24 Novembre 2024 - 17:22

Cassazione: nessun dubbio sulle sanzioni penali per chi raccoglie scommesse illegali e installa totem

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna del titolare di un punto di gioco che offriva scommesse illegali attraverso l’installazione nel proprio locale di un totem e l’accettazione di

09 Giugno 2016

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna del titolare di un punto di gioco che offriva scommesse illegali attraverso l’installazione nel proprio locale di un totem e l’accettazione di puntate per conto di un bookmaker estero.

All’imputato veniva contestato di aver predisposto, in difetto di licenza, all’interno del proprio negozio, due postazioni telematiche ed un’apparecchiatura touch-screen denominata “posracingdogs” (cd. Totem), a sua volta connessa con la rete Internet, strumenti mediante i quali era possibile scommettere su competizioni canine, rilasciando apposito promemoria cartaceo e sfruttando anche il conto-gioco di terzi, senza l’autorizzazione di questi ultimi, nel caso in cui gli scommettitori non fossero muniti di un proprio conto-gioco, in tal modo svolgendo un’attività organizzata al fine di accettare e raccogliere scommesse per via telematica.

Inoltre, l’esercente svolgeva attività di intermediazione nel settore delle scommesse, in assenza di autorizzazione ex art. 88 TUPLS e per conto di allibratore austriaco, operante sotto la denominazione societaria Wen-Pads Vertmittlungs GmbH, autorizzato dalla competente autorità di quel paese all’esercizio e gestione di raccolta scommesse, ma non dotato di concessione ad operare in territorio italiano”.

 

Nessun dubbio, quindi, può sorgere – ha chiarito la Corte Suprema – per quanto concerne la sanzione penale applicabile considerato che se è vero che a seguito delle modifiche introdotte all’art. 4 L. n. 401 del 1989 dalla L. n. 388 del 2000 si tratta di sanzioni variegate, nella fattispecie in esame, i Giudici di merito hanno correttamente fatto riferimento a quella prevista per colui che “abusivamente esercita l’organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità”, condotta che è punita “con l’arresto da tre mesi ad un anno e con l’ammenda non inferiore a lire un milione”.

Inoltre, la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se — come nel caso di specie – prossima al minimo, anche nel caso in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili.

PressGiochi

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