Cassazione: mancata esposizione della tabella dei giochi proibiti ha rilevanza penale
La mancata esposizione della tabella con l’indicazione dei giochi proibiti, prescritta dall’art. 110, comma primo, del testo unico di pubblica sicurezza e disciplinata dall’art. 195 del relativo regolamento d’esecuzione, continua
08 Agosto 2017
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La mancata esposizione della tabella con l’indicazione dei giochi proibiti, prescritta dall’art. 110, comma primo, del testo unico di pubblica sicurezza e disciplinata dall’art. 195 del relativo regolamento d’esecuzione, continua a essere penalmente sanzionata dall’art. 221 comma secondo del predetto testo Unico. Infatti la mancata esposizione in luogo visibile, da parte del gestore di un esercizio pubblico, della tabella dei giuochi proibiti conserva rilevanza penale anche dopo la abrogazione dell’art. 635 cod. pen, atteso che la fattispecie, prevista nell’art. 195 del regolamento di esecuzione del t.u.l.p.s., r.d. 6 maggio 1940 n. 635, e disciplinata dall’art. 221, comma secondo, del citato T.U. (Legge 18 giugno 1931 n. 773), è esclusa dalla depenalizzazione operata con l’art. 221 bis dello stesso T.U. introdotto dal d.lgs. 13 luglio 1994 n. 480.
Lo ha confermato la Corte di Cassazione dichiarando inammissibile un ricorso in materia.