Le deroghe all’applicazione del distanziometro, previste dalla legge regionale del Friuli Venezia Giulia, si applicano solo alle sale slot e vlt, ma non alle agenzie di scommesse. Lo afferma la
Le deroghe all’applicazione del distanziometro, previste dalla legge regionale del Friuli Venezia Giulia, si applicano solo alle sale slot e vlt, ma non alle agenzie di scommesse. Lo afferma la Terza Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza con cui respinge il ricorso di una sala vlt e agenzia di scommesse di Cervignano del Friuli, in provincia di Udine. L’esercizio era stato ceduto dal vecchio titolare nel 2021, la Questura aveva avallato la richiesta del nuovo titolare di subentrare nella gestione degli apparecchi. Aveva invece respinto quella per la raccolta delle scommesse. Per queste ultime, infatti, il nuovo titolare era tenuto a rispettare le distanze dai luoghi sensibili. Il Consiglio di Stato ha legittimato questa decisione, sottolineando che nel caso di subentro la legge regionale del 2014 accorda sì delle deroghe all’applicazione delle distanze, ma queste si applicano solo agli apparecchi e non alle scommesse. La deroga infatti pone quattro condizioni che devono essere tutte rispettate (ad esempio, si impone vengano mantenuti gli stessi apparecchi, e che siano ubicati nello stesso esercizio in cui erano precedentemente installati) e che si riferiscono esclusivamente alle slot. “La disposizione – spiega il giudice – fa salva la possibilità della stipula di un nuovo accordo soltanto per gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lett. b) del T.U.L.P.S.”. Inoltre, non è possibile estendere l’applicazione della norma alle scommesse “proprio per la sua natura derogatoria”.
PressGiochi
Fonte immagine: pressgiochi.it
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