24 Novembre 2024 - 20:59

Cassazione: valutare l’imputabilità per i giocatori patologici

La Corte deve stabilire se la conclamata patologia da gioco d’azzardo è di natura tale da poter rientrare o meno nel concetto di infermità mentale. Lo ha stabilito la Corte

17 Novembre 2015

La Corte deve stabilire se la conclamata patologia da gioco d’azzardo è di natura tale da poter rientrare o meno nel concetto di infermità mentale. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione esprimendosi sulla sentenza della Corte di Appello di Milano impugnata dal ricorrente colpevole di rapina aggravata.

 

“L’imputato – ha ricordato la Corte – al momento nel quale perpetrò la rapina era affetto da Parkinson dal 1999 e sottoposto ad una intensa terapia a base di farmaci dopaminergici”, medicinali che hanno portato ad uno sviluppo irrefrenabile del gioco d’azzardo.

Per la Corte di Cassazione ‘In tema di imputabilità, ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, possono rientrare nel concetto di ‘infermità’ anche i disturbi della personalità o comunque tutte quelle anomalie psichiche non inquadrabili nel ristretto novero delle malattie mentali, purché siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere o di volere, escludendola o facendola scemare grandemente, e sussista un nesso eziologico tra disturbo mentale e condotta criminosa, mentre nessun rilievo deve riconoscersi ad altre anomalie caratteriali o alterazioni o disarmonie della personalità prive dei caratteri predetti, nonché agli stati emotivi e passionali che non si inseriscono, eccezionalmente, in un quadro più ampio di infermità”.

Nel caso di specie, se la Corte ha motivato sulla capacità di intendere dell’imputato, non altrettanto ha fatto in ordine alla capacità di volere.

Sul punto, la Corte ha confuso e sovrapposto impropriamente l’impulso a commettere la rapina con la programmazione della medesima non avvedendosi che la programmazione attiene alla capacità di intendere, nel mentre l’impulso ‘cui resisti non potest’ attiene alla diversa sfera della capacità di volere.

La sentenza, pertanto deve essere annullata, e nel nuovo giudizio, la Corte dovrà stabilire se la conclamata patologia da gioco d’azzardo fosse di natura tale da poter rientrare o meno nel concetto di infermità.

La Cassazione ha quindi annullato la sentenza impugnata rinviandola per il giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano.

 

PressGiochi

 

 

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