“L’onere della prova a fini tributari di apparecchi illegali incombe sull’ufficio ADM e non sul contribuente”. Lo afferma la Corte di Cassazione intervenendo nel ricorso di un circolo privato contro
“L’onere della prova a fini tributari di apparecchi illegali incombe sull’ufficio ADM e non sul contribuente”.
Lo afferma la Corte di Cassazione intervenendo nel ricorso di un circolo privato contro la decisione della CTR Toscana relativamente ad apparecchi da gioco non conformi alla normativa vigente e privi del nulla osta di messa in esercizio.
La Commissione tributaria regionale ha ritenuto – erroneamente – la correttezza del quantum della pretesa tributaria nonostante la mancata prova, da parte dell’Ufficio, del momento di installazione degli apparecchi.
Su questo punto si è soffermata la Corte accogliendo il motivo di ricorso e spiegando come “a CTR, infatti, si è limitata ad affermare che «come risulta dalla costituzione in giudizio di parte appellata non contestata dall’appellante, con i PVC era stato avvertito il contribuente della possibilità di far pervenire, entro il termine di 60 giorni, ogni documentazione utile ai fini di un’esatta determinazione dell’imposta ma nessuna risposta positiva era stata data a tale invito, conseguentemente l’Agenzia non ha potuto che accertare il tributo per il periodo intercorrente dall’inizio del 2009 alla data del sequestro degli apparecchi. Anche in questo caso l’appellante non ha fornito prova idonea a dimostrare che il funzionamento illecito degli apparecchi era decorrente da data diversa e ciò non può che confermare l’operato dell’ufficio»;
la CTR, in altri termini, ha ritenuto corretta la determinazione del momento iniziale di decorrenza in assenza di qualunque elemento atto a fornirne riscontro, elevando a sostegno della decisione un asserito – ma in realtà inesistente attesa la radicale contestazione dell’intera pretesa – principio di non contestazione sulla specifica richiesta formulata dall’Agenzia con l’invio del pvc, così ponendo, illegittimamente, a carico del contribuente l’onere della prova che, invece, incombeva sull’Ufficio”.
La Cassazione quindi ha rinviato alla Commissione tributaria regionale il ricorso per una sua riformulazione.
PressGiochi
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