Approvato dalla Commissione Europea il Decreto per l’approvazione del regolamento del bingo per la comunità autonoma delle Isole Baleari, del quale è scaduta nella giornata di ieri la fase dello stand-still.
Approvato dalla Commissione Europea il Decreto per l’approvazione del regolamento del bingo per la comunità autonoma delle Isole Baleari, del quale è scaduta nella giornata di ieri la fase dello stand-still. L’autorizzazione, l’organizzazione e lo svolgimento del gioco del bingo, nelle sue diverse modalità, sono disciplinati dalla legge 8/2014, del 1o agosto 2014, che disciplina il gioco e le scommesse nella Comunità autonoma delle Isole Baleari, dal presente regolamento e da quante disposizioni di carattere generale risultino applicabili. Il gioco del bingo può svolgersi in due modalità: bingo tradizionale e bingo elettronico. L’articolo 30, paragrafo 29, dello Statuto di autonomia attribuisce alla Comunità autonoma delle Isole Baleari la competenza esclusiva in materia di casinò, giochi e scommesse, ad eccezione delle scommesse sportive di beneficenza al totalizzatore.
La direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, esclude dal suo ambito di applicazione le attività di azzardo che implicano una posta di valore pecuniario in giochi di fortuna, comprese le lotterie, i giochi d’azzardo nei casinò e le scommesse, tenendo conto della natura specifica di tali attività che comportano da parte degli Stati l’attuazione di politiche di ordine pubblico e di tutela dei consumatori.
La legge 20/2013, del 9 dicembre 2013, sulla garanzia dell’unità del mercato stabilisce una serie di principi sul libero accesso alle attività di servizi e al loro esercizio, che deve essere applicata a qualsiasi attività economica che si svolge sul territorio nazionale.
Il regime di autorizzazione contenuto nella norma che ci si presta a inviare potrebbe influenzare il principio di necessità e proporzionalità delle prestazioni contemplate dall’articolo 5 della legge 20/2013, sebbene tale articolo includa l’eccezionalità di questo intervento a condizione che sia motivato dalla salvaguardia di qualche motivo imperativo di interesse generale tra quelli compresi nell’articolo 3, paragrafo 11, della legge 17/2009, del 23 novembre 2009, sul libero accesso alle attività di servizi e al loro esercizio, come possono essere la salute pubblica, la sicurezza e la salute dei consumatori, la tutela dell’ambiente e dell’ambiente urbano.
PressGiochi
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