliche. Resta l’obbligo di indossare le mascherine nei luoghi chiusi diversi dall’abitazione privata.

1° Maggio – Cade l’obbligo di green pass per bar e ristoranti al chiuso, mense e catering, cinema, teatri, concerti al chiuso, eventi sportivi, studenti universitari, centri benessere, sport al chiuso e spogliatoi, convegni e congressi, corsi di formazione, centri culturali e concorsi pubblici.
Finisce l’obbligo di indossare le mascherine Ffp2 all’aperto sia ai concerti sia negli stadi.

1° Giugno – Finisce l’obbligo di indossare le Ffp2 al chiuso per i mezzi del trasporto pubblico locale, per funivie, per palestre e altri sport al coperto e per aerei, treni e navi. Le discoteche al chiuso potranno lavorare con piena capienza, ma dovranno rispettare i protocolli di sicurezza.

15 Giugno – Scade l’obbligo vaccinale per medici, infermieri, operatori delle Rsa, insegnanti e personale della scuola, ma anche per chi lavora nel comparto della difesa, della sicurezza, del soccorso pubblico, per il personale della polizia locale, dei servizi segreti e della polizia penitenziaria. Fine dell’obbligo vaccinale anche per le persone che hanno più di 50 anni di età: non saranno più tenute a presentare il green pass per entrare al lavoro.

 

Di seguito il testo del decreto approdato in Consiglio dei Ministri:

 

ART. 1
(Disposizioni volte a favorire il rientro nell’ordinario in seguito alla cessazione dello stato di emergenza da COVID-19)
1. Allo scopo di adeguare all’evoluzione dello stato della pandemia da COVID-19 le misure di contrasto in ambito organizzativo, operativo e logistico emanate con ordinanze di protezione civile durante la vigenza dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, da ultimo prorogato fino al 31 marzo 2022, preservando, fino al 31 dicembre 2022, la necessaria capacità operativa e di pronta reazione delle strutture durante la fase di progressivo rientro nell’ordinario, possono essere adottate una o più ordinanze ai sensi di quanto previsto dall’articolo 26 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Le citate ordinanze, da adottare su richiesta motivata delle Amministrazioni competenti, possono contenere misure derogatorie negli ambiti suindicati, individuate nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’Unione europea, con efficacia limitata fino al 31 dicembre 2022. Le ordinanze di cui al presente articolo sono adottate nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e sono comunicate alle commissioni parlamentari competenti per materia entro sette giorni dalla data della loro adozione.
ART. 2
(Misure urgenti connesse alla cessazione delle funzioni del Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19)
1. Al fine di continuare a disporre, anche successivamente alla data del 31 marzo 2022, di una struttura con adeguate capacità di risposta a possibili aggravamenti del contesto epidemiologico nazionale in ragione della epidemia da COVID-19, a decorrere dal 1° aprile e fino al 31 dicembre 2022, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie stabilite a legislazione vigente, presso il Ministero della difesa è temporaneamente istituita un’Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l’adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, il cui ordinamento è definito dal Capo di stato maggiore della difesa. Il direttore dell’Unità è nominato con decreto del Presidente del Consiglio di ministri su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro della salute e agisce con i poteri di cui dell’articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute è nominato un dirigente di prima fascia appartenente ai ruoli del Ministero della salute con funzioni vicarie che opera in coordinamento e a supporto del direttore dell’Unità di cui al presento comma, avvalendosi anche di personale specificamente indicato dal Ministero della salute. L’Unità subentra in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19 e di concerto con il Ministero della salute e con il supporto tecnico dell’Ispettorato generale della sanità militare, cura la definizione e, ove possibile, la conclusione delle attività amministrative, contabili e giuridiche ancora in corso alla data del 31 marzo 2022, già attribuite alla competenza del predetto Commissario.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2023, l’Unità di cui al comma 1 è soppressa. Entro la stessa data, presso lo Stato maggiore della difesa, può essere costituito il nucleo iniziale di formazione di un’Unità di gestione delle emergenze, il cui ordinamento, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie stabilite a legislazione vigente, è definito dal Capo di stato maggiore della difesa, nell’esercizio proprie delle attribuzioni in campo nazionale di cui agli articoli 26, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e 87 e 93, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
3.A decorrere dal 1° gennaio 2023 il Ministero della salute subentra nelle funzioni e in tutti i rapporti attivi e passivi dell’Unità per l’emergenza COVID-19 di cui al comma 1 connessi alle predette funzioni.
