Il Consiglio dei Ministri ha approvato e pubblicato il D.L. 8 aprile 2020 n. 23 (c.d. decreto “liquidità”), per sostenere l’economia che prevede misure a supporto di imprese, artigiani, autonomi
Il Consiglio dei Ministri ha approvato e pubblicato il D.L. 8 aprile 2020 n. 23 (c.d. decreto “liquidità”), per sostenere l’economia che prevede misure a supporto di imprese, artigiani, autonomi e professionisti dirette a:
un ulteriore sostegno finanziario alle imprese mediante la possibilità di ottenere finanziamenti garantiti dallo Stato;
al rinvio di adempimenti fiscali e tributari da parte di lavoratori e imprese;
alla semplificazione dei versamenti relativi all’imposta di bollo;
alla riduzione degli acconti IRPEF/IRAP.
Fondo di Garanzia
Per favorire la ripartenza del sistema produttivo italiano, una volta superata l’emergenza sanitaria causata dal covid-19, è stato deciso di trasformare il Fondo di Garanzia per le Pmi in uno strumento capace di garantire fino a 100 miliardi di euro di liquidità, potenziandone la dotazione finanziaria ed estendendone l’utilizzo anche alle imprese fino a 499 dipendenti. E’ stato inoltre previsto un forte snellimento delle procedure burocratiche per accedere alle garanzie concesse dal Fondo, che agirà su tre direttrici principali:
garanzia al 100% per i prestiti di importo non superiore al 25% dei ricavi fino a un massimo di 25.000 euro, senza alcuna valutazione del merito di credito. In questo caso le banche potranno erogare i prestiti senza attendere il via libera del Fondo di Garanzia;
garanzia al 100% (di cui 90% Stato e 10% Confidi) per i prestiti di importo non superiore al 25% dei ricavi fino a un massimo di 800.000 euro, senza valutazione andamentale;
garanzia al 90% per i prestiti fino a 5 milioni di euro, senza valutazione andamentale.
Possono essere garantite le imprese di micro, piccole o medie dimensioni (PMI) iscritte al Registro delle Imprese e i professionisti iscritti agli ordini professionali o aderenti ad associazioni professionali iscritte all’apposito elenco del Ministero dello Sviluppo Economico.
L’impresa e il professionista devono essere valutati in grado di rimborsare il finanziamento garantito, essere considerati economicamente e finanziariamente sani sulla base di appositi modelli di valutazione che utilizzano i dati di bilancio (o delle dichiarazioni fiscali) degli ultimi due esercizi.
Le start up sono invece valutate sulla base di piani previsionali.
La garanzia del 100% del Fondo PMI su finanziamenti di importo non superiore a 25.000 euro opera in modo automatico e gratuito. Il soggetto finanziatore pertanto potrà erogare il finanziamento con la sola verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l’esito dell’istruttoria del gestore del Fondo medesimo.
Il Fondo non interviene direttamente nel rapporto tra banca e cliente, i tassi di interesse, le condizioni di rimborso ecc., sono lasciati alla contrattazione tra le parti. Ma sulla parte garantita dal Fondo non possono essere acquisite garanzie reali, assicurative o bancarie.
Il modulo è stato pubblicato sul sito del Fondo di garanzia, rendendo così operativa la misura prevista dal decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020, articolo 13, lettera m).
Presentazione della domanda
L’impresa o il professionista non può inoltrare la domanda direttamente al Fondo.
ma deve rivolgersi a una banca per richiedere il finanziamento e, contestualmente, richiedere che sul finanziamento sia acquisita la garanzia diretta. Sarà la banca stessa ad occuparsi della domanda.
In alternativa, ci si può rivolgere a un Confidi accreditato che garantisce l’operazione in prima istanza e richiede la controgaranzia al Fondo.
Garanzia SACE medie e grandi imprese e sostegno all’export
E’ stato inoltre previsto che la SACE S.p.A. società del gruppo italiano Cassa Depositi e Prestiti, conceda fino al 31 dicembre 2020 garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese con sede in Italia, colpite dall’epidemia Covid19, accordati alle seguenti condizioni.
durata non superiore a 6 anni, con possibilità di avere fino a 24 mesi di pre-ammortamento;
impresa beneficiaria non inclusa nella categoria delle imprese in difficoltà e non avente esposizioni deteriorate, salvo quelle maturate da febbraio 2020;
importo garantito non superiore al maggiore tra il 25% del fatturato annuo dell’impresa del 2019 e il doppio dei costi del personale dell’impresa relativi al 2019;
impegno dell’impresa beneficiaria a non approvare la distribuzione di dividendi nei dodici mesi successivi all’erogazione del finanziamento e di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.
In relazione ai finanziamenti aventi le dette caratteristiche si prevede la seguente copertura:
pari al 90% dei finanziamenti destinati a imprese con meno di 5mila dipendenti in Italia e fatturato non superiore a 1,5 miliardi;
pari all’80% dei finanziamenti destinati a imprese con più di 5mila dipendenti in Italia e fatturato compresso tra 1,5 e 5 miliardi (su base consolidata);
pari al 70% per imprese con fatturato superiore a 5 miliardi (su base consolidata).
