Niente patrocinio per quegli eventi che ospitano o pubblicizzano attività, benché lecite, che ne possano favorire la dipendenza da gioco d’azzardo e distanze delle slot dai luoghi sensibili fissate a
Niente patrocinio per quegli eventi che ospitano o pubblicizzano attività, benché lecite, che ne possano favorire la dipendenza da gioco d’azzardo e distanze delle slot dai luoghi sensibili fissate a 300 metri per i comuni inferiori a 5000 abitanti e 500 mentri per i comuni superiori ai 5000 abitanti. Sono alcune delle tante disposizioni contenute all’interno della proposta di legge regionale per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata e per la promozione di una cultura alla legalità redatta dalla Commissione regionale antindrangheta della Calabria.
E’ stata discussa nella seduta di ieri la proposta di leggerecante: “Interventi regionali per la prevenzione ed il contrasto della criminalità organizzata e per la promozione di una cultura alla legalità”. Il presidente ha precisato che: “Per redigere la migliore proposta possibile, sono stati esaminati i progetti delle altre Regioni nonché quelli presentati nelle precedenti legislature” e ha tenuto a sottolineare che “la bozza in discussione potrá essere modificata attraverso la presentazione di eventuali emendamenti nel periodo intercorrente con la prossima seduta”.
Nel progetto di legge, che attualmente si compone di 53 articoli di legge, suddivisi in cinque titoli, al’articolo 11 in particolare è dedicato al contrasto del gioco d’azzardo patologico “che – come dichiarato dal presidente – risulta essere una delle problematiche più dannose per le famiglie calabresi, prevedendo dei limiti per l’apertura o il mantenimento delle strutture da gioco”.
Ecco il testo completo dell’Art. 11 del Progetto di Legge:
Interventi per la prevenzione dell’usura connessa al gioco d’azzardo patologico
1.Al fine di prevenire e contrastare il rischio della dipendenza dal gioco d’azzardo patologico, la Regione Calabria promuove la diffusione della cultura dell’utilizzo responsabile del denaro anche per evitare situazioni di indebitamento e sovraindebitamento e di connessa maggiore esposizione al rischio di usura da parte di soggetti affetti da dipendenza dal gioco d’azzardo e delle loro famiglie.
1) ad aumentare la consapevolezza sui fenomeni di dipendenza correlati al gioco per i giocatori e le loro famiglie, nonché sui rischi relazionali e per la salute;
2) a favorire e stimolare un approccio consapevole, critico e misurato al gioco;
3) ad informare sull’esistenza di servizi di assistenza e cura svolti da soggetti pubblici e dai soggetti del terzo settore accreditati presenti sul territorio regionale e sulle relative modalità di accesso;
4) ad informare i genitori e le famiglie sui programmi di filtraggio e blocco dei giochi on line;
5) a diffondere la conoscenza sul territorio regionale del logo identificativo ” No slot” . La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, predispone i contenuti grafici di un marchio regionale “No slot” rilasciato, a cura dei comuni, agli esercenti di esercizi pubblici e commerciali, ai gestori di circoli privati e di altri luoghi pubblici od aperti al pubblico che scelgono di non installare o di disinstallare apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 del r. d. 773/1931 ed istituisce un albo per censire ed aggiornare annualmente l’elenco degli esercizi che aderiscono all’iniziativa “No slot”. La Regione, nella concessione di finanziamenti, benefici e vantaggi economici comunque denominati, considera come requisito essenziale l’assenza di apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 del r. d. 773/1931 all’interno degli esercizi autorizzati all’installazione di tali apparecchi.
PressGiochi