4. Il Ministero della salute e il Ministero della difesa possono stipulare accordi di collaborazione ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 per disciplinare gli aspetti logistici necessari a fronteggiare gli eventi pandemici secondo principi di efficienza e rapidità di risposta.
5.Al fine di rafforzare l’efficienza operativa delle proprie strutture per garantire le azioni di supporto nel contrasto alle pandemie in favore dei sistemi sanitari regionali, assicurando gli approvigionamenti di farmaci e vaccini per la cura delle patologie epidemico-pandemiche emergenti e di dispositivi di protezione individuale, anche in relazione agli obiettivi ed agli interventi connessi, nell’immediato, alla attuazione del piano strategico nazionale dei vaccini di cui all’articolo 1, commi 457 e seguenti della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il Ministero della salute è autorizzato ad assumere, a decorrere dal 1°ottobre 2022, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, un contingente di personale così composto: 4 dirigenti di seconda fascia, 6 dirigenti sanitari; ….unità di personale non dirigenziale con professionalità anche tecnica, da inquadrare nell’area III, posizione economica F1, del comparto funzioni centrali. La dotazione organica del Ministero della salute è incrementata di 4 dirigenti di II fascia, di 6 dirigenti sanitari e di …. unità di personale non dirigenziale appartenenti all’area III. I pertinenti fondi per l’incentivazione del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero della salute sono corrispondentemente incrementati. Le assunzioni del presente comma sono autorizzate in deroga all’articolo 6, comma 7, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, nonché in deroga all’articolo 6, comma 6, del decreto legislativo30 marzo 2001, n. 165.
6. Al reclutamento del contingente di personale di cui al comma 5 si provvede mediante l’indizione di concorsi pubblici, senza obbligo di previo espletamento delle procedure di mobilità, con le modalità semplificate previste dall’articolo 10 del decreto legge 1°aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, anche avvalendosi della Commissione per l’attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché tramite l’utilizzo di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o attraverso procedure di mobilità volontaria ai sensi dell’articolo 30 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.
7. Nelle more della definizione del nuovo assetto organizzativo di cui al comma 6, le funzioni attribuite al Ministero della salute dal presente articolo sono assicurate dal Segretariato generale di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 o da altra direzione generale individuata con il decreto del Ministro della salute. Il personale assunto ai sensi del presente articolo è progressivamente e provvisoriamente assegnato alla struttura di cui al periodo precedente per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 e a supporto dell’Unità istituita presso il Ministero della difesa, il cui contingente è corrispondentemente ridotto.
9. Per l’attuazione dei commi 5 e 6, è autorizzata per l’anno 2022 una spesa pari complessivamente a euro……… di cui euro ……………per la gestione delle procedure concorsuali e per le maggiori spese di funzionamento derivanti dall’assunzione del personale, e a euro ….. annui a decorrere dall’anno 2023. Ai relativi oneri si provvede…………… (MEF)
9. All’articolo 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 del 1999, al comma 2, dopo le parole “degli alimenti” sono inserite le seguenti: “, di contrasto a ogni emergenza sanitaria, nonché ogni iniziativa volta alla cura delle patologie epidemico pandemiche emergenti.”.
ART. 3
(Disciplina del potere di ordinanza del Ministro della salute in materia di ingressi nel territorio nazionale e per la adozione di linee guida e protocolli connessi all’emergenza COVID-19)
1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a decorrere dal 1° aprile 2022, l’articolo 10-bis è sostituito dal seguente:
“ART. 10-bis
(Disciplina del potere di ordinanza del Ministro della salute in materia di ingressi nel territorio nazionale e per la adozione di linee guida e protocolli connessi all’emergenza COVID 19)
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fino al 31 dicembre 2022, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza e in relazione all’andamento epidemiologico, il Ministro della salute, con propria ordinanza:
a) di concerto con i Ministeri competenti per materia o d’intesa Conferenza delle regioni e delle province autonome, può adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali;
b) sentiti i Ministri competenti per materia, può introdurre limitazioni agli spostamenti da e per l’estero nonché imporre misure sanitarie in dipendenza dei medesimi spostamenti.
