25 Novembre 2024 - 00:42

CGE e sentenza su bando Monti. Sbordoni: “Finalmente viene legittimato il nostro sistema concessorio”

Dopo oltre dieci anni il filone Corte di Giustizia sulle concessioni rilasciate dallo Stato italiano per la commercializzazione del gioco pubblico con un’analisi puntuale e precisa finalmente legittima, laddove fosse necessario, il nostro sistema concessionario nel panorama europeo.

28 Gennaio 2015

Per una volta, possiamo leggere tra le righe di una pronuncia della Corte di Giustizia che: “Il diritto dell’Unione non osta all’organizzazione, in Italia, di una nuova procedura di gara volta all’attribuzione, in materia di giochi d’azzardo, di concessioni di durata inferiore alle precedenti”.

Dopo oltre dieci anni il filone Corte di Giustizia sulle concessioni rilasciate dallo Stato italiano per la commercializzazione del gioco pubblico, che si apre con la pronuncia Zenatti, (sentenza 21 ottobre 1999, causa C-67/98, Zenatti), grazie alla sentenza nella causa C-463/13 della Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 22 gennaio 2015, con un’analisi puntuale e precisa finalmente legittima, laddove fosse necessario, il nostro sistema concessionario nel panorama europeo.

Dopo che per primi abbiamo regolamentato il gioco online, mai oggetto di contestazioni nell’ambito europeo, tutti i bandi indetti dall’Amministrazione sono stati rimessi, per varie ragioni, alla Corte di Giustizia.

Corte che nel corso degli anni, con sentenze articolate più o meno similmente, ha messo in evidenza i principi chiave del Trattato in relazione al sistema concessorio italiano.

Sentenze che poi in maniera maldestra hanno portato i nostri giudici a disapplicare in alcune circostanze la normativa interna (Legge n. 401/89 e successive modifiche ed integrazioni) a favore dei soggetti che senza concessione e relativa licenza ex art. 88 TULPS raccoglievano gioco in Italia. Ed infatti nel nostro Paese, l’organizzazione di giochi d’azzardo, compresa la raccolta di scommesse, è subordinata all’ottenimento di una concessione amministrativa e di un’autorizzazione di polizia.

Nel 1999, tutte le società di capitali quotate in borsa, senza fare distinguo tra operatori esteri e società italiane, sono state escluse dalle gare all’epoca indette per l’attribuzione di concessioni.. La Corte di giustizia ha dichiarato l’esclusione di tali società incompatibile con il diritto dell’Unione. Per garantirne la conformità al diritto dell’Unione, l’Italia ha proceduto alla riforma del settore del gioco nel 2006 (Bando Bersani). Successivamente, nel 2012 con Decreto Legge del 2 marzo 2012 n. 16, convertito con modificazioni dalla legge del 26 aprile 2012 n. 44 per recepire i principi della Corte di Giustizia Europea illustrati nella Sentenza della Corte del 16 febbraio 2012, Costa e Cifone, C-72/10, ADM (allora AAMS) bandiva  una gara per l’attribuzione di 2000 nuove concessioni c.d. bando Monti.

Un noto operatore d’oltremanica, fedele alla propria politica, provvedeva ad impugnare anche il bando da ultimo richiamato, criticando la durata delle nuove concessioni (40 mesi), sensibilmente inferiore a quella delle precedenti (fra nove e dodici anni), nonché il carattere esclusivo dell’attività di commercializzazione dei prodotti di gioco e il divieto di cessione delle concessioni.

Il Consiglio di Stato con pronuncia del 2 luglio 2013, pubblicata in data 23 agosto 2013, come è  noto, richiedeva alla Corte di Giustizia se il diritto dell’Unione ammettesse  una normativa nazionale che, in ragione di un riordino del sistema volto all’allineamento delle scadenze delle varie concessioni, preveda l’indizione di una gara per il rilascio di concessioni di durata inferiore rispetto a quelle rilasciate in passato. Con la pronuncia oggi in esame la Corte ribadisce innanzitutto come tanto la revoca che la ridistribuzione delle precedenti concessioni, quanto la messa a concorso di un numero adeguato di nuove concessioni siano soluzioni appropriate per rimediare all’esclusione illegittima di alcuni operatori.

Nella materia ad oggi ancora non armonizzata dei giochi pubblici, gli Stati membri godono di un’ampia discrezionalità, e per l’effetto possono adottare la politica che ritengono più consona. La Corte poi, in un passaggio fondamentale dell’intera pronuncia, sostiene che il noto bookmaker non può essere propriamente qualificato come nuovo entrante sul mercato italiano, in quanto, pur senza possedere titoli concessori e autorizzazioni di polizia, opera attraverso la propria rete di CTD in Italia da circa quindici anni.

Riguardo poi le nuove concessioni, attribuite con la gara indetta nel corso del 2012 c.d. “gara Monti”, sebbene queste abbiano durata inferiore, esse sono anche meno onerose e meno impegnative economicamente. Per la Corte di Giustizia in quest’occasione la normativa italiana, e più specificatamente il Decreto Legge del 2 marzo 2012 n. 16, convertito con modificazioni dalla legge del 26 aprile 2012 n. 44, rispetta i principi di parità di trattamento ed di effettività. Giudizio chiaro, preciso e puntuale, che sicuramente sarà oggetto di interpretazioni, ma costituisce un passaggio importante per la riorganizzazione dell’intero mercato, che dovrà tener conto anche di quanto stabilito dalla Legge di Stabilità 2015.

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