24 Novembre 2024 - 07:26

CdS accoglie in parte l’appello di ADM contro ricevitoria Lotto

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, contro il gestore di una ricevitoria del lotto per la riforma della

25 Gennaio 2018

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, contro il gestore di una ricevitoria del lotto per la riforma della sentenza del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione 2^ “con cui in accoglimento del ricorso in primo grado sono stati annullati il provvedimento, di revoca della concessione di ricevitoria del gioco del lotto con conseguente decreto di incameramento della cauzione mediante escussione di polizza fideiussoria, con condanna al risarcimento del danno liquidato in complessivi € 12.460,68”.

 

Alla radice del contendere un mancato pagamento del gestore, in quanto “la raccomandata relativa alla diffida “…seppur regolarmente ritirata, è rimasta giacente assieme ad altre numerose carte ed gestore senza alcuna specifica volontà inadempiente non ha provveduto al pagamento nel termine indicato”, e che in generale l’interessato “…ha sempre adempiuto con regolarità agli obblighi derivanti dall’appalto concessogli riversando settimanalmente tutti i proventi del Lotto alla concessionaria indicata, e senza incorrere in altre situazioni di incompatibilità/inadempienza che possano incidere sulla concessione stessa”, sono state dedotte, in sintesi, le seguenti censure:

“Il provvedimento è stato emanato senza alcuna istruttoria e con motivazione carente perché limitata al richiamo alla diffida notificata, che l’interessato “…purtroppo, ha banalmente ‘dimenticato nel cassetto’…” senza ricevere alcuna altra successiva comunicazione”.

 

Per il Consiglio di Stato “l’appello è fondato quanto alla censura dell’omessa considerazione, nella liquidazione del danno, del fatto colposo del creditore ai sensi dell’art. 1227 cod. civ., posto che lo stesso interessato nel ricorso in primo grado ha ammesso che la diffida ad adempiere cui alla raccomandata “…seppur regolarmente ritirata, è rimasta giacente assieme ad altre numerose carte…”.

“Ne consegue che la misura del risarcimento deve essere ridotta in ragione del cinquanta per cento di quella riconosciuta dal T.A.R., rimanendo esso quindi fissato nella somma di € 6.230,34 (seimiladuecentotrenta/34), oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria”.

In conclusione l’appello in epigrafe deve essere accolto “per l’effetto riforma in parte la sentenza del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione 2^, limitatamente alla misura del risarcimento dovuto”.

 

 

PressGiochi

 

Cassazione: la raccolta scommesse non può essere esclusa dalle attività cui può ricorrere il reato di ricettazione

 

×