23 Novembre 2024 - 00:40

Cassazione: introdurre seconde schede negli apparecchi per abilitarli al gioco d’azzardo è reato di frode informatica

La Corte di Cassazione si è espressa in questi giorni sul caso di un esercente colpevole di avere acquistato e posto in esercizio due macchinette da intrattenimento a rullo immatricolate

27 Dicembre 2016

La Corte di Cassazione si è espressa in questi giorni sul caso di un esercente colpevole di avere acquistato e posto in esercizio due macchinette da intrattenimento a rullo immatricolate come macchine da gioco ai sensi del comma 7 lett. c) dell’art. 110 T.U.L.P.S. per le quali, attraverso un telecomando, era possibile modificare il funzionamento in macchine da gioco elettronico eroganti vincite in denaro, soggette alla diversa disciplina di cui al comma 6 dell’art. 110 T.U.L.P.S., in tal modo procurandosi l’ingiusto profitto derivante dall’incasso totalmente in nero di somme soggette a prelievo erariale unico omettendo quindi il relativo versamento all’erario.

Le slot-machines soggette a controllo presentavano una doppia scheda inserita al loro interno. Entrambe le macchine, dopo la schermata di gioco lecito, su apposita sollecitazione manuale, presentavano le immagini di altro gioco.

La Corte ha rilevato all’imputato il reato di frode informatica evidenziando il fatto che si differenzia dal reato di truffa perché l’attività fraudolenta dell’agente investe non la persona bensì il sistema informatico, attraverso la manipolazione di detto sistema.

Anche nel reato di frode informatica, – ha proseguito la Corte – l’ingiusto profitto costituisce elemento costitutivo reato di cui all’art. 640 ter c.p., prevede, poi, due distinte condotte.

 

Correttamente è stato ritenuta la configurabilità del reato di cui all’art. 640 ter c.p., in quanto la condotta contestata è sussumibile all’alterazione del sistema informatico, «poiché la scheda originariamente contenuta nell’apparecchio così modificato era la sede del software del sistema informatico complessivo costituente l’impianto di gioco (al quale non era essenziale una componente telematica, non prevista come obbligatoria dal citato art. 110, comma 7, cit. T.U.L.P.S.), è innegabile che la sostituzione di essa abbia comportato l’attivazione di un diverso programma e, per tal via, quella “alterazione del funzionamento di un sistema informatico” che la norma penale è finalizzata a reprimere. Non rileva, cioè, il fatto che il software contenuto nella scheda originaria sia rimasto inalterato e possa operare regolarmente una volta riattivato: ciò che risulta alterato, nel caso in esame, è il funzionamento del sistema informatico nel suo complesso, in dipendenza della sostituzione del software con altro diversamente operante: a ciò non essendo di ostacolo la reversibilità della modifica…  «integra il reato di frode informatica, previsto dall’art. 640-ter cod. pen., l’introduzione, in apparecchi elettronici per il gioco di intrattenimento senza vincite, di una seconda scheda, attivabile a distanza, che li abilita all’esercizio del gioco d’azzardo (cosiddette “slot machine”), trattandosi della attivazione di un diverso programma con alterazione del funzionamento di un sistema informatico».

Come spiega la Corte di Cassazione “il reato presupposto va ritenuto l’art. 640 ter cod.pen. e non “la presenza della seconda scheda all’interno della macchinetta”.

Il reato di ricettazione, poi, nella fattispecie in esame, concorre anche con quello di frode informatica, sia perché diverso è il bene giuridico, sia perché diversa è la condotta.

Infatti, una volta che l’imputato ricettò il bene provento del reato di cui all’art. 640 ter cod. pen., egli, nel momento in cui – attraverso un telecomando o combinazione di tasti – modificava il funzionamento delle macchinette trasformandole da macchine abilitate a giochi di abilità (art. 110/7 TULPS) in macchine abilitate al gioco d’azzardo (art. 110/6 TULPS), teneva una condotta sussumibile nell’ambito dell’art. 640 ter cod. pen. proprio perché anche quell’azione rientra nell’ampia nozione di alterazione in qualsiasi modo di un sistema telematico.

«Risponde del reato di ricettazione chi acquisti una macchina da gioco elettronico il cui sistema telematico sia stato alterato ex art. 640 ter cod. pen., senza aver concorso nel suddetto reato. Ove, il suddetto soggetto, successivamente, utilizzi quella macchina, risponde anche del reato di frode informatica posto che la condotta di alterazione del sistema telematico si realizza ogni volta che si attivi il meccanismo fraudolento da altri installato consentendo, quindi, all’agente di procurare a sé un ingiusto profitto con altrui danno».

La Cassazione rigettando il ricorso ha annullato la sentenza, con la quale l’esercente era stato condannato alla pena di anni due di reclusione ed euro 200,00,  limitatamente alla omessa motivazione sulla richiesta di sanzione sostitutiva con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Caltanissetta.

PressGiochi

 

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