24 Novembre 2024 - 04:01

Commissione europea: la legge della Polonia che limita le slot ai soli casinò è conforme con il diritto UE

Lo scorso 29 giugno la Commissione europea ha risposto alla petizione presentata nel 2015 dal polacco Krzysztof Budnik a nome dell’Associazione nazionale del settore dell’intrattenimento sulla conformità della legge adottata

19 Luglio 2016

Lo scorso 29 giugno la Commissione europea ha risposto alla petizione presentata nel 2015 dal polacco Krzysztof Budnik a nome dell’Associazione nazionale del settore dell’intrattenimento sulla conformità della legge adottata dalla Polonia con il diritto europeo. Il firmatario dell’atto denunciava che la legge adottata nel 2009 e che vietava l’organizzazione di giochi d’azzardo fuori dai casinò fosse stata emanata senza esser stata notificata in Commissione europea e per questo andava considerata non valida.

Tuttavia in questi anni la legge è stata oggetto di varie denunce che hanno portato anche la Corte di Giustizia europea ad esprimersi, tanto che la Corte ha affermato che la limitazione dell’uso degli apparecchi da gioco ai casinò configura regola tecnica ai sensi della direttiva 98/34/CE, per questo la Commissione ha poi avviato una procedura d’infrazione  contro la Polonia basata appunto sull’infrazione alla Direttiva che obbliga gli stati membri a notificare norme di contenuto tecnico.

Inoltre, il 5 novembre 2014 la Polonia ha comunicato in Ce il Progetto di legge di modifica della legge incriminata. Secondo l’Associazione che ha presentato la petizione, la notifica effettuata non ha permesso alla Commissione di svolgere la sua funzione di controllo preventivo e la trasparenza non è stata assicurata.

 

Oggi la Commissione europea risponde definitivamente all’atto spiegando che il provvedimento che limita l’uso di macchine da gioco ai soli casinò, pur creando un ostacolo per la libera circolazione dei prodotti, è stato giustificato da una delle esigenze imperative fissate dalla giurisprudenza della CGUE ovvero quello  dalla tutela dei consumatori e dell’ordine pubblico, in linea con le disposizioni della Costituzione polacca.

 

 

Come fa sapere la Commissione nella sua risposta dettagliata alla petizione – “Il progetto di atto, che ha incluso la disposizione con la quale l’uso di macchine da gioco è limitata ai soli casinò, è stata comunicata alla Commissione e agli Stati membri, che hanno avuto la possibilità di commentare qualsiasi delle disposizioni in esso contenute. Il progetto di legge è stato reso pubblico sul sito della Commissione europea in tutte le lingue dell’UE, che ha permesso agli operatori di consultare la bozza di proposta e di presentare le loro opinioni.

Inoltre, nell’analisi del progetto notificato, i servizi della Commissione hanno dedicato particolare attenzione alla misura che limita l’uso di macchine da gioco al casinò.

La Commissione ha anche preso in considerazione le osservazioni presentate da diversi operatori su questo punto.Il 3 febbraio e il 6 febbraio 2015, la Commissione e Malta hanno emesso pareri circostanziati ai sensi dell’articolo 9.2  della direttiva 98/34 / CE, concernente misure relative ai servizi della società dell’informazione (in questo caso, il gioco online), che possono eventualmente creare ostacoli alla libera circolazione dei servizi o alla libertà di stabilimento degli operatori di servizi.

L’emissione di un parere circostanziato obbliga lo Stato membro notificante a rinviare l’adozione di un ulteriore mese e ad entrare in un dialogo con la Ce per cercare una soluzione a tutti i problemi e le incompatibilità tra le misure nazionali e la legge del mercato interno dell’UE che

sono state sollevate nel parere circostanziato. Durante questo dialogo, la Commissione o gli Stati membri non possono sollevare nuove preoccupazioni in aggiunta a quelli già indicati nel parere circostanziato.
Stand still  e problemi tecnici – La petizione afferma che lo stand still è stato inizialmente prolungato fino a sei mesi e poi ridotto a quattro e ne deduce che la Commissione europea ha cambiato idea circa la portata del suo parere circostanziato.