ART. 4
(Isolamento e autosorveglianza)
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1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a decorrere dal 1° aprile 2022, dopo l’articolo 10-bis è inserito il seguente:
“Art. 10-ter
(Isolamento e autosorveglianza)
1. A decorrere dal 1° aprile 2022 è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell’isolamento per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino all’accertamento della guarigione.
2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti e con esclusione delle ipotesi di cui all’articolo 10-quater, commi 4 e 5, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.
3. Con circolare del Ministero della salute sono definite le modalità attuative dei commi 1 e 2. La cessazione del regime di isolamento di cui al comma 1 consegue all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati. In quest’ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto, con esito negativo, determina la cessazione del regime dell’isolamento.”.
ART. 5
(Dispositivi di protezione delle vie respiratorie)
1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a decorrere dal 1° aprile 2022, dopo l’articolo 10-ter, come inserito dal presente decreto, è inserito il seguente:
“ART. 10-quater
(Dispositivi di protezione delle vie respiratorie)
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3 per il sistema educativo, scolastico e formativo, fino al 30 aprile 2022 è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi:
a) per l’accesso ai seguenti mezzi di traporto e per il loro utilizzo:
1) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
2) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
3) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
4) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
5) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
6) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
7) mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;
b) per l’accesso a funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici;
c) per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché’ per gli eventi e le competizioni sportivi.
2. Fino al 30 aprile 2022 in tutti i luoghi al chiuso diversi da quelli di cui al comma 1 e con esclusione delle abitazioni private, è fatto obbligo, sull’intero territorio nazionale, di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
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3. Fino al 30 aprile 2022, in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, al chiuso, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, ad eccezione del momento del ballo.
4. Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:
a) i bambini di età inferiore ai sei anni;
b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo;
c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.
5. L’obbligo di cui al comma 2 non sussiste quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi.
6. I vettori aerei, marittimi e terrestri, nonché i loro delegati, sono tenuti a verificare che l’utilizzo dei servizi di cui al comma 1, lettera a), avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1.
7. I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui ai commi 1, lettere b) e c), 2 e 3 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai medesimi commi 1, 2 e 3.
8. Fino al 30 aprile 2022 sull’intero territorio nazionale, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all’articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.”;
ART. 6
(Graduale eliminazione del green pass base)
1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a decorrere dal 1° aprile 2022, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 9-bis, in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Dal 1°al 30 aprile 2022, è consentito sull’intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base, l’accesso ai seguenti servizi e attività:
a) mense e catering continuativo su base contrattuale;
b) concorsi pubblici;
c) corsi di formazione pubblici e privati, fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-ter.1 del presente decreto e dall’articolo 4-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76;
d) colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori;
e) partecipazione del pubblico agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono all’aperto”;
2) i commi 1-bis e 1-ter sono abrogati;
3) al comma 3, primo periodo, le parole “ai commi 1 e 1-bis” sono sostituite dalle seguenti: “al comma 1”;
b) all’ articolo 9-ter.1, in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l’accesso in ambito scolastico, educativo e formativo, al comma 1, le parole “31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza” sono sostituite dalle seguenti: “30 aprile 2022”;
c) all’ articolo 9-ter. 2, in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l’accesso alle strutture della formazione superiore, al comma 1, le parole “31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza” sono sostituite dalle seguenti: “30 aprile 2022”;
d) all’articolo 9-quater:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Dal 1°al 30 aprile 2022, è consentito sull’intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base, l’accesso ai seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo:
a) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
b) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
c) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
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d) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
e) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente.”;
2) i commi 2-bis e 2-ter sono abrogati;
3) al comma 3, primo periodo le parole “e al comma 2-bis” sono sostituite dalle seguenti: “, fermo restando quanto previsto dall’articolo 10-quater, comma 6”;
4) al comma 4 le parole: “, 2-bis”;
e) all’articolo 9-quinquies, in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico, ai commi 1 e 6, le parole “31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza” sono sostituite dalle seguenti: “30 aprile 2022”;
f) all’articolo 9-sexies, in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da parte dei magistrati negli uffici giudiziari, le parole “31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza” sono sostituite dalle seguenti: “30 aprile 2022”;
g) all’articolo 9-septies, in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato:
1) ai commi 1 e 6, le parole “31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza” sono sostituite dalle seguenti: “30 aprile 2022”;
2) al comma 7, le parole “31 marzo 2022” sono sostituite dalle seguenti: “30 aprile 2022”.
