In mancanza della concessione e della licenza, per escludere la configurabilità della fattispecie incriminatrice di cui all’art. 4 della legge 401 del 1989, occorre la dimostrazione che l’operatore estero non
In mancanza della concessione e della licenza, per escludere la configurabilità della fattispecie incriminatrice di cui all’art. 4 della legge 401 del 1989, occorre la dimostrazione che l’operatore estero non abbia ottenuto le stesse o a causa di una illegittima esclusione dalle gare o per effetto di un comportamento comunque discriminatorio tenuto dallo Stato nazionale nei confronti dell’operatore comunitario stesso.
Lo ha affermato ieri la Corte di Cassazione intervenendo nei confronti del ricorso presentato da un centro trasmissione dati legato a Goldbet di Napoli.
“Per procedere alla disapplicazione della normativa interna anche nei confronti degli operatori comunitari, cui l’imputato sia collegato, – ha continuato il giudice – sarebbe necessario dimostrare rispetto a quali gare si sia dispiegato il comportamento discriminatorio nei confronti delle predette società sotto il profilo o di un’arbitraria esclusione oppure di un impedimento a partecipare (nonostante la manifestata volontà) in condizione di parità con gli altri concorrenti oppure individuare un comportamento comunque discriminatorio tenuto dallo Stato nazionale nei loro confronti.
L’attività legata alle scommesse lecite è soggetta a concessione rilasciata dalla Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (A.A.M.S.) e, ottenuta tale autorizzazione, deve essere rilasciata la licenza di pubblica Sicurezza di cui all’art. 88 del TULPS con la conseguenza che il reato di cui alla L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 4, comma 4 bis, (svolgimento di attività organizzata per la accettazione e raccolta anche per via telefonica e telematica di scommesse o per favorire tali condotte) risulta integrato da qualsiasi attività, comunque organizzata, attraverso la quale si eserciti, in assenza di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 88, (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), una funzione intermediatrice in favore di un gestore di scommesse, a nulla rilevando l’esistenza di abilitazione in capo al gestore stesso (Sez. U, n. 23271 del 26/04/2004, Corsi, Rv. 227726).
Ha poi aggiunto che, a seguito di diversi interventi dei Giudici europei (in particolare sentenza Placanica e sentenza Costa – Cifone), i quali hanno esaminato funditus la normativa interna per verificarne la compatibilità con quella comunitaria, la giurisprudenza di questa Corte regolatrice si è attestata nel senso di ritenere che integra il reato previsto dalla L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 4 la raccolta di scommesse su eventi sportivi da parte di un soggetto che compia attività di intermediazione per conto di un allibratore straniero privo di concessione.
Qualora il bookmaker estero sia provvisto di concessione, la precedente condotta è ugualmente sussumibile nel modello legale descritto dalla L. n. 401 del 1989, art. 4, in mancanza del preventivo rilascio della prescritta licenza di pubblica sicurezza richiesta ai sensi dell’art. 88 Tulps. Tuttavia, poiché le autorizzazioni di polizia sono rilasciate unicamente ai titolari di una concessione, irregolarità commesse nell’ambito della procedura di concessione di queste ultime vizierebbero anche la procedura di rilascio di autorizzazioni di polizia, la cui mancanza non potrà perciò essere addebitata a soggetti che non siano riusciti a ottenere tali autorizzazioni per il fatto che il rilascio di tale autorizzazione presuppone l’attribuzione di una concessione, di cui i detti soggetti non hanno potuto beneficiare in violazione del diritto dell’Unione (sentenza Placanica, punto 67).
Ne consegue che, in mancanza della concessione e della licenza, per escludere la configurabilità della fattispecie incriminatrice, occorre la dimostrazione che l’operatore estero non abbia ottenuto le necessarie
concessioni o autorizzazioni a causa di illegittima esclusione dalle gare (Sez. 3, n. 40865 del 20/09/2012, Maiorana, Rv. 253367) o per effetto di un comportamento comunque discriminatorio tenuto dallo Stato nazionale nei confronti dell’operatore comunitario. In siffatti casi, il Giudice nazionale, anche a seguito della vincolante interpretazione data alle norme del trattato dalla Corte di giustizia CE, dovrà disapplicare la normativa interna per contrasto con quella comunitaria. Ed infatti non integra il reato di cui alla L. n. 401 del 1989, art. 4, la raccolta di scommesse in assenza di licenza di pubblica sicurezza da parte di soggetto che operi in Italia per conto di operatore straniero cui la licenza sia stata negata per illegittima esclusione dai bandi di gara e/o mancata partecipazione a causa della non conformità, nell’interpretazione della Corte di giustizia CE, del regime concessorio interno agli artt. 43 e 49 del Trattato CE .
Ciò posto, è pacifico, anche perché non contestato, che il bookmaker straniero con il quale il ricorrente ha collaborato non era titolare di concessione rilasciata dalla Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (A.A.M.S.) pur avendo regolare licenza emessa dal paese di appartenenza ma senza alcun riconoscimento in Italia”.
Goldbet non può essere equiparata a Stanleybet – “Con il ricorso per Cassazione è stata lamentata la discriminazione in capo alla Goldbet (evidentemente equiparata alla Stanley per il solo fatto di essere operatore estero, senza altri significativi elementi indicati), sostenendosi che, secondo l’assunto del ricorrente, la Goldbet sarebbe priva di concessione perché discriminata, emergendo il dato dall’ordinanza Pulignani, omettendosi tuttavia di considerare che la sentenza Biasci, da un lato, ha lasciato impregiudicata la questione, devolvendola al giudice del rinvio, circa un’effettiva discriminazione eventualmente subita dalla Goldbet e, dall’altro, ha precisato (punto 35) che la sovrapponibilità tra la posizione Goldbet, come desumibile dall’affermazione contenuta al punto 3 dell’ordinanza Pulignani e quella che aveva dato origine alla sentenza Costa e Cifone, fosse “fondata su una constatazione del giudice del rinvio” non quindi della Corte di Giustizia nella causa che aveva dato origine a detta ordinanza, con la conseguenza che deve sempre essere valutato il contesto fattuale e per stabilire se sia ipotizzabile o meno un comportamento discriminatorio subito dalla Goldbet che, allo stato, non può ritenersi dimostrato, conclusione alla quale sono concordemente giunti i giudici del merito.
Ne consegue che la mancanza di concessione rilasciata dalla Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (A.A.M.S.), comporta l’impossibilità per l’operatore italiano o straniero di ottenere la licenza di pubblica sicurezza di cui all’art. 88 del TULPS e ha quale conseguenza l’esercizio abusivo del gioco di scommesse. Correttamente pertanto il tribunale e la corte di appello hanno ritenuto in tal caso sussistere gli estremi della consumazione del reato di cui della L. n. 401 del 1989, art. 4, commi 1 e 4-bis”.
La Cassazione ha quindi respinto il ricorso.
PressGiochi
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