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Camera. Recepite le modifiche alla tassazione delle vincite dei casinò apportate dal Senato

Nella giornata di ieri la Commissione finanze della camera ha avviato l’esame del provvedimento, approvato dal Senato, recante disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge

25 Maggio 2016

Nella giornata di ieri la Commissione finanze della camera ha avviato l’esame del provvedimento, approvato dal Senato, recante disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2015-2016.

Il relatore di commissione Paolo Petrini del Pd ha riassunto quelli che sono stati gli interventi di modifica al testo introdotti dal Senato. “Per quanto concerne le norme di interesse della Commissione Finanze, richiama in primo luogo l’articolo 6, il quale prevede che le vincite corrisposte da case da gioco autorizzate in Italia o negli altri Stati membri dell’Unione europea o nello Spazio economico europeo non concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare percepito nel periodo di imposta. La norma ha lo scopo di adeguare la normativa italiana all’ordinamento dell’Unione europea, in attuazione di una sentenza in materia della Corte di giustizia del 22 ottobre 2014.

La normativa italiana sulla tassazione delle vincite corrisposte da case da gioco attualmente prevede una differenza di trattamento fiscale a seconda che le vincite di gioco siano state ottenute in Italia o in un altro Stato membro; la Corte ha ritenuto tale normativa incompatibile con il principio di libera circolazione dei servizi.

In particolare, nella versione in vigore, il comma 1 dell’articolo 69 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 prevede che i premi e le vincite derivanti da lotterie, concorsi a premio, giochi e scommesse organizzati per il pubblico, derivanti da prove di abilità o dalla sorte, nonché attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali, costituiscano reddito per l’intero periodo di imposta, senza Pag. 91alcuna deduzione. Tali proventi sono considerati quali redditi diversi (articolo 67, comma 1, lettera d), del TUIR).

Il comma 1 dell’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, in materia di accertamento, assoggetta i premi di importo maggiore a 50.000 lire (circa 25,82 euro) ad una ritenuta alla fonte a titolo di imposta. Il comma 2 stabilisce l’ammontare della ritenuta nel 10 per cento per i premi delle lotterie, tombole o simili e nel 20 per cento sui premi dei giochi svolti in occasione di spettacoli radio-televisivi, competizioni o manifestazioni di qualsiasi altro genere. Tuttavia, ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 30, la ritenuta sulle vincite corrisposte dalle case da gioco autorizzate (in Italia) è compresa nell’imposta sugli spettacoli di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972. Le case da gioco tenute al pagamento dell’imposta sugli spettacoli sono escluse dall’obbligo di rivalsa dell’imposta nei confronti degli spettatori, dei partecipanti e degli scommettitori.

La Commissione europea – spiega – aveva segnalato alle Autorità italiane la possibile violazione del principio di libera circolazione dei servizi di cui all’articolo 56 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea nel settembre 2013. Era stata allora aperta la procedura EU-Pilot 5571/13/TAXU. Il 22 ottobre 2014 una sentenza della Terza sezione della Corte di giustizia, determinata da due ricorsi individuali (casi C-344/13 e C-367/13), ha stabilito l’incompatibilità delle norme citate con l’ordinamento dell’Unione europea. La sentenza ha stabilito inequivocabilmente che gli articoli 52 e 56 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso che la normativa di uno Stato membro non può assoggettare all’imposta sul reddito le vincite da giochi d’azzardo realizzate in case da gioco situate in altri Stati membri ed esonerare invece dall’imposta redditi simili allorché provengono da case da gioco situate nel territorio nazionale di tale Stato. Né nel caso di specie la disparità di trattamento è stata ritenuta giustificabile per motivi di ordine, sicurezza o sanità pubblica, come previsto dall’articolo 52 del TFUE.

In tale contesto il comma 1 dell’articolo 6 in primo luogo modifica il comma 1 dell’articolo 69 del TUIR, stabilendo che, fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis del medesimo articolo 69, i premi e le vincite costituiscono reddito per l’intero ammontare percepito nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione. Il nuovo comma 1-bis dell’articolo 69 del TUIR, introdotto dal medesimo comma 1 dell’articolo 6, dispone un’esenzione per le vincite corrisposte da case da gioco autorizzate nello Stato italiano e negli altri Stati membri dell’Unione europea o nello Spazio economico europeo: tali proventi non concorrono dunque a formare il reddito per l’intero ammontare percepito nel periodo di imposta.

In conseguenza delle modifiche recate del comma 1 il comma 2 dell’articolo 6, abroga il citato comma 7 dell’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, il quale prevede che la ritenuta sulle vincite corrisposte dalle case da gioco autorizzate è compresa nell’imposta sugli spettacoli”.

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