2. All’articolo 2-quater, concernente le uscite temporanee degli ospiti dalle strutture residenziali, le parole “Alle persone ospitate” sono sostituite dalle seguenti “Fino al 31 dicembre 2022 alle persone ospitate”.
ART. 7
(Graduale eliminazione del green pass rafforzato)
1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a decorrere dal 1° aprile 2022, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 9-bis.1, in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Dal 1° al al 30 aprile 2022, sull’intero territorio nazionale, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato, l’accesso ai seguenti servizi e attività:
a) servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;
b) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità;
c) convegni e congressi;
d) centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
e) feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso;
f) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
g) attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
h) partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso.”;
2. All’articolo 1-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
“1-bis. Fino al 31 dicembre 2022, l’accesso dei visitatori alle strutture di cui al comma 1 è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato, rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario o a seguito di guarigione successivamente al ciclo vaccinale primario.”;
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b) al comma 1-sexies, il primo periodo è sostituito dal seguente: “A decorrere dal 10 marzo 2022 e fino al 31 dicembre 2022, è consentito altresì l’accesso dei visitatori ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere secondo le modalità di cui ai commi 1-bis e 1-ter”.
ART. 8
(Obblighi vaccinali)
1. All’articolo 4 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole “Al fine di tutelare la salute pubblica” sono sostituite dalle seguenti: “Fino al 31 dicembre 2022, al fine di tutelare la salute pubblica”;
b) al comma 5:
1) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: “In caso di intervenuta guarigione l’Ordine professionale territorialmente competente, su istanza dell’interessato, dispone la cessazione temporanea della sospensione, sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della salute. La sospensione riprende efficacia automaticamente qualora l’interessato ometta di inviare all’Ordine professionale il certificato di vaccinazione entro e non oltre tre giorni dalla scadenza del predetto termine di differimento.”;
2) al primo periodo, le parole “non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “non oltre il 31 dicembre 2022”;
3) dopo il terzo periodo, sono aggiunti i seguenti: “
4) al comma 6, le parole: “alla scadenza del termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “al 31 dicembre 2022”;
2. All’articolo 4-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole “dal 15 dicembre 2021” sono inserite le seguenti: “e fino al 31 dicembre 2022”;
b) al comma 1, le lettere a), b) e d) sono abrogate;
c) il comma 1-bis è abrogato;
d) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1. I responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale di cui al comma 1 assicurano il rispetto dell’obbligo di cui al medesimo comma 1. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4, commi 2 e 7.”
e) il comma 4 è abrogato;
f) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Obbligo vaccinale per il personale delle strutture di cui all’articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”.
3. Dopo l’articolo 4-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, è inserito il seguente:
Art. 4-ter.1
(Obbligo vaccinale per il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, degli istituti penitenziari, delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori)
1. Dal 15 dicembre 2021 e fino al 15 giugno 2022, l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 di cui all’articolo 3-ter, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, si applica anche alle seguenti categorie:
a) personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore;
b) personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, nonché degli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e, a decorrere dal 15 febbraio 2022,
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personale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, di cui all’articolo 12 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109;
c) personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dirette dipendenze del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori.
2. Dal 1° febbraio 2022 e fino al 15 giugno 2022, l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 di cui al comma 1 si applica al personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori, nonché al personale dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale.
3. L’obbligo di cui ai commi 1 e 2 non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita.”.
4. All’articolo 4-quater del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, al comma 1, le parole “e 4-ter,” sono sostituite dalle seguenti: “, 4-ter e 4-ter.1”.
