24 Gennaio 2025 - 22:03

Ce: gioco d’azzardo escluso dal campo di applicazione delle direttive sui servizi e sul commercio elettronico

Le attività d’azzardo sono escluse dal campo di applicazione delle direttive sui servizi e sul commercio elettronico. Tali attività devono piuttosto essere valutate alla luce delle disposizioni del Trattato in

24 Settembre 2020

Le attività d’azzardo sono escluse dal campo di applicazione delle direttive sui servizi e sul commercio elettronico. Tali attività devono piuttosto essere valutate alla luce delle disposizioni del Trattato in materia di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.

E’ quanto afferma la Commissione europea intervenendo in merito alla petizione presentata da Hermann Winkler, cittadino austriaco, a nome di Quizomat s.r.o., sul sequestro degli apparecchi di gioco.

Come spiega la Commissione Ue: “La CGUE ha chiarito, a tale proposito, che gli Stati membri godono di un’ampia autonomia nella regolamentazione delle attività d’azzardo, al fine di salvaguardare taluni interessi pubblici. I giochi che non rientrano nella definizione di attività d’azzardo non sono esclusi dall’ambito di applicazione di tali direttive. Tuttavia, le direttive sui servizi e sul commercio elettronico contengono anche alcune limitate possibilità per gli Stati membri di giustificare le restrizioni alla fornitura di giochi online. Pertanto, anche se, per quanto riguarda un particolare gioco, si ritiene di poter escludere completamente l’intervento del caso e che, di conseguenza, le direttive siano applicabili, gli Stati membri possono comunque giustificare talune restrizioni ai giochi online al fine di salvaguardare la salute pubblica, alle condizioni previste in tali direttive”.

Il firmatario della petizione è il rappresentante autorizzato di una società slovacca che fornisce accesso online a giochi di abilità e distributori automatici in Austria. Egli afferma che le autorità austriache classificano sistematicamente gli apparecchi come monopoli del gioco d’azzardo e li sequestrano senza fornire alcuna compensazione. Il firmatario ritiene che ciò costituisca una violazione della libertà della società di fornire servizi in Austria.

Sulla questione, la Commissione ha risposto:

 

L’articolo 16, paragrafo 2, lettera b), della direttiva sui servizi precisa che gli Stati membri non possono limitare la libertà di fornire servizi che rientrano nel suo ambito di applicazione, imponendo l’obbligo di ottenere un’autorizzazione a un prestatore stabilito in un altro Stato membro. La direttiva sui servizi non si applica tuttavia alle attività di azzardo, che, secondo la definizione “implicano una posta di valore pecuniario in giochi di fortuna, comprese le lotterie, i giochi d’azzardo nei casinò e le scommesse”. Inoltre, a norma del suo articolo 3, paragrafo 1, se disposizioni della direttiva sui servizi confliggono con disposizioni di altri atti comunitari, quali la direttiva sul commercio elettronico , che disciplinano aspetti specifici dell’accesso ad un’attività di servizi o del suo esercizio in settori specifici o per professioni specifiche, le disposizioni di questi altri atti comunitari prevalgono. L’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva sul commercio elettronico specifica che gli Stati membri non possono, per motivi che rientrano nelle prescrizioni riguardanti l’accesso all’attività di un prestatore di un servizio della società dell’informazione o riguardanti autorizzazioni, limitare la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione provenienti da un altro Stato membro. L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva, proibisce inoltre che l’accesso all’attività di un prestatore di un servizio della società dell’informazione ed il suo esercizio siano soggetti ad autorizzazione preventiva o ad altri requisiti di effetto equivalente.

Tuttavia, la direttiva sul commercio elettronico, analogamente alle direttive sui servizi, non si applica alle attività d’azzardo, che, secondo la definizione “implicano una posta pecuniaria in giochi di fortuna, comprese le lotterie e le scommesse”. I giochi di fortuna rientrano nella categoria dell’azzardo. I giochi a quiz offerti per via elettronica mediante videoterminali, che si basano su un elemento aleatorio e che implicano una posta pecuniaria esulano dall’ambito di applicazione delle direttive sui servizi e sul commercio elettronico e dovrebbero essere valutati alla luce delle disposizioni del Trattato in materia di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi. La Corte di giustizia dell’UE (CGUE) ha più volte affermato che, alla luce delle notevoli divergenze di ordine morale, religioso e culturale tra gli Stati membri e in assenza di armonizzazione a livello dell’UE, gli Stati membri sono liberi di fissare gli obiettivi della loro politica nell’ambito del gioco di azzardo e di definire il livello di tutela auspicato. Essi dispongono di un ampio margine di manovra per imporre restrizioni giustificate alla fornitura dei suddetti servizi sulla base di considerazioni concernenti interessi pubblici quali la tutela dei consumatori e dei minori, la lotta contro la dipendenza dal gioco d’azzardo e la prevenzione della criminalità e delle frodi. Tali restrizioni devono essere tuttavia proporzionate, giustificate e non discriminatorie.

Conformemente a questa giurisprudenza, gli Stati membri possono, ad esempio, subordinare la fornitura di servizi di gioco d’azzardo a diritti esclusivi o a una procedura di autorizzazione. La CGUE ha chiarito che non esiste alcun obbligo di mutuo riconoscimento delle autorizzazioni o licenze per la fornitura di servizi di gioco d’azzardo rilasciate in un altro Stato membro Se un determinato gioco non costituisce una “attività d’azzardo” ai sensi di tali direttive, può rientrare nel suo campo di applicazione. Sarebbe questo il caso se un gioco fosse privo di elementi di casualità e se tutte le altre condizioni per l’applicazione di queste direttive fossero soddisfatte. In tali casi, il principio è che gli Stati membri non possono subordinare l’esercizio di tali attività ad un’autorizzazione preventiva.

L’accesso al mercato dello Stato membro interessato può essere limitato solo conformemente a tali direttive e nella misura consentita dalle stesse.

In tale contesto, va osservato che l’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva sui servizi consente agli Stati membri di imporre requisiti relativi alla prestazione di un’attività di servizi qualora siano giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica o tutela dell’ambiente, a condizione che siano non discriminatori, necessari e proporzionati. L’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva sul commercio elettronico consente deroghe alla clausola sul mercato interno della direttiva per motivi altrettanto limitati e a determinate condizioni, tra cui la notifica alla Commissione e allo Stato membro dell’intenzione di prendere tali provvedimenti”.

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