Sospensione dei versamenti
Sospensione, per i mesi di aprile e maggio 2020, dei versamenti di ritenute su redditi lavoro dipendente e assimilati, addizionali IRPEF, IVA e contributi previdenziali e INAIL:
per i soggetti con ricavi o compensi 2019 non superiori a 50milioni di euro se hanno subito una riduzione di almeno il 33% del fatturato o dei corrispettivi di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del 2019 e di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019;
per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 50milioni di euro se hanno subito una riduzione di almeno il 50% del fatturato o dei corrispettivi di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del 2019 e di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019;
per i soggetti che hanno il domicilio fiscale nelle zone più colpite (province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza), per il solo versamento dell’Iva si prescinde dalla soglia di ricavi o compensi, essendo sufficiente la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del 2019 e di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019.
La sospensione opera anche per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno intrapreso l’attività successivamente alla data del 31 marzo 2019.
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati senza sanzioni e interessi in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 oppure mediante rateizzazione fino ad un massimo di n. 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.
Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale nei Comuni, Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini in Lombardia e Vo’ in Veneto, resta sospeso il versamento dell’ISI (imposta sugli Intrattenimenti) e l’IVA connessa che potranno essere versate in unica soluzione entro il 31 Maggio 2020 o in cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di Maggio.
Sospensione delle ritenute per agenti ed autonomi
Come già disposto dall’articolo 62 del D.L. n. 18/2020 fino al 31 marzo 2020, i soggetti percettori di compensi di lavoro autonomo e provvigioni che:
non abbiano conseguito ricavi o compensi superiori a euro 400.000 al 31/12/2019, e
nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato,
potrebbero chiedere al proprio sostituto d’imposta, mediante apposita dichiarazione, di non applicare le ritenute alla fonte di cui agli articoli 25 (per i redditi di lavoro autonomo e su altri redditi) e 25-bis (per le provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari) del D.P.R. n. 600/1973, sulle somme percepite nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020 (non più 31 marzo 2020, data prevista dal decreto “cura Italia”).
Ai fini pratici, tale disposizione prevede che l’onere di versamento ricada in capo al sostituito che ha percepito le somme al lordo delle ritenute. Egli dovrà quindi provvedere al versamento delle stesse entro la data del 31 luglio 2020 o in 5 rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni ed interessi. In sostanza, vi è una traslazione dell’onere di versamento dal sostituto al sostituito.
Metodo previsionale per gli acconti per il periodo d’imposta 2020
I contribuenti che presumono di conseguire un risultato economico inferiore rispetto all’anno precedente possono versare gli acconti d’imposta in base al metodo previsionale, in base quindi all’imposta presumibilmente dovuta per l’anno in corso.
Per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 è prevista la non applicazione di sanzioni e interessi in caso di scostamento dell’importo versato a titolo di acconto, rispetto a quello dovuto sulla base delle risultanze della dichiarazione dei redditi e dell’Irap, entro il margine del 20%.
Rimessione in termini per i versamenti
I versamenti in scadenza lo scorso 16 marzo 2020 che, in base al D.L. n. 18/2020 (art. 60) sono slittati al 20 marzo 2020, non sono sanzionati se vengono effettuati entro il 16 aprile 2020.
Certificazioni uniche trasmissione e consegna
Per l’anno 2020 non saranno applicate sanzioni a chi trasmette all’Agenzia delle Entrate e consegna al dipendente il modello CU entro il 30 aprile 2020 (termine scaduto il 31 marzo 2020).
Imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche
Se l’imposta di bollo per le fatture elettroniche del 1° trimestre è inferiore a 250 euro, il versamento può avvenire entro la scadenza del secondo trimestre (quindi entro il 20 luglio 2020), mentre se l’imposta del 1° e 2° trimestre è inferiore a 250 euro il versamento può avvenire entro la scadenza del terzo trimestre (quindi entro il 20 ottobre).
Credito d’imposta per l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro
Il credito d’imposta, già previsto nel D.L. n. 18/2020, nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, fino ad un massimo di Euro 20.000 per ciascun beneficiario, viene esteso ad altre tipologie di spese, quali quelle sostenute per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale. Le modalità applicative e di fruizione del credito d’imposta saranno stabilite con decreto che dovrà essere emanato dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Differimento entrata in vigore Codice della Crisi di impresa e dell’insolvenza
Rinvio dell’entrata in vigore del Codice della Crisi d’impresa al 1° settembre 2021. Tale differimento consentirà di allineare il Codice delle crisi d’impresa e dell’insolvenza alla normativa di attuazione della Direttiva UE n.1023/2019 in materia di ristrutturazione preventiva delle imprese in fase di emanazione.
Sospensione obbligo di assumere “provvedimenti” in caso di perdite
Per le perdite maturate tra la data del 9 aprile 2020 ed il 31 dicembre 2020 non si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2446 e ss. del c.c., e per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della societa’ per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.
Fonte: Sapar
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