24 Novembre 2024 - 07:28

Calcioscommesse. CdS respinge il ricorso del Novara per l’esclusione dal campionato di serie B del 2014/15

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha respinto il ricorso del Novara Calcio contro il Comitato Olimpico Nazionale Italiano e Federazione Italiana Giuoco Calcio – FIGC, per

17 Maggio 2018

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha respinto il ricorso del Novara Calcio contro il Comitato Olimpico Nazionale Italiano e Federazione Italiana Giuoco Calcio – FIGC, per la riforma della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA, SEZIONE I TER resa tra le parti, concernente esclusione dal Campionato di Serie B – Stagione sportiva 2014/2015 a causa di “alcuni illeciti posti in essere da propri tessetati” riguardo appunto il divieto di scommsse.

 

Come spiega il CdS “Con ricorso al Tribunale amministrativo del Lazio, la società Novara Calcio s.p.a. impugnava la decisione n. 26, emessa dal Collegio di Garanzia per lo Sport del CONI il 28 agosto 2014 – con la quale era stato respinto il ricorso della squadra calcistica avverso la delibera FIGC del 18 agosto 2014 (C.U. n. 56/A) – nonché la delibera del Consiglio Federale della FIGC del 18 agosto 2014, pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 56/A, con la quale il Consiglio, dando esecuzione all’ordinanza collegiale n. 24 emessa medio tempore dal Collegio di Garanzia dello Sport il 4 agosto 2014, aveva riportato l’organico del campionato di Serie B 2014/2015 a ventidue squadre.

 

Tal ultima delibera veniva impugnata nella parte in cui reintegrava l’organico mediante la procedura di ripescaggio, già prevista con il C.U. n. 171/A del 27 maggio 2014.

La ricorrente chiedeva inoltre il risarcimento dei danni asseritamente patiti in conseguenza dell’illegittima esclusione dal Campionato di Serie B (stagione sportiva 2014/2015)”.

 

Per il Consiglio di Stato: “L’appellante riconosce sì di essere stata sanzionata, nella stagione 2012/2013, ma solo a titolo di responsabilità oggettiva, a causa di alcuni illeciti posti in essere da propri tesserati: contesta quindi il criterio prescelto dalla FIGC, atteso che “la norma non farebbe distinzione sul tipo di responsabilità addebitata al club, se diretta, presuntiva o oggettiva, per quanto il coinvolgimento della società in una situazione illecita sia ben diverso a seconda che la stessa abbia avuto un ruolo attivo o meno nella vicenda”.

L’appellata sentenza, nel limitarsi ad evidenziare la correttezza dell’operato della Federazione – atteso che la disposizione in esame non distingueva tra tipologie di responsabilità – avrebbe in realtà ignorato le argomentazioni svolte dalla società nel ricorso di primo grado, con le quali era stata suggerita una diversa applicazione della preclusione (anche in prospettiva di quanto ritenuto dalla giurisprudenza in materia di moralità professionale nelle gare di appalti pubblici: art. 38 d.lgs. n. 163 del 2006, ora art. 80 d.lgs n. 50 del 2016). Ciò in quanto la Novara Calcio sarebbe stata forse l’unica società ad aver provato giudizialmente di combattere il fenomeno delle scommesse, arrivando a denunciare una propria gara.

Fondato è dunque quanto rileva il CONI: la scelta del criterio per l’integrazione del Campionato non viene assunta di volta in volta in modo casuale, in quanto “l’elemento discretivo per decidere se debba esperirsi una procedura comparativa ad hoc (quale è il ripescaggio) per la individuazione della squadra chiamata a colmare il vuoto di organico ovvero provvedersi mediante mero scorrimento della classifica, è, dunque, esclusivamente ancorato alla genesi della carenza”; negli specifici casi richiamati dall’appellante, infatti, riverberando la sanzione i suoi effetti (direttamente o indirettamente) sulla classifica del campionato appena concluso, lo scorrimento della graduatoria rappresentava la soluzione oggettivamente meno invasiva per ripristinare lo status quo ante; mentre “allorquando il posto vacante è originato da un diniego di ammissione per carenza dei requisiti, il legislatore federale ha sempre ritenuto di procedere sulla base di un sistema che valorizza, attraverso l’espletamento di una procedura ad hoc, più elementi”.

Pertanto il Consiglio di Sato- definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge”.

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