24 Novembre 2024 - 12:13

Casinò e divieto di accesso. PE: “Situazione interna regolamentata dalla legislazione nazionale”

A Malta, la legge prevede che l’accesso ai casinò sia vietato sotto i 25 anni per le persone che hanno nazionalità maltese, mentre sia sotto i 18 anni per coloro

07 Giugno 2017

A Malta, la legge prevede che l’accesso ai casinò sia vietato sotto i 25 anni per le persone che hanno nazionalità maltese, mentre sia sotto i 18 anni per coloro che hanno altra nazionalità.

Questa condizione, ha portato un residente a presentare una petizione direttamente in Parlamento europeo con il presupposto che la legge sia in contraddizione con l’art. 18 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che prevede, nell’ambito di applicazione dei trattati, il divieto a qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità.

Il Parlamento si è espressa in questi giorni sulla petizione arrivata il 28 giugno 2016.

 

“Per valutare se vi sia discriminazione conformemente all’articolo 18 del TFUE, – ha chiarito il Comitato sulle petizioni del Parlamento europeo – occorre esaminare il quadro giuridico specifico applicabile nel caso in esame.
A livello comunitario, la prestazione di servizi di gioco non è soggetta a specifiche settoriali della legislazione UE.

Di conseguenza, gli Stati membri godono di un ampio margine di discrezionalità per disciplinare le attività di gioco d’azzardo, compresi i casinò, nei limiti stabiliti dalle norme del trattato sul mercato interno, come interpretato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (CJU).
La vigilanza e l’applicazione delle regolamentazioni di gioco pertinenti riguardano anche le autorità nazionali. Inoltre, nel caso specifico in questione, quando un cittadino del suo Stato membro è trattato in modo diverso dai non cittadini (cosiddetta discriminazione inversa) senza che ciò comporti alcun evidente elemento transfrontaliero, tale situazione può essere considerata puramente una situazione interna che non rientra nel campo di applicazione del diritto comunitario”.
Concludendo, ha spiegato il Parlamento – “La legislazione UE non si applica in situazioni puramente interne. In ogni caso, la prestazione di servizi di gioco non è soggetta a legislazioni comunitarie specifiche quindi gli Stati membri dispongono di un margine discrezionale di regolamentazione dei loro sistemi nazionali di gioco d’azzardo, soggetti alla giurisprudenza della CJEU, in particolare per quanto riguarda la libertà di fornire servizi. Pertanto, la Commissione consiglia al firmatario di contattare l’Autorità di gioco maltese per ulteriori informazioni”.

 

PressGiochi

 

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