24 Dicembre 2024 - 19:17

Camera, prende il via l’esame del pdl Orfini a sostegno anche di intrattenimenti e videogiochi

Ha preso il via in Commissione cultura della Camera l’esame della proposta di legge recante ‘Disposizioni per la promozione e il sostegno delle produzioni, della diffusione, della fruizione e dell’accesso

13 Aprile 2023

Ha preso il via in Commissione cultura della Camera l’esame della proposta di legge recante ‘Disposizioni per la promozione e il sostegno delle produzioni, della diffusione, della fruizione e dell’accesso alla creatività, alla cultura, alle arti performative e allo spettacolo e riconoscimento di luoghi e di spazi della cultura, della creatività e delle arti performative’.

Il relatore Alessandro Amorese (FDI), ha spiegato che la proposta di legge reca disposizioni per la promozione e il sostegno delle produzioni, della diffusione, della fruizione e dell’accesso alla creatività, alla cultura, alle arti performative e allo spettacolo e riconoscimento di luoghi e di spazi della cultura, della creatività e delle arti performative. L’intento è quello di promuovere, sostenere e valorizzare la diffusione, l’accesso, la fruizione, la rappresentazione e la messa in scena di produzioni creative e culturali, artistiche, dello spettacolo, delle arti performative contemporanee, sperimentali e innovative. Fra queste, particolare attenzione è rivolta alla musica contemporanea e popolare, al jazz, ai luoghi e gli spazi, al chiuso o all’aperto, che operano nei territori e nelle comunità per il perseguimento di obiettivi di promozione e diffusione culturale e di inclusione sociale.

Il provvedimento istituisce e definisce le qualifiche del live club, del piccolo teatro di prossimità e di quartiere e del centro culturale ibrido di prossimità, con i relativi elenchi nazionali; inoltre prevede una serie di misure di sostegno indiretto (esenzione all’imposta sugli intrattenimenti e vari crediti d’imposta), agevolazioni IVA e interventi di sostegno diretto a carico del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo; stabilisce, infine, i requisiti in presenza dei quali gli enti del terzo settore possono accedere a una delle tre predette qualifiche.

Amorese ricorda che la legge n. 106 del 2022 (« Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo ») conferisce diverse deleghe al Governo per la revisione e il riassetto complessivo della vigente disciplina nei settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti, delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche, oltreché dei live club, mediante la redazione di un unico testo normativo denominato « codice dello spettacolo », al fine di conferire al settore un assetto più efficace, organico e conforme ai principi di semplificazione delle procedure amministrative e ottimizzazione della spesa e volto a promuovere il riequilibrio di genere e a migliorare la qualità artisticoculturale delle attività, incentivandone la produzione, l’innovazione, nonché la fruizione da parte della collettività.

L’articolo 7, nello specifico, riconosce alcune agevolazioni fiscali ai soggetti, iscritti e riconosciuti negli appositi elenchi, che hanno ottenuto le qualifiche di live club, di piccolo teatro di prossimità e di quartiere o di centro culturale ibrido di prossimità. Nello specifico, al comma 1, si stabilisce che le attività, le programmazioni, la messa in scena di spettacoli, le esibizioni, gli eventi e le manifestazioni realizzate dai soggetti ai quali è riconosciuta la qualifica di live club, di piccolo teatro di prossimità e di quartiere e di centro culturale ibrido di prossimità costituiscono attività di carattere culturale e non sono assoggettate all’imposta sugli intrattenimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.

Il comma 2 introduce un credito di imposta nella misura del 40 per cento ai soggetti predetti per le spese sostenute per alcuni interventi volti alla realizzazione di nuovi spazi o alla manutenzione e l’adeguamento di quelli esistenti. La norma prevede inoltre che il beneficiario in alternativa alla fruizione diretta possa optare per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto o per la cessione del credito di pari ammontare. Tale credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini IRPEF e IRAP.

Il comma 3 delega a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze-MEF il compito di disciplinare le modalità di attuazione di quanto disposto al comma 2.

Il comma 4 istituisce, altresì, un credito d’imposta della misura del 50 per cento degli oneri annui relativi agli affitti o ai canoni sostenuti per i luoghi, gli spazi o le sale destinati allo svolgimento delle attività. Tale credito, tuttavia, è applicabile solo a condizione che gli importi a esso corrispondenti siano reinvestiti da parte dei soggetti beneficiari nelle attività di cui all’articolo 1. Anche questo credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini IRPEF e IRAP. La norma riconosce ai beneficiari la possibilità di optare, in luogo della fruizione diretta, per la cessione del credito stesso. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l’attuazione delle disposizioni del presente comma, comprese quelle relative all’esercizio delle diverse opzioni sull’utilizzo del credito d’imposta da parte dei soggetti beneficiari e quelle relative alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’attuazione del medesimo comma.

Il comma 5 introduce un credito d’imposta per le spese sostenute per sponsorizzazioni di carattere tecnico, puro o misto, per la realizzazione e la promozione di manifestazioni, eventi, spettacoli e rappresentazioni organizzati dai soggetti indicati al comma 1 nella misura del 65 per cento dell’importo o del valore della sponsorizzazione medesima. Anche questo nuovo credito d’imposta è utilizzabile tramite compensazione e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l’attuazione delle disposizioni del comma in esame e per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’attuazione del medesimo comma. Il comma 6, infine, prevede che le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli altri enti territoriali riconoscono i soggetti di cui al comma 1 quali spazi o luoghi della cultura e della creatività e possono prevedere in favore di tali soggetti tariffe agevolate dei rispettivi tributi locali.

Matteo Orfini (PD-IDP), ha ricordato che la proposta di legge a sua firma era nata nella scorsa legislatura, quando erano in atto le misure di contrasto alla pandemia da Covid-19, al fine di aiutare i luoghi della cultura diffusa che furono i primi a dover chiudere e gli ultimi a poter riaprire. Il riconoscimento costituisce il presupposto fondamentale per sostenere i luoghi e gli spazi di cultura e di creatività attraverso una riforma finalizzata a perimetrarne i requisiti e a prevedere meccanismi di sostegno diretto e indiretto non solo perché quei luoghi sopravvivano, ma anche e soprattutto affinché si moltiplichino. Consapevole che nella proposta non sono incluse le sale cinematografiche, si dichiara disponibile a estendere a queste le misure previste, anche nell’ottica di un ripensamento della loro sfera di attività e proposte di intrattenimento.

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