5. L’articolo 4-quinquies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 è sostituto dal seguente:
“Art. 4-quinquies
(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei luoghi di lavoro per coloro che sono soggetti all’obbligo vaccinale ai sensi degli articoli 4-ter.1 e 4-quater)
1. Fermi restando gli obblighi vaccinali a carico dei soggetti di cui agli articoli 4-ter.1 e 4-quater, e il relativo regime sanzionatorio di cui all’articolo 4-sexies, fino al 30 aprile 2022, per l’accesso ai luoghi di lavoro, i predetti soggetti devono possedere e, su richiesta, esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a decorrere dal 1° aprile 2022 . Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9-quinquies, 9-sexies, 9-septies, 9-octies, e 9-novies del decreto-legge n. 52 del 2021.”.
6. All’articolo 4-sexies, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, al comma 2, le parole “e 4-ter,” sono sostituite dalle seguenti: “, 4-ter e 4-ter.1”.
7. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 9-ter.1, comma 1, l’ultimo periodo è soppresso;
b) all’articolo 9-ter.2, comma 1, l’ultimo periodo è soppresso;
c) all’articolo 9-quinquies, comma 1, le parole “, 4-quater e 4-quinquies” sono soppresse;
d) all’articolo 9-sexies, comma 1, le parole “, 4-quater e 4-quinquies” sono soppresse;
e) all’articolo 9-septies, comma 1, le parole “, 4-quater e 4-quinquies” sono soppresse.
ART. 9
(Nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARSCoV-2
nel sistema educativo, scolastico e formativo)
1. L’articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a decorrere dal 1° aprile 2022, è sostituito dal seguente:
“Art. 3
(Disposizioni per il sistema educativo, scolastico e formativo, ivi compresa modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARSCoV-2)
1. A decorrere dal 1° aprile 2022, fino alla conclusione dell’anno scolastico 2021-2022, ferma restando per il personale scolastico l’applicazione del regime dell’autosorveglianza di cui all’articolo 10-ter del presente decreto, nella gestione dei contatti stretti tra gli alunni a seguito della positività all’infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie nonché i centri provinciali per l’istruzione degli adulti, , si applicano le misure di cui ai commi 2 e 3. Resta fermo
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lo svolgimento in presenza delle attività educative e didattiche e la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive
2. Nelle istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, in presenza di almeno quattro casi di positività tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe, l’attività educativa e didattica prosegue in presenza per tutti e i docenti e gli educatori nonché gli alunni che abbiano superato i sei anni di età utilizzano i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo ….per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19. Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell’antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l’esito negativo del test è attestato con una autocertificazione;
3.Nelle scuole primarie di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e nelle scuole secondarie di primo grado di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, nonché nelle scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, in presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni presenti in classe, l’attività didattica prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo ….da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19. Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell’antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l’esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.
4. Gli alunni delle scuole primarie , delle scuole secondarie di primo e secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale in isolamento ai sensi dell’articolo 10-ter in seguito all’infezione da SARS CoV-2, possono seguire l’attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta della famiglia o dello studente, se maggiorenne, accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell’alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla DDI. La riammissione in classe dei suddetti alunni è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.
5. Fino alla conclusione dell’anno scolastico 2021-2022, nelle istituzioni e nelle scuole di cui al presente articolo nonché negli istituti tecnici superiori continuano ad applicarsi le seguenti misure di sicurezza:
a) è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;
b) è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
c) resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°.”. 2. Al fine di proseguire le attività educative e didattiche in sicurezza sino al termine dell’anno scolastico 2021/2022, al comma 326 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 al primo periodo le parole “può essere prorogato fino al termine delle lezioni dell’anno scolastico 2021/2022” sono sostituite con le seguenti “e prorogati fino al 31 marzo 2022, è prorogato fino al termine delle lezioni dell’anno scolastico 2021/2022, e comunque non oltre il 15 giugno 2022” e al secondo periodo le parole “400 milioni” sono sostituite con le seguenti “……….”.
