15 Novembre 2024 - 09:56

CdM: impugnato il Collegato della Regione Lazio

Nella giornata di ieri, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Mariastella Gelmini, ha esaminato 12 leggi delle Regioni e delle Province

08 Ottobre 2021

Nella giornata di ieri, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Mariastella Gelmini, ha esaminato 12 leggi delle Regioni e delle Province Autonome e ha deliberato di impugnare, tra le altre, anche la legge della Regione Lazio n. 14 del 11/08/2021 “Disposizioni collegate alla legge di Stabilità regionale 2021 e modifiche di leggi regionali”, in quanto talune disposizioni, ponendosi in contrasto con la normativa statale ed europea, violano gli articoli 9, 41, 97 e 117, primo comma, secondo comma, lettere e) e s) e terzo comma della Costituzione, nonché il principio di leale collaborazione.

Ricordiamo che la norma contiene al suo interno anche la proroga di un anno dell’adeguamento delle attività alle distanze introdotte dalla legge sul gioco del 2013.

L’articolato, nello specifico articolo 22, modifica le disposizioni transitorie della L.R. 5/2013 sulla prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico, prorogando da 18 a 30 mesi il termine previsto per l’adeguamento da parte degli esercenti agli obblighi di cui all’art. 4 della suddetta legge, che prevedono una distanza minima di 500 metri da aree sensibili (istituti scolastici, centri giovanili, centri anziani, strutture sanitarie o assistenziali, luoghi di culto).

Art. 22 (Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2013, n. 5 “Disposizioni per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico (GAP)” e successive modifiche)

1. Alla l.r. 5/2013 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 6:
1) al comma 2 bis, dopo le parole: “mappatura, da aggiornare annualmente,” sono inserite le seguenti: “delle attività commerciali con apparecchiature di gioco fisico di cui all’articolo 2 e”;
2) dopo il comma 2 bis, è inserito il seguente:
“2 ter. Ai fini di cui al comma 1 e all’articolo 12, la Regione predispone una piattaforma telematica che, sulla base delle informazioni fornite dai comuni stessi, supporta l’individuazione delle distanze di cui all’articolo 4, comma 1.”;


b) al comma 2 dell’articolo 11 bis, la parola: “diciotto” è sostituita dalla seguente: “trenta”;


c) dopo il comma 1 dell’articolo 13, sono inseriti i seguenti:
“1 bis. Agli oneri derivanti dall’articolo 4, comma 2, si provvede mediante l’istituzione nel programma 04 “Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata “Spese per la disinstallazione di apparecchi da gioco”, la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 100.000,00, per l’anno 2021 ed euro 150.000,00, per ciascuna annualità 2022 e 2023, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”.
1 ter Agli oneri derivanti dall’articolo 4, comma 2 bis, si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.”.

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