La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di un centro trasmissione dati Bet1128 legato alla società CenturionBet ltd con sede a Malta contro il sequestro delle attrezzature del centro.
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di un centro trasmissione dati Bet1128 legato alla società CenturionBet ltd con sede a Malta contro il sequestro delle attrezzature del centro.
Come ha ricordato la Corte “Integra il reato previsto dall’art. 4 della legge n. 401 del 1989 la raccolta di scommesse su eventi sportivi da parte di un soggetto che — privo della licenza di cui all’art. 88 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 — compia attività di intermediazione per conto di un allibratore straniero privo di concessione.
Tuttavia, poiché le autorizzazioni di polizia sono rilasciate unicamente ai titolari di una concessione, eventuali irregolarità commesse nell’ambito della procedura di rilascio di queste ultime viziano anche quella volta al rilascio dell’autorizzazione di polizia, la cui mancanza non potrebbe perciò essere addebitata a soggetti che non siano riusciti ad ottenerla per il fatto che il rilascio di tale autorizzazione presuppone l’attribuzione di una concessione, di cui i detti soggetti non hanno potuto beneficiare in violazione del diritto dell’Unione.
Ne consegue che, in mancanza della concessione e della licenza, per escludere la configurabilità della fattispecie incriminatrice occorre la dimostrazione che l’operatore estero non abbia ottenuto le necessarie concessioni o autorizzazioni a causa di illegittima esclusione dalle gare o per effetto di un comportamento comunque discriminatorio tenuto dallo Stato nazionale nei confronti dell’operatore comunitario.
In siffatti casi, il Giudice nazionale, anche a seguito della vincolante interpretazione data alle norme del trattato dalla Corte di giustizia CE, dovrà disapplicare la normativa interna per contrasto con quella comunitaria; ed infatti, si ritiene che non integra il reato in esame la raccolta di scommesse, in assenza di licenza, da parte di un soggetto che operi in Italia per conto di un operatore straniero cui la concessione sia stata negata per illegittima esclusione dai bandi di gara e/o mancata partecipazione a causa della non conformità, nell’interpretazione della Corte di giustizia CE, del regime concessorio interno agli artt. 43 e 49 del Trattato CE.
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