In questi giorni l’Agenzia Dogane e Monopoli porta a compimento l’integrale assoggettamento anche degli apparecchi senza vincita in denaro alle procedure di certificazione del prodotto, con modalità e procedure che
In questi giorni l’Agenzia Dogane e Monopoli porta a compimento l’integrale assoggettamento anche degli apparecchi senza vincita in denaro alle procedure di certificazione del prodotto, con modalità e procedure che appaiono per molti versi assimilabili, ove non sovrapponibili, a quelle ormai in uso da anni per gli apparecchi con vincita in denaro.
È quindi lecito – scrive l’avvocato Generoso Bloise nell’ultima uscita di PressGiochi Magazine – far il punto della situazione circa la funzione della certificazione e verificare in quali limiti la stessa possa fornire garanzie agli operatori che acquistano e gestiscono apparecchi da gioco dotati di attestazioni di conformità alle norme vigenti.
Abbiamo già affrontato il punto con riferimento al noto caso ‘Black Slot’ rispetto al quale a lustri di distanza dai fatti la Corte d’Appello di Napoli ha fatto il punto circa le conseguenze in sede penale (circa la non imputabilità delle condotte) e civile (sui limiti alla risarcibilità del danno) dell’ipotesi di errore nella certificazione del prodotto da parte del produttore, o meglio dell’Ente omologatore che agisce per conto della Agenzia competente al rilascio delle certificazioni.
Un più recente caso invece fornisce la possibilità di affrontare la diversa ipotesi di distribuzione di apparecchi rispetto ai quali il costruttore segnala la possibile, facile, manomissione; come accaduto nel gennaio 2020 con migliaia di sequestri in tutto il territorio nazionale, a seguito dei quali le situazioni concrete hanno dato luogo a molteplici casi con esiti differenti sul piano penale ed amministrativo.
La premessa fattuale è che un costruttore di apparecchi ha rilevato che è probabilmente avvenuto un comportamento infedele da parte di propri collaboratori, i quali avrebbero commercializzato illecitamente un software con il quale era possibile modificare i dati registrati nei contatori di gioco delle schede elettroniche; si tratta di un software generato per effettuare operazioni a cura del costruttore, in fase di eventuale riprogrammazione delle schede di gioco a seguito di guasti delle stesse, ma distribuito a soggetti che avevano acquistato il prodotto, ma assolutamente non autorizzati all’impiego del software.
La singolarità della vicenda risiede anche nel fatto che il software poteva essere utilizzato in modo molto semplice utilizzando una porta usb non chiusa con sigilli, ma con un supporto in plastica molto precario.
A seguito della segnalazione penale migliaia di apparecchi sono stati sequestrati, ma nell’arco di pochi mesi la stragrande maggioranza sono stati dissequestrati per mancanza di elementi idonei a indicare manomissioni degli apparecchi, anche solo tentate.
Ma, tenendo in disparte le ipotesi di riscontri obiettivi relativi alle manomissioni, in tutti gli altri al dissequestro penale ha fatto seguito solo in pochissimi casi anche il dissequestro amministrativo.
Infatti in quasi tutti i casi è stata contestata la difformità dell’apparecchio (non manomesso) a prescrizioni amministrative secondarie, cioè al decreto ministeriale sull’omologa degli apparecchi.
La circostanza ha conseguenze notevolissime in quanto l’Agenzia ritiene (a differenza di chi scrive) che la difformità integri le violazioni di cui all’art. 110 comma 9 lett. F-quater che comporta “la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio e con la chiusura dell’esercizio da trenta a sessanta giorni”.
La linea difensiva di molti operatori consiste nel sostenere la propria buona fede rispetto a apparecchi dotati di certificazione di conformità.
Sul punto si segnala una pronuncia del Tar Lazio (Sent. N. 5643/2021) che, a prescindere da altre considerazioni di merito, fa il punto sui principi in base ai quali deve essere valutata la posizione del gestore acquirente dell’apparecchio.
In particolare la pronuncia osserva che la norma “…puntualmente delinea la procedura di immissione sul mercato degli apparecchi e la loro conformità alle caratteristiche tecniche previste – di carattere particolarmente stringente al fine contrastare l’uso illegale di apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento e di evitare illeciti – risulta che l’immissione sul mercato di ciascun apparecchio è preceduta da un puntuale procedimento di verifica e di certificazione che ne garantisca la conformità alle caratteristiche tecniche previste.
Deve dunque ritenersi che, coerentemente con la ricostruzione del ricorrente, egli abbia acquistato apparecchi già caratterizzati dalle riscontrate anomalie, le quali necessariamente avrebbero dovuto essere rappresentate nelle relative certificazioni e schede esplicative.
Deve tuttavia rilevarsi come, da un lato, parte ricorrente, nell’affermare la propria estraneità rispetto alle riscontrate manomissioni affermandone l’originaria esistenza sin dal momento dell’acquisto degli apparecchi, non abbia in alcun modo comprovato la rispondenza delle anomalie riscontrate a quanto contenuto nelle certificazioni, nulla osta e schede tecniche che accompagnano ogni singolo apparecchio, al fine di fornire, quantomeno, un principio di prova in ordine alla loro riconducibilità alla originaria consistenza degli apparecchi ed alle stesse certificazioni di conformità rilasciate dall’Agenzia della Dogane e dei Monopoli, non potendo ritenersi plausibile che così vistose anomalie – quale un tappo USB amovibile, peraltro di colore diverso, laddove le specifiche tecniche impongono dispositivi idonei a garantire l’immodificabilità degli apparecchi e l’inaccessibilità alle schede gioco, il non perfetto allineamento dei gusci di protezione delle porte USB in difformità da quanto previsto nelle schede esplicative – non fossero immediatamente percepibili e non fossero descritte nella relativa documentazione, essendo quindi l’affermazione di parte ricorrente, circa la riconducibilità delle anomalie al momento della certificazione degli apparecchi e di rilascio dei nulla osta di immissione sul mercato e di messa in esercizio, con conseguente sua affermata buona fede ed affidamento sugli esiti dei controlli sugli apparecchi effettuati prima del loro acquisto, priva di qualsiasi elemento concreto – la cui produzione rientra nella sfera di disponibilità del ricorrente – atto a dare consistenza, anche solo a livello indiziario, a tale ricostruzione.