3. Con l’esclusione del comma 6, l’articolo 3-sexies del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2022, n. 18, è abrogato a decorrere dal 1° aprile 2022 e le misure adottate ai sensi del citato articolo 3-sexies sono ridefinite in funzione della presente disposizione.
4. Al fine di contenere il rischio epidemiologico, il Fondo per l’emergenza epidemiologica da COVID-19 per l’anno scolastico 2021/2022 di cui all’articolo 58, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementato nel limite di spesa di …… milioni di euro nel 2022. Le risorse di cui al primo periodo:
a) possono essere destinate per l’acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l’igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
b) sono ripartite tra le istituzioni scolastiche statali, incluse quelle della Regione Sicilia, in funzione del numero di allievi frequentanti.
5. Il comma 3-ter dell’articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2002, n. 27, è sostituito dal seguente: “3-ter. La valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto dell’attività didattica svolta in presenza o a distanza nell’anno scolastico 2021/2022, produce gli stessi effetti delle attività previste per le istituzioni scolastiche del primo ciclo dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e per le istituzioni scolastiche del secondo ciclo dall’articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.”.
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6. Agli oneri di cui al comma 2, pari a …….. di euro nel 2022, si provvede … Agli oneri di cui al comma 4 si provvede …
ART. 10
(Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza da COVID-19)
1. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all’allegato A sono prorogati fino al 31 dicembre 2022 e i termini di cui all’ Allegato B sono prorogati al 30 giugno 2022 e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.
2. Per i soggetti affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto di cui all’articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, le disposizioni di cui all’articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di lavoratori fragili, si applicano fino al 30 giugno 2022.
3. Fino al 30 aprile 2022 continuano ad applicarsi alle istituzioni universitarie, alle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché alle attività delle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133
4. Le disposizioni di cui agli articoli 259, commi da 2 a 5, e 260, commi da 2 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, continuano ad applicarsi fino al 30 giugno 2022 ai concorsi indetti e già in atto nonché ai corsi già in atto alla data del 31 marzo 2022.
5. Le aree sanitarie temporanee, già attivate dalle regioni e dalle province autonome ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni alla legge 24 aprile 2020, n. 27 per la gestione dell’emergenza COVID-19 possono continuare ad operare, anche in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento, sino al 31 dicembre 2022.
ART. 11
(Sanzioni e controlli)
1. All’ articolo 13 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a decorrere dal 1° aprile 2022 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 9, commi 9-bis e 9-ter, 9-bis, 9-bis.1, 10-ter comma 2, 10-quater, nonché delle ordinanze di cui all’articolo 10-bis, comma 1, lettera b) è sanzionata ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Dopo due violazioni delle disposizioni di cui al comma 9-ter dell’articolo 9 e al comma 4 dell’articolo 9-bis, al comma 3 dell’articolo 9-bis.1 e all’articolo 10-quater, comma 7, commesse in giornate diverse, si applica, a partire dalla terza violazione, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da uno a dieci giorni. Dopo una violazione delle disposizioni di cui all’articolo 9-bis.1, comma 1, lettere g) e h, in relazione al possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato, si applica, a partire dalla seconda violazione, commessa in giornata diversa, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura da uno a dieci giorni.”;
b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
“2-bis. Salvo che il fatto costituisca reato punibile ai sensi dell’articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura di cui all’articolo 10-ter, comma 1, è punita ai sensi dell’articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.”.
2. L’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e l’articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, continuano a trovare applicazione nei casi in cui disposizioni vigenti facciano ad essi espresso rinvio.
ART. 12
(Disposizioni in materia di proroga delle Unità speciali di continuità assistenziale e di contratti in favore di medici specializzandi)
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1. Il comma 4 dell’articolo 4-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è abrogato.
2. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 1, comma 295, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
3. All’articolo 2-bis, comma 1, lettera a), terzo periodo, e all’articolo 2-ter, comma 5, quarto periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole “esclusivamente durante lo stato di emergenza” sono soppresse.
