Il Tar Lazio ha accolto la richiesta di altre 10 sale bingo difese dallo studio legale Giacobbe Tariciotti associati per la riduzione del canone a 2.800 euro mensili sospendendo il
Il Tar Lazio ha accolto la richiesta di altre 10 sale bingo difese dallo studio legale Giacobbe Tariciotti associati per la riduzione del canone a 2.800 euro mensili sospendendo il processo in attesa della decisione della Corte di Giustizia Europea sui dubbi di compatibilità sollevati dal Consiglio di Stato.
Con il ricorso al Tar Lazio le sale bingo hanno contestato la misura del canone mensile di € 7.500,00, stabilito dal legislatore per il periodo della c.d. proroga tecnica delle concessioni in scadenza e fino all’indizione di una nuova gara, ritenendo che l’importo del canone da un lato non sia tale da preservare in equilibrio economico finanziario le concessioni e dall’altro lato non sia più sostenibile alla luce del mutato contesto economico legato all’emergenza epidemiologica.
Il Tar, sospendendo il giudizio, ha ricordato che il Consiglio di Stato, nel sollevare innanzi alla Corte di giustizia alcune questioni pregiudiziali di compatibilità euro-unitaria delle disposizioni nazionali che hanno rideterminato l’importo del canone mensile durante il periodo della c.d. proroga tecnica, “dubita”, tra l’altro, “che sia compatibile con l’illustrato quadro normativo europeo di riferimento l’attuale mancanza (sul piano amministrativo), nell’ordinamento italiano, per effetto dell’interpretazione che l’Amministrazione fa di norme interne di rango legislativo primario, di un rimedio giuridico che riconosca all’Amministrazione medesima, il potere discrezionale di avviare, su istanza degli interessati, un procedimento amministrativo volto a modificare le condizioni di esercizio delle concessioni, con o senza indizione di nuova procedura di aggiudicazione (a seconda che si ritenga o meno “modifica sostanziale” la rinegoziazione dell’equilibrio convenzionale), nei casi in cui si verifichino eventi non imputabili alle parti, imprevisti ed imprevedibili, che incidono in modo significativo sulle condizioni normali di rischio operativo, finché perdurino tali condizioni e per il tempo necessario per eventualmente ripristinare le condizioni originarie di esercizio”.
Questioni che per il giudice romano hanno rilevanza anche nella presente controversia.
Il Tar ha quindi ritenuto che la controversia non potesse essere definita indipendentemente dalla risoluzione dei dubbi di compatibilità euro-unitaria della disciplina nazionale, delineati nelle ordinanze del Consiglio di Stato, “dubbi che il Collegio condivide”.
Il Tribunale amministrativo ha quindi stabilito che “al lamentato pregiudizio allegato all’istanza cautelare del 1 marzo 2023 possa ovviarsi, in attesa che si definisca la predetta questione di pregiudizialità euro-unitaria, sospendendo l’efficacia del gravato provvedimento di diniego, nonché stabilendo di versare a carico di ogni singolo concessionario e a garanzia degli interessi patrimoniali dell’amministrazione la somma di euro 2.800,00 mensili a titolo di canone concessorio e, per la restante parte e fino a copertura dell’intero ammontare del canone rideterminato dall’amministrazione (pari ad euro 7.500,00), di prestare idonea fideiussione bancaria o assicurativa (ulteriore rispetto alla cauzione già prestata), scegliendo tra i maggiori istituti bancari o assicurativi, proporzionata alla differenza del canone concessorio non corrisposta per tutto il periodo del rapporto, entro il termine di 15 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, con l’avvertenza che la mancata prestazione di tale garanzia comporterà l’automatica perdita di efficacia della disposta misura cautelare”.
PressGiochi
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