E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea la sentenza del 21 dicembre 2016 con cui la prima sezione della Corte ha respinto l’impugnazione della sentenza del Tribunale dell’Unione europea
E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea la sentenza del 21 dicembre 2016 con cui la prima sezione della Corte ha respinto l’impugnazione della sentenza del Tribunale dell’Unione europea dell’8 gennaio 2015, con la quale è stato respinto il ricorso presentato da sette casinò (nello specifico Club Hotel Loutraki AE, Vivere Entertainment AE, Theros International Gaming Inc., Elliniko Casino Kerkyras, Casino Rodos, Porto Carras AE e Kazino Aigaiou AE per l’annullamento della decisione della Commissione europea, del 3 ottobre 2012, relativa all’aiuto di Stato della Grecia all’Organismos Prognostikon Agonon Podosfairou AE (OPAP) per operare tredici giochi d’azzardo e concessione di una licenza esclusiva relativa alla gestione di 35 000 terminali di videolotterie per un periodo di dieci anni.
I Fatti
I Sette casinò, titolari di una licenza di stabilimento in Grecia, gestiscono, in tale Stato membro, giochi d’azzardo tra cui slot machine.
Il 1o dicembre 2011 le autorità greche hanno notificato alla Commissione due misure a favore dell’OPAP. La prima misura riguardava la concessione all’OPAP, a fronte di un corrispettivo pari a 560 milioni di euro, di una licenza esclusiva relativa alla gestione di 35 000 terminali di videolotterie (in prosieguo: i «TVL») per un periodo di dieci anni, con termine nel 2022 (in prosieguo: l’«accordo TVL»). La seconda misura riguardava la proroga di dieci anni, dal 2020 al 2030, tramite un addendum a una convenzione stipulata tra lo Stato greco e l’OPAP nel 2000, dei diritti esclusivi già concessi all’OPAP per la gestione di tredici giochi d’azzardo in qualunque modo (in prosieguo: l’«addendum»).
Il 4 aprile 2012 i ricorrenti, fatta eccezione per il Kazino Aigaiou, hanno depositato una denuncia alla Commissione, sostenendo che l’accordo TVL comportava la concessione all’OPAP di un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno. Secondo loro, lo Stato greco, se avesse concesso più licenze e bandito una gara pubblica internazionale, avrebbe potuto percepire un prezzo superiore ai 560 milioni di euro previsti da detto accordo. Inoltre, i guadagni percepiti dall’OPAP sarebbero stati molto meno elevati se esso avesse agito in condizioni di libera concorrenza.
Con la decisione controversa, la Commissione ha ritenuto che l’accordo TVL e l’addendum non potevano essere considerati un vantaggio ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Nonostante avesse valutato separatamente tali misure, essa le ha analizzate congiuntamente perché sono state notificate congiuntamente e riguardano la concessione simultanea di diritti esclusivi alla stessa impresa per svolgere attività simili, nell’ottica dell’annunciata privatizzazione dell’OPAP a breve termine.
La Commissione ha, infatti, dichiarato che, sebbene i 560 milioni di euro dovuti dall’OPAP fossero di gran lunga inferiori al valore attuale netto dell’accordo TVL, la somma pagata dall’OPAP come corrispettivo dell’addendum, compreso il canone prelevato dallo Stato greco pari al 5% delle entrate lorde generate dai giochi di cui trattasi nel periodo dal 13 ottobre 2020 e il 12 ottobre 2030, era, invece, superiore al valore attuale netto dell’addendum.
Detta istituzione ha anche rilevato che il sovrapprezzo pagato dall’OPAP in applicazione dell’addendum non bastava tuttavia a garantire che, in media, l’ammontare pari a 560 milioni di euro fosse superiore o uguale al valore attuale netto dell’accordo TVL. È stato pertanto convenuto, nell’ambito degli scambi tra la Commissione e le autorità greche, che queste ultime dovevano impegnarsi a istituire un prelievo aggiuntivo sul prodotto lordo dei giochi generato dall’OPAP nell’ambito della gestione dei TVL, il quale si sarebbe sommato all’ammontare iniziale di 560 milioni di euro.
Date tali circostanze, la Commissione è giunta alla conclusione che gli accordi notificati non attribuivano un vantaggio all’OPAP e pertanto non costituivano un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
Nonostante il ricorso l’impugnazione è stata respinta e La Club Hotel Loutraki AE, la Vivere Entertainment AE, la Theros International Gaming Inc., l’Elliniko Casino Kerkyras, il Casino Rodos, la Porto Carras AE e la Kazino Aigaiou AE sono condannati alle spese.
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