ART. 13
(Raccolta di dati per la sorveglianza integrata del SARS-CoV-2 e per il monitoraggio della situazione epidemiologica e delle condizioni di adeguatezza dei sistemi sanitari regionali)
1. Per continuare a garantire la sorveglianza epidemiologica e microbiologica del SARS-CoV-2 sulla base degli indirizzi forniti dal Ministero della salute, anche dopo il 31 marzo 2022, l’Istituto superiore di sanità gestisce la specifica piattaforma dati a tal fine già istituita presso il medesimo Istituto con l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 27 febbraio 2020, n. 640, che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad alimentare con i dati sui casi, acquisiti ai sensi dell’articolo 1, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché ai sensi dell’articolo 34-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e secondo le modalità indicate dal predetto Istituto, adottando misure tecniche e organizzative idonee a tutelarne la riservatezza e la sicurezza. I dati raccolti ai sensi del presente comma sono comunicati tempestivamente dall’Istituto superiore di sanità al Ministero della salute, secondo le modalità da quest’ultimo stabilite e, in forma aggregata, sono messi a disposizione delle regioni e delle province autonome.
2. Ai fini del monitoraggio delle risposte immunologiche all’infezione e ai vaccini somministrati per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 da svolgersi nel rispetto delle modalità concordate con il Ministero della salute, anche dopo il 31 marzo 2022, quest’ultimo trasmette all’Istituto superiore di sanità in interoperabilità con la piattaforma di cui al comma 1, i dati individuali relativi ai soggetti cui sono somministrate dosi di vaccino anti SARS-CoV-2 contenuti nell’Anagrafe nazionale vaccini, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29.
3. Anche dopo il 31 marzo 2022, ai sensi dell’articolo 19 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il sistema Tessera sanitaria trasmette alla piattaforma di cui al comma 1 il numero dei tamponi antigenici rapidi effettuati, aggregati per tipologia di assistito, con l’indicazione degli esiti, positivi o negativi, per la successiva trasmissione al Ministero della salute, ai fini dell’espletamento delle relative funzioni in materia di prevenzione e controllo delle malattie infettive e, in particolare, del Covid-19.
4. I dati personali raccolti mediante la piattaforma di cui al comma 1 sono trattati dai soggetti indicati dal presente articolo, per lo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali, per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, nonché al fine di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o ai fini statistici, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, lettere i) e j), del regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, adottando le misure tecniche ed organizzative idonee ad assicurare la riservatezza e la sicurezza del dato, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.
5. Allo scopo di garantire la collaborazione scientifica e di sanità pubblica epidemiologica internazionale, i dati raccolti dalla piattaforma di cui al comma 1, appositamente pseudonimizzati, possono essere condivisi, per il perseguimento delle finalità internazionalmente riconosciute, con gli specifici database dell’Organizzazione mondiale della sanità e del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie.
6. Al fine di assicurare l’ottimale svolgimento delle funzioni di ricerca, controllo, consulenza, regolazione e formazione dell’Istituto superiore di sanità, anche mediante lo sviluppo di nuovi modelli interpretativi dei dati sanitari, i trattamenti dei dati raccolti con la piattaforma di cui al comma 1, sulla base di specifica e motivata richiesta al medesimo Istituto, previa apposita pseudonimizzazione e adottando le misure tecniche ed organizzative idonee ad assicurare la riservatezza e la sicurezza del dato, possono essere effettuati dai centri di competenza nell’ambito scientifico e di ricerca, nonché da enti di particolare rilevanza scientifica, di livello nazionale e internazionale, e da pubbliche amministrazioni, che a tale scopo assumono la qualità di responsabili del trattamento ai sensi dell’articolo 28 del regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016.
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7. Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano monitorano con cadenza giornaliera l’andamento della situazione epidemiologica determinata dalla diffusione del SARS-CoV-2 nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. Ai fini di cui al precedente periodo, dopo il 31 marzo 2022, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano raccolgono i dati secondo i criteri indicati con specifica circolare del Ministero della salute e li comunicano quotidianamente al Ministero della salute e all’Istituto superiore di sanità.
8. L’Istituto superiore di sanità, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e il Ministero della salute provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
ART. 14
(Abrogazioni)
1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, gli articoli 1, 2, 2-ter, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 5-bis, 6, 6-bis, 7, 8, 8-bis, 8-ter, 9-quater.1 sono abrogati;
ART. 15
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

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