25 Dicembre 2024 - 05:38

Comaroli (LN): “Come per il fumo, stop alla pubblicità dei giochi d’azzardo”

“È tempo di considerare la dipendenza dal gioco, alla stregua della dipendenza dal tabacco o dell’alcool, come un comportamento socialmente dannoso, il cui abuso porta alla dipendenza da gioco d’azzardo,

14 Maggio 2018

“È tempo di considerare la dipendenza dal gioco, alla stregua della dipendenza dal tabacco o dell’alcool, come un comportamento socialmente dannoso, il cui abuso porta alla dipendenza da gioco d’azzardo, vera e propria malattia riconosciuta a livello internazionale dall’Organizzazione mondiale della sanità”.

 

Lo afferma l’on. della Lega Nord Silvana Comaroli nel presentare la sua proposta di legge er cietare la pubblicità dei giochi d’azzardo.

 

“Se per arginare altri preoccupanti fenomeni sociali, come il fumo, – afferma – si sono adottati alcuni accorgimenti riconosciuti da tutti come sacrosanti, come il divieto di pubblicità per le sigarette, è doveroso imporre per legge da parte di tutte le emittenti radiofoniche e televisive anche il divieto di qualsiasi comunicazione commerciale audiovisiva e radiofonica, diretta o indiretta, che induca all’acquisto di prodotti di giochi con vincite in denaro o alla partecipazione ad attività di gioco, quali lotterie, concorsi a premio, scommesse sportive, newslot o ad attività, anche on line, comunque denominate, finalizzate alla riscossione di somme di denaro, la cui vincita sia determinata esclusivamente dal caso.

 

Non si può tollerare che le emittenti radiotelevisive perseverino nel pubblicizzare forme di gioco cosiddetto compulsivo anche perché, secondo i dati della Consulta nazionale delle fondazioni antiusura, il gioco d’azzardo è considerato la maggior causa di ricorso a debiti e/o usura in Italia e il principale costo sociale generato dall’aumento esponenziale del ricorso al gioco d’azzardo è il sovraindebitamento familiare”.

 

 

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1. (Modifica al testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005).

  1. Al comma 1 dell’articolo 36-bis del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo la lettera d) è inserita la seguente: « d-bis) è vietata qualsiasi comunica-zione commerciale audiovisiva e radiofo-nica, diretta o indiretta, che induca all’ac-quisto di prodotti di giochi con vincite in denaro o alla partecipazione ad attività di gioco, anche on line, comunque denomi-nate, finalizzate alla riscossione di somme di denaro, la cui vincita sia determinata esclusivamente dal caso ».

ART. 2. (Entrata in vigore).

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pub-blicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

PressGiochi