24 Novembre 2024 - 10:16

Cassazione. Confermata la condanna all’esercente che vendeva Gratta&Vinci senza l’autorizzazione dei Monopoli

Grillo (M5S): “Sul gioco d’azzardo, l’Italia non rispetta gli obblighi internazionali” Saonara. Multa a sala giochi per le slot accese oltre il limite orario La seconda sezione penale della Corte

24 Luglio 2017

Grillo (M5S): “Sul gioco d’azzardo, l’Italia non rispetta gli obblighi internazionali”

Saonara. Multa a sala giochi per le slot accese oltre il limite orario

La seconda sezione penale della Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di un esercente confermando la sentenza del Tribunale di Imperia che aveva condannato il ricorrente in quanto  “aveva esercitato una lotteria istantanea vendendo biglietti del tipo ‘gratta e vinci’, senza autorizzazione dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato; e aveva ingannato numerosi clienti camuffando la lotteria come concorso a premi, eludendo l’obbligo di corrispondere all’Amministrazione di settore i diritti economici alla stessa spettanti sulle lotterie”.

 

 

Per la Corte: “Alla stregua della ricostruzione dei fatti posta a fondamento del giudizio di condanna, i biglietti gratta e vinci, privi del simbolo dell’amministrazione dei Monopoli, erano stati posti in vendita senza il necessario abbinamento a cartoline illustrate o a ricariche telefoniche, nemmeno presenti nell’esercizio al momento dell’accertamento di polizia; molti riportavano una data di scadenza già trascorsa e tutti indicavano fantomatiche vincite in euro. All’interno dell’esercizio della ricorrente era stato peraltro affisso un cartello che pubblicizzava una precedente vincita di mille euro; la ben più limitata combinazione dei biglietti con cartoline illustrate o ricariche telefoniche era oggetto di una dicitura stampigliata a piccole lettere”.

 

Secondo la Corte, in conclusione “non c’è nulla di incomprensibile nella indicazione dell’Amministrazione dei Monopoli come soggetto danneggiato e truffato, essendo evidente che fin dall’origine l’acquisto dei biglietti secondo modalità apparentemente legittime fosse fraudolento, in quanto finalizzato al loro impiego distorto, elusivo dei diritti economici dell’Amministrazione sulle lotterie istantanee. Alla stregua delle precedenti considerazioni il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente”.

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