L’amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato non può recuperare il preu evaso prima del 2007 per apparecchi privi di nulla osta. Lo ha affermato la Corte di Cassazione ricordando come
L’amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato non può recuperare il preu evaso prima del 2007 per apparecchi privi di nulla osta.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione ricordando come la Commissione tributaria regionale avesse ritenuto il contribuente soggetto passivo dell’imposta” PREU, per l’anno 2006, in quanto, ai sensi della legge del 1972, soggetto passivo di imposta era “chiunque organizzasse gli intrattenimenti”; con ciò, individuando nel titolare dell’esercizio il soggetto passivo del PREU applicando erroneamente la legge in tema di imposta sugli intrattenimenti cui sono soggetti i proventi degli apparecchi da gioco lecito contemplati al comma 7 e non già al comma 6 dell’art.110 del TULPS.
“Nella vicenda in giudizio, – si legge – anteriore al 2007, è invero inapplicabile il testo dell’art. 39 quater, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003, introdotto dall’art. 1, comma 84, della L. n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), entrato in vigore il 10 gennaio 2007, che, per quanto di interesse, prevede: “2. (…)2. Il prelievo erariale unico e’ dovuto anche sulle somme giocate tramite apparecchi e congegni che erogano vincite in denaro o le cui caratteristiche consentono il gioco d’azzardo, privi del nulla osta di cui all’articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, nonche’ tramite apparecchi e congegni muniti del nulla osta di cui al predetto articolo 38, comma 5, il cui esercizio sia qualificabile come illecito civile, penale o amministrativo. Per gli apparecchi e congegni privi del nulla osta il prelievo erariale unico, gli interessi e le sanzioni amministrative sono dovuti dal soggetto che ha provveduto alla loro installazione. E’ responsabile in solido per le somme dovute a titolo di prelievo erariale unico, interessi e sanzioni amministrative il possessore dei locali in cui sono installati gli apparecchi e congegni privi del nulla osta.
Pertanto, – conclude la Cassazione – solo a decorrere dal 1° gennaio 2007- con una normativa non retroattiva – il legislatore ha esteso, in forza dell’art. 39 quater cit., il PREU anche ai giochi d’azzardo non muniti di nulla osta, prevedendone puntualmente l’obbligato in via principale e quelli in via solidale, non essendo stato, prima di tale intervento, il gioco d’azzardo illecito assoggettato ad alcuna imposta e, tantomeno, al PREU.
Da qui la non corretta applicazione dei principi di cui sopra da parte della CTR, avendo individuato nell’esercente l’esercizio commerciale dove era stato installato l’apparecchio da gioco risultato privo di nulla osta il responsabile in via solidale per il versamento dell’imposta PREU evasa – essendo l’obbligato in via principale l’installatore dei macchinari- rientrando, a suo avviso, tale nozione di “soggetto di imposta” in quella all’epoca vigente che, sebbene dettata propriamente in tema di imposta di intrattenimento, sarebbe risultata compatibile con la struttura della nuova imposta PREU – di cui all’art. 2, comma 1, del d.P.R. n. 640 del 1972 (di “chiunque organizzi gli intrattenimenti”).
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