Il parere circostanziato è un documento che definisce il parere della Commissione su un progetto notificato e deve essere inviata allo Stato membro interessato da canali ufficiali entro la fine dello stand still previsto inizialmente entro i tre mesi. Ne l caso in cui le osservazioni sollevate riguardano la libera circolazione dei servizi o alla libertà di stabilimento, lo Stato membro è tenuto a rinviare l’adozione di un mese. Laddove gli argomenti riguardano la libera circolazione delle merci, lo Stato membro è tenuto a rinviare l’adozione di tre mesi aggiuntivi.

Mentre il parere circostanziato che è stato comunicato alla Polonia il 3 febbraio 2015 conteneva argomentazioni in merito alla libera circolazione dei servizi e ha indicato espressamente che il periodo di sospensione sarebbe terminato il 6 marzo 2015, a causa del prolungamento dello stand still iniziale di un mese aggiuntivo, nel database di notifica in cui è stato caricato il parere circostanziato, il periodo di differimento è stato automaticamente impostato per sei mesi invece di quattro a causa del codice assegnato a tale notifica (H10 – Giochi d’azzardo assegnati alla notifica 2014/537 / PL), che si applica sia alle prodotti di gioco e servizi.

Tuttavia, quando un parere circostanziato riguarda prodotti di gioco (ad esempio, macchine da gioco), il fermo iniziale è prorogato di tre mesi supplementari (come lo è per le merci), mentre se un parere circostanziato riguarda i servizi di gioco d’azzardo l’estensione del fermo è un ulteriore mese (come per i servizi).

L’errore tecnico è stato così corretto manualmente.

Pertanto, contrariamente a quanto è affermato nella petizione, il cambiamento del periodo di sospensione non si riferisce a un cambiamento del contenuto del parere circostanziato, che è in ogni caso impossibile, dal momento che il documento è stato firmato dalla Commissione e trasmessa agli Stati Stato interessato, ma semplicemente di un problema tecnico.

 

Limiti all’installazione degli apparecchi – Per quanto riguarda l’analisi del provvedimento che limita l’uso di macchine da gioco ai casinò alla luce delle norme in materia di libera circolazione delle merci, la Commissione desidera sottolineare che la valutazione del progetto di atto sulla modifica della Legge di gioco notificato il 5 novembre 2014 è stata effettuata tenendo conto anche delle informazioni precedentemente ricevuto dai ricorrenti e dalle autorità polacche, nonché la giurisprudenza in materia della CGUE. In particolare, la misura di cui all’articolo 14 (1) della legge sul gioco d’azzardo del 2009 è stata anche oggetto di esame da parte dei servizi della Commissione a seguito delle denunce relativamente all’incompatibilità dell’articolo 14 della legge 2009 con il principio della libera circolazione delle merci.

 

A seguito della valutazione dei reclami, del dialogo con le autorità polacche, nonché della valutazione della giurisprudenza in materia della CGUE, la Commissione ha concluso che il provvedimento che limita l’uso di macchine da gioco ai soli casinò, pur creando un ostacolo

per la libera circolazione dei prodotti, è stato giustificato da una delle esigenze imperative fissate dalla giurisprudenza della CGUE.
La Commissione ritiene che il ragionamento giuridico dietro la valutazione del Gambling Act 2009 è stato pertinente ai fini della valutazione della modifica della legge sul Gambling del 2009. La Commissione desidera inoltre sottolineare che, nella sentenza 11 marzo 2015, il Tribunale costituzionale polacco ha ritenuto che la limitazione di utilizzo di macchine da gioco ai casinò è stato giustificato dalla tutela dei consumatori e dell’ordine pubblico, in linea con le disposizioni della Costituzione polacca.

 

Conclusioni – La Commissione ha garantito il necessario livello di trasparenza nella procedura di notifica della legge sul gioco della Polonia e analizzato le misure con cui l’uso delle macchine da gioco è stato limitato ai soli casinò. A seguito di questa analisi, che ha tenuto conto delle osservazioni ricevute da diversi operatori in materia, i servizi della Commissione hanno concluso che la norma prevista nell’art. 14, pur creando un ostacolo alla libera circolazione delle merci ai sensi dell’articolo 34 TFUE, era giustificata da uno dei motivi imperativi di interesse pubblico stabilito dalla giurisprudenza CGUE. Di conseguenza, la Commissione non ha ritenuto che vi fossero motivi per emettere un parere circostanziato su questo punto.

 

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