22 Novembre 2024 - 21:46

Comunicazione al concessionario dell’imposta sugli intrattenimenti

Scade oggi il termine per dare comunicazione all’ufficio Siae delle eventuali opzioni per l’applicazione dell’Iva secondo il regime ordinario Sono tenuti all’adempimento i soggetti che esercitano attività di intrattenimento o

03 Gennaio 2018

Scade oggi il termine per dare comunicazione all’ufficio Siae delle eventuali opzioni per l’applicazione dell’Iva secondo il regime ordinario

Sono tenuti all’adempimento i soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972 in modo continuativo.
Comunicazione al concessionario dell’imposta sugli intrattenimenti – Siae (Società italiana autori ed editori) -competente in relazione al domicilio fiscale. Si ricorda che l’opzione è vincolante fino a revoca, e comunque per un quinquennio.

 

 

 

Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 18 febbraio 2000, n. 40

Regolamento recante norme per la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in materia di imposta sugli intrattenimenti.

Titolo 1 – Imposta sugli intrattenimenti
Articolo 1
Obblighi degli esercenti attività da intrattenimento

  1. I soggetti che organizzano le attività elencate nella tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 come modificata dall’ articolo 1 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60 che applicano il regime forfettario di cui al sesto comma dell’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono obbligati ad emettere fattura limitatamente alle prestazioni di pubblicità, di sponsorizzazione, alle cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica, comunque connesse alle attività di cui alla tariffa stessa.
  2. I soggetti di cui al comma 1 sono esonerati dall’obbligo di registrazione dei corrispettivi, previsto dall’articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di liquidazione previsto dall’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, e di dichiarazione stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 ma tengono il registro previsto dall’articolo 25 del medesimo decreto n. 633 del 1972, in cui annotano, in apposita sezione, le fatture di cui al comma 1. è fatto salvo l’esercizio dell’opzione per la determinazione dell’imposta nei modi ordinari con le modalità e nei termini stabiliti dall’articolo 74, sesto comma dello stesso decreto n. 633 del 1972.
  3. Per le prestazioni soggette all’imposta sugli intrattenimenti di cui alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 come modificata dall’articolo 1 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, e per le operazioni ad esse accessorie, complementari o comunque connesse, anche se non soggette all’imposta sugli intrattenimenti, gli obblighi di certificazione dei corrispettivi sono assolti con il rilascio, all’atto del pagamento, di un titolo di accesso emesso mediante apparecchi misuratori fiscali conformi alle disposizioni recate dalla legge 26 gennaio 1983, n. 18 o biglietterie automatizzate gestite anche da terzi, salvo quanto stabilito dagli articoli 5 e 11 del presente regolamento. Per le operazioni non accessorie effettuate nel corso dell’evento i relativi corrispettivi sono certificati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696 in quanto applicabile.
  4. Al termine di ogni giorno di attività è emesso dall’apparecchio misuratore fiscale un documento riepilogativo giornaliero degli incassi. Per gli esercizi la cui attività si protrae oltre le ore ventiquattro, il documento riepilogativo è emesso al termine dell’effettivo svolgimento dell’attività con riferimento alla data di inizio dell’evento.
  5. Qualora per errore o guasto dell’apparecchio vengano emessi, nel corso della stessa giornata, più documenti riepilogativi, gli stessi, previa annotazione della cennata circostanza nel libretto fiscale di dotazione dell’apparecchio, sono conservati a norma dell’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
  6. I soggetti di cui al comma 1, con la dichiarazione di cui all’articolo 8 del decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 24 marzo 1983, comunicano, oltre i dati ivi previsti, i nominativi degli intermediari di cui eventualmente si avvalgono per la vendita dei titoli di accesso.
  7. Nel caso di mancato funzionamento, per qualsiasi motivo, degli apparecchi misuratori fiscali e delle biglietterie automatizzate, si rendono applicabili le disposizioni previste dall’articolo 11 del decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1983 e dall’articolo 21, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 30 marzo 1992, concernente le caratteristiche degli apparecchi misuratori fiscali idonei alla certificazione delle operazioni di cui all’articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413. In alternativa, i corrispettivi possono essere certificati mediante rilascio della ricevuta fiscale, prevista dall’articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, ovvero dello scontrino manuale o prestampato a tagli fissi di cui al decreto del Ministro delle finanze 30 marzo 1992, concernente le caratteristiche della ricevuta fiscale e dello scontrino fiscale, anche manuale o prestampato a tagli fissi, integrati con le indicazioni di cui all’articolo 74 quater, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
  8. Per il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto connessa all’imposta sugli intrattenimenti si applicano le disposizioni previste dall’articolo 7 del presente regolamento.

 

 

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