Il Tar Campania torna ad esprimersi in merito al regolamento sui giochi leciti adottato dal Comune di Anacapri. Lo fa in questo caso, respingendo l’istanza cautelare di un operatore di
Il Tar Campania torna ad esprimersi in merito al regolamento sui giochi leciti adottato dal Comune di Anacapri. Lo fa in questo caso, respingendo l’istanza cautelare di un operatore di scommesse che chiedeva di annullare il regolamento.
Come ha spiegato il giudice amministrativo, nella valutazione comparativa dei contrapposti interessi, devono ritenersi prevalenti, le esigenze pubblicistiche a presidio delle quali si pongono le limitazioni, spaziali e temporali, introdotte con il regolamento del comune, dovendo, per converso, reputarsi recessive le rivendicazioni attoree che muovono dalla necessità di tutelare diritti patrimoniali, per definizione ‘ristorabili’.
Per il Tar il regolamento comunale non presenta profili di irragionevolezza, pur in assenza di particolari accertamenti istruttori rispetto ai rischi in rilievo.
“Non può escludersi – continua il giudice – la competenza del Comune di Anacapri in subiecta materia in quanto la disciplina regolamentare, senza incidere direttamente sulla individuazione ed installazione dei giochi leciti, è volta a governare le conseguenze sociali dell’offerta dei giochi su fasce di consumatori psicologicamente più deboli, nonché l’impatto sul territorio dell’afflusso a detti giochi degli utenti.
La competenza dell’ente locale non può non riguardare anche la materia dei giochi ex art. 50, comma 7, del d.lgs. n. 267 del 2000 nella parte in cui attribuisce espressamente il compito di coordinare e riorganizzare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, dovendo sussumersi nella nozione di pubblico esercizio anche le attività di intrattenimento espletate all’interno delle sale giochi e degli esercizi in cui siano stati installati apparecchi di «gioco lecito». Le divisate esigenze imperative connesse all’interesse generale giustificano, – quindi – nell’ambito dell’ordinamento interno e comunitario, le limitazioni alle libertà di iniziativa economica richiamate nel mezzo qui in esame”.
PressGiochi
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