Occorre promuovere una modifica della disciplina fiscale sulle vincite da gioco conseguite nei casinò in modo che sia quelle conseguite sul territorio nazionale che quelle sul territorio di altri Stati
Occorre promuovere una modifica della disciplina fiscale sulle vincite da gioco conseguite nei casinò in modo che sia quelle conseguite sul territorio nazionale che quelle sul territorio di altri Stati membri costituiscano reddito per l’intero ammontare percepito nel periodo di imposta. A chiderlo in un ordine del giorno presentato alla Commissione Politiche dell’Unione europea in Senato il deputato Giovanni Endrizzi del M5S nel corso dell’esame della Legge europea 2015.
Come spiega Endrizzi, l’articolo 5 reca disposizioni in materia di tassazione delle vincite da gioco, ai fini di dare attuazione alla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea 22 ottobre 2014 nelle cause riunite C-334/13 e C-367/13 e chiudere il caso EU Pilot 5571/13/TAXU.
“Nella sentenza su menzionata la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha stabilito che gli articoli 52 e 56 del TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano alla normativa di uno Stato membro, la quale assoggetti all’imposta sul reddito le vincite da giochi d’azzardo realizzate in case da gioco situate in altri Stati membri, ed esoneri invece dall’imposta suddetta redditi simili allorché provengono da case situate nel territorio nazionale di tale Stato; nella stessa sentenza si evince che l’assoggettamento ad imposta sul reddito delle vincite conseguite in altri Stati membri UE e l’esenzione ai fini reddituali delle vincite provenienti dalle case da gioco situate nel territorio nazionale non sono strumenti idonei «a garantire in maniera coerente la realizzazione dell’obiettivo della lotta contro la ludopatia, dato che una simile esenzione può incoraggiare i consumatori a partecipare ai giochi d’azzardo, permettendo loro di beneficiare di questa esenzione»”.
Per questo, continua il senatore, “è necessario quindi sanare questa differenziazione di trattamento fiscale delle vincite da gioco assoggettandole tutte alla medesima disciplina e in tal senso per rafforzare il contrasto alla ludopatia è doveroso limitare le esenzioni di cui godono le vincite nel territorio nazionale”.
I senatori Endrizzi, Fattori e Donno hanno inoltre presentato un emendamento nel quale si chiede di:
«Art. 5. – (Disposizioni in materia di tassazione delle vincite da gioco. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea 22 ottobre 2014 nelle cause riunite C-344/13 e C-367/13. Caso EU Pilot 5571/13/TAXU). – 1. All’articolo 69 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. I premi e le vincite di cui alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 67, sia che siano state conseguite in case da gioco autorizzate in Italia o in altri Stati membri dell’Unione europea o nello Spazio economico europeo, costituiscono reddito per l’intero ammontare percepito nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione, fatta salva l’applicazione delle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, ove esistenti.”
2. All’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, sono premesse le seguenti parole: “Fatte salve le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 69 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,”;
b) il quarto comma è sostituito dal seguente: “La ritenuta sulle vincite e sui premi dei giochi esercitati dallo Stato è compresa nel prelievo operato dallo Stato, previsto in applicazione delle regole stabilite dalla legge per ognuna di tali attività di gioco”.»
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