Dall’altro lato, deve rilevarsi che i proprietari degli apparecchi rispondono, sotto la loro esclusiva responsabilità, della gestione degli stessi, cui corrisponde l’onere di procedere ai necessari controlli in ordine alla conformità di tali apparecchi alle specifiche tecniche, di cui non possono addurre la mancata conoscenza stante la posizione qualificata di titolari di apposita licenza e di conseguente soggezione ai relativi obblighi.
Di tale riscontro, secondo gli ordinari criteri di diligenza e professionalità propri della qualifica rivestita, parte ricorrente non ha offerto alcuna prova, dovendo presumersi che così vistose irregolarità – riferite a ben dieci apparecchi di proprietà del ricorrente – fossero facilmente percepibili e avrebbero dovuto, quindi, formare oggetto di apposita segnalazione agli organi competenti.
Riscontro che risponderebbe anche agli interessi del ricorrente, in qualità di gestore, al fine di evitare che dei proventi del gioco possano avvantaggiarsi i titolari degli esercizi commerciali che tali apparecchi hanno noleggiato. (…)
Deve aggiungersi, ai fini della valutazione della plausibilità della ricostruzione di parte ricorrente, che la normativa secondaria in materia prevede che la scheda di gioco debba essere alloggiata in un contenitore in grado di impedirne l’accessibilità al di fuori dei casi consentiti, e deve essere munita di dispositivi che garantiscano l’inalterabilità dei contatori e l’immodificabilità delle caratteristiche tecniche, delle modalità di funzionamento del computo e della erogazione delle vincite, prescrivendo altrettanto stringenti specifiche tecniche quanto a collegamenti con le schede di gioco, al protocollo di comunicazione con il sistema di controllo di AAMS, a sistema software, individuando puntualmente i soggetti autorizzati all’accesso ai dispositivi.
Aggiungasi che nessun interesse in capo ai produttori e importatori può ragionevolmente rinvenirsi quanto alla produzione di apparecchi in alcun modo rispondenti alle specifiche tecniche vigenti e che, come tali, peraltro, mai avrebbero potuto ottenere alcuna certificazione di conformità.
Ciò posto, una volta acquistati gli apparecchi, muniti delle apposite certificazioni e nulla osta, la relativa gestione ricade interamente nella sfera di responsabilità del proprietario e gestore che offre in noleggio gli apparecchi, sul quale grave l’onere di garantire il mantenimento delle originarie caratteristiche degli apparecchi.
Nel complessivo modello di organizzazione, gestione e controllo del sistema di gioco con apparecchi, è il gestore che ha accesso agli stessi, occupandosi del c.d. ‘scassettamento’, prelevando dagli apparecchi i proventi delle giocate, dei quali ha dunque l’immediata disponibilità materiale, essendo il gestore l’unico soggetto detentore delle chiavi di accesso alle macchine, dovendosi quindi ritenere la riconducibilità di eventuali anomalie al soggetto nella cui sfera di controllo ricadono gli apparecchi, tenuto conto che le relative manomissioni possono comportare anche evasione del prelievo erariale unico.
Il soggetto gestore, lungi dallo svolgere attività meramente materiali, riveste un ruolo essenziale nell’ambito della gestione del gioco con apparecchi, partecipando al controllo circa la funzionalità e regolarità del gioco e alla gestione degli incassi, e risultando quindi destinatario di precisi obblighi ed adempimenti di verifica del loro funzionamento e del loro utilizzo lecito, dovendo vigilare sulla corrispondenza degli apparecchi e del loro uso alle prescrizioni di legge ed amministrative.
Così delineato il quadro degli obblighi ricadenti sul gestore, quanto ai profili di responsabilità amministrativa occorre ricordare che ai sensi dell’art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689, allo scopo di integrare l’elemento soggettivo dell’illecito è sufficiente l’accertamento della violazione e, sotto il profilo soggettivo, l’imputazione di responsabilità può avvenire sulla base della semplice colpa, che costituisce oggetto di presunzione semplice, fino a prova contraria, potendo tale responsabilità essere esclusa solo quando l’evento sia inevitabile – ovvero non suscettibile di essere impedito dall’interessato con l’ordinaria diligenza – e che l’autore della condotta abbia fatto tutto il possibile per osservare la legge e che nessun rimprovero possa essergli mosso, dimostrando di aver diligentemente posto in essere attività di verifica e controllo e puntualmente osservato gli obblighi sullo stesso ricadenti”.
In pratica la presenza della certificazione non lascia l’acquirente in una posizione di inerzia rispetto alle verifiche di rispondenza di quanto acquistato alle prescrizioni di legge, almeno sotto l’aspetto della previa verifica della rispondenza di quanto consegnato dal venditore rispetto al contenuto della scheda tecnica.
Sarà utile che i gestori compiano pertanto le descritte verifiche anche sugli apparecchi senza vincita in denaro.
Generoso Bloise – PressGiochi
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