24 Novembre 2024 - 05:05

Cassazione: “Il controllo da remoto di postazioni internet non prova lo svolgimento di giochi d’azzardo”

La Corte di Cassazione ha rinviato alla Corte d’appello di Palermo la sentenza emessa nei confronti del titolare di una sala giochi accusato del reato di esercizio di gioco d’azzardo.

27 Agosto 2018

La Corte di Cassazione ha rinviato alla Corte d’appello di Palermo la sentenza emessa nei confronti del titolare di una sala giochi accusato del reato di esercizio di gioco d’azzardo.

Per il tribunale, il gestore era colpevole per il fatto che dal proprio personal computer poteva avviare l’accensione di quattro postazioni riservate ai clienti, sui monitor delle quali comparivano giochi d’azzardo.

 

Elemento non sufficiente tuttavia, per la Corte di Cassazione che ha annullato la sentenza.

Per i giudici: “La contravvenzione di esercizio di gioco d’azzardo di cui all’art. 718 cod. pen. postula necessariamente per la sua configurabilità lo svolgimento effettivo del gioco, e, qualora si tratti di apparecchi automatici da gioco di natura aleatoria, l’effettivo utilizzo dell’apparecchio per fini di lucro, non essendo sufficiente, in tale ultimo caso, accertare che lo stesso sia potenzialmente utilizzabile per l’esercizio del gioco d’azzardo”.

Per la Cassazione “la Corte d’appello è pervenuta alla affermazione di responsabilità dell’imputato in relazione a detto reato in modo illogico, in quanto ha ritenuto provato lo svolgimento del gioco d’azzardo, mediante gli apparecchi elettronici presenti nel circolo ricreativo di cui l’imputato è gestore, sulla base della astratta potenzialità di tali apparecchi a consentire l’esercizio del gioco, in assenza di elementi univoci indicativi dell’effettivo svolgimento del gioco. La prova di tale attività è stata, infatti, tratta dalla condotta dell’imputato in occasione dell’accesso della polizia giudiziaria, che sarebbe consistita nel compiere delle non meglio accertate operazioni sulla tastiera del personal computer che stava utilizzando in tale momento e dalla cancellazione automatica della cronologia della navigazione in rete di ciascun computer, ritenuta dimostrativa della necessità di occultare lo svolgimento di una attività illecita, e cioè del gioco d’azzardo.

 

 

Tale ultima considerazione – spiega la Cassazione –  risulta illogica, essendo contraria alle regole razionali, posto che dalla predisposizione della cancellazione automatica della cronologia della navigazione in rete (idonea a evitare la ricostruzione immediata dei siti visitati o, più in generale, dell’utilizzo compiuto del personal computer), non può trarsi la conclusione che la stessa sia strumentale all’occultamento degli indizi di attività illecite,  potendone trarsene solamente elementi di sospetto in tal senso, ma non anche la prova o indizi dello svolgimento di giochi d’azzardo.

La considerazione degli altri elementi indiziari valutati dalla Corte d’appello, al fine della affermazione di responsabilità dell’imputato, risulta anch’essa illogica, in quanto gli indizi considerati, pur corrispondendo a dati di fatto certi, non sono anche gravi, e cioè in grado di esprimere elevata probabilità di derivazione dal fatto noto di quello ignoto. I giudici di merito- ha concluso -, non hanno, completato il procedimento di valutazione degli elementi indiziari, esaminandoli in modo globale”.

 

PressGiochi

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