25 Novembre 2024 - 03:55

Commisione di inchiesta sul gioco pubblico: ecco gli emendamenti presentati

Arrivano gli emendamenti presentati dai vari gruppo parlamentari alla Commissione finanze del Senato e relativi alla proposta di ‘Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul settore del gioco pubblico

15 Giugno 2021

Arrivano gli emendamenti presentati dai vari gruppo parlamentari alla Commissione finanze del Senato e relativi alla proposta di ‘Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul settore del gioco pubblico in Italia e sul contrasto del gioco illegale’ presentata da Italia Viva.


Commissione d’inchiesta sul gioco d’azzardo: prende il via la discussione in Senato


Di Piazza e Bottici del Movimento 5 Stelle chiedono che “La Commissione è composta da venti senatori, nominati dal Presidente del Senato, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo e favorendo comunque l’equilibrata rappresentanza di senatrici e senatori. Ciascun gruppo procede alla designazione dei propri rappresentanti.  Il Presidente del Senato, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell’ufficio di presidenza.  L’ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Nell’elezione del presidente, se nessun componente riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età. Per l’elezione dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti e, in caso di parità, il più anziano di età.”

 

Gli esponento del M5S chiedono che “La Commissione può richiedere agli organi e agli uffici della pubblica amministrazione copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materie attinenti all’inchiesta.  La Commissione può richiedere, nelle materie attinenti all’inchiesta, copie di atti e di documenti riguardanti procedimenti e inchieste in corso presso l’autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.  Sulle richieste di cui al comma 1-ter l’autorità giudiziaria provvede ai sensi dell’articolo 117 del codice di procedura penale. La Commissione mantiene il segreto fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1-ter sono coperti da segreto nei termini indicati dai soggetti che li hanno trasmessi. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le testimonianze e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse. Per il segreto d’ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti in materia. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell’ambito del mandato.”

 

Endrizzi propone: Al fine di non sovrapporre gli ambiti di inchiesta, di garantire il coordinamento delle rispettive attività e di assicurare una più ampia azione di approfondimento, per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, lettere e) e f), la Commissione adotta le opportune intese con la Commissione bicamerale d’inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, istituita con legge 7 agosto 2018, n. 99, acquisendo i documenti e recependo le relazioni approvate.”

 

Pesco ed Endrizzi sempre del M5S chiedono: Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:«a) l’adeguatezza della normativa relativa all’assegnazione delle concessioni, nonché del sistema di aggiudicazione seguito, ai principi di imparzialità, legalità, trasparenza, pluralità ed efficienza della pubblica amministrazione;

a-bis) l’efficacia del sistema dei controlli attualmente previsto ai fini del rispetto della normativa da parte dei concessionari e degli altri soggetti privati legati alla gestione del gioco pubblico, nonché l’efficacia del relativo sistema sanzionatorio, anche con riferimento all’effetto deterrente delle sanzioni, alla loro effettiva irrogazione e al relativo incasso;».

 

Endrizzi, Di Piazza, Pesco, Bottici propongono: Al comma 1, sostituire le lettere b) e c) con le seguenti: «b) l’efficacia della disciplina pubblica in relazione alla tutela dei soggetti più deboli, al contrasto della diffusione e delle conseguenze negative, anche economiche, del disturbo da gioco d’azzardo (DGA), alla tutela della correttezza dell’offerta di gioco, nonché la compatibilità dei volumi di raccolta con la tutela sanitaria, sociale ed economica delle famiglie;

  1. c) le dimensioni complessive del comparto, verificando che l’offerta corrisponda agli interessi tutelati di cui alla lettera b);».

 

Pesco, Endrizzi nchiedono che al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente: «c-bis) i costi, la redditività, i margini di profitto dei concessionari e degli operatori della filiera in rapporto al gettito erariale generato, attraverso analisi economico-finanziarie e di mercato;».

 

Il relatore, Nicola Calandrini di Fratelli d’Italia propone che al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente: « d) l’efficacia dei poteri regolatori, di differente rango normativo, attribuiti ai Ministeri competenti, all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, e agli enti territoriali; l’efficacia dell’azione amministrativa anche in relazione all’esecuzione delle concessioni pubbliche, non trascurando di verificare se vi siano sovrapposizioni e antinomie nell’azione di contrasto al gioco illegale;»

Il relatore chiede ancora che “ La Commissione può individuare gli strumenti legislativi più adatti per razionalizzare e implementare la disciplina vigente in materia di gioco pubblico, aggiornandola alle trasformazioni del sistema, con particolare riferimento alle innovazioni tecnologiche e al gioco on line.”

 

Endrizzi, Di Piazza, Bottici propongono ” Al comma 1, sostituire la lettera g) con le seguenti: «g) l’efficacia dell’azione pubblica di prevenzione, cura e sostegno per i soggetti problematici o affetti da disturbo da gioco d’azzardo (DGA), con particolare riferimento alle attività svolte dagli enti territoriali e dai servizi sanitari;

g-bis) l’evoluzione storica, l’incidenza e le ripercussioni della progressiva produzione normativa di settore sull’incremento verticale dell’offerta, dei volumi di raccolta e, in generale, del fenomeno del gioco.».

 

 

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