23 Novembre 2024 - 20:39

Cassazione: spetta al Questore la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica nelle sale giochi

Spetta al Sindaco, ai sensi dell’art.50, comma 7 del D. Lgs 267/2000, il potere di disciplinare l’orario di apertura delle sale da gioco e di funzionamento degli apparecchi con vincite

20 Giugno 2022

Spetta al Sindaco, ai sensi dell’art.50, comma 7 del D. Lgs 267/2000, il potere di disciplinare l’orario di apertura delle sale da gioco e di funzionamento degli apparecchi con vincite in danaro, con la precisazione che tale disciplina si riferisce all’aspetto della tutela della quiete pubblica e della salute pubblica, mentre spetta al Questore la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, che attiene alla prevenzione dei reati.

Con queste parole la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di una sala giochi di Verona contro l’ordinanza ingiunzione emessa dal Dirigente del settore commercio del Comune di Verona che aveva disposto la sospensione per sette giorni del funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro nella sala giochi gestita dalla società per non avere rispettato i limiti di orario disposti con ordinanza comunale del 15.2.2016.

 

“La Regione del Veneto- si legge nell’ordinanza – promuove interventi finalizzati alla prevenzione, al contrasto e alla riduzione del rischio dalla dipendenza da gioco d’azzardo patologico e delle problematiche correlate, nonché al trattamento e al recupero delle persone che ne sono affette e al supporto delle loro famiglie”.
La Legge Regionale citata demanda ai comuni, “in conformità al principio di sussidiarietà di cui all’articolo 118 della Costituzione,” di “individuare gli orari di apertura delle sale giochi e la relativa sanzione amministrativa in caso di mancato rispetto degli stessi, tenendo conto dell’impatto sul contesto, sulla sicurezza e sul decoro urbano, nonché dei problemi connessi alla viabilità, all’inquinamento acustico e alla quiete pubblica”…

L’art. 20 della L.R. Veneto N.6/2015 non prevede la sanzione accessoria della sospensione delle attività, ma si limita a demandare ai Comuni l’individuazione degli orari di apertura delle sale giochi e la relativa sanzione amministrativa in caso di mancato rispetto degli stessi. La fonte primaria va quindi individuata nell’art. 7-bis. del Lgs 267/2000, Testo Unico degli Enti Locali, il quale prevede che per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applichi la sanzione amministrativa pecuniaria. Nessuna norma primaria, statale o regionale, attribuisce alla Giunta Comunale il potere di prevedere “misure interdittive, in caso di ulteriori violazioni compiute dal medesimo soggetto nell’arco di tre anni…. consistenti nella sospensione di sette giorni dell’attività di sala giochi o di funzionamento degli apparecchi per la seconda violazione e nella sospensione di trenta giorni dalla terza violazione in poi”, come testualmente previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale n.52 del 23.2.2016 …

La competenza del Questore ha ad oggetto rilevanti aspetti di pubblica sicurezza, mentre quella del Sindaco concerne in senso lato gli interessi generali della comunità locale, con la conseguenza che le rispettive competenze operano su piani diversi, sono affidati a poteri pubblici diversi (l’amministrazione finanziaria per quanto riguarda l’aspetto concessorio; l’autorità di pubblica sicurezza – questore, per quanto riguarda l’aspetto autorizzatorio; l’autorità sindacale per quanto riguarda la salubrità dell’ambiente cittadino), che non confliggono tra loro proprio per le diverse finalità che essi perseguono e cui le rispettive competenze sono orientate.

Spetta, quindi, in capo al Sindaco, ai sensi dell’art.50, comma 7 del D. Lgs 267/2000, il potere di disciplinare l’orario di apertura delle sale da gioco e di funzionamento degli apparecchi con vincite in danaro, con la precisazione che tale disciplina si riferisce all’aspetto della tutela della quiete pubblica e della salute  pubblica, mentre spetta al Questore la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, che attiene alla prevenzione dei reati.  Ne consegue l’illegittimità dell’ordinanza ingiunzione del 19.7.2016 in quanto il Comune di Verona non aveva il potere di disporre la sanzione accessoria della sospensione per sette giorni del funzionamento degli apparecchi per non avere la società rispettato i limiti di orario disposti con  ordinanza comunale del 15.2.2016.

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Fonte immagine: HippoBingo Cesena

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