29 Dicembre 2024 - 02:17

Calabria. In consiglio regionale pdl sulla legalità, capitolo a parte per il contrasto al gioco d’azzardo patologico

Niente patrocinio per quegli eventi che ospitano o pubblicizzano attività, benché lecite, che ne possano favorire la dipendenza da gioco d’azzardo e distanze delle slot dai luoghi sensibili fissate a

28 Ottobre 2016

Niente patrocinio per quegli eventi che ospitano o pubblicizzano attività, benché lecite, che ne possano favorire la dipendenza da gioco d’azzardo e distanze delle slot dai luoghi sensibili fissate a 300 metri per i comuni inferiori a 5000 abitanti e 500 mentri per i comuni superiori ai 5000 abitanti.  Sono alcune delle tante disposizioni contenute all’interno della proposta di legge regionale per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata e per la promozione di una cultura alla legalità redatta dalla Commissione regionale antindrangheta della Calabria.

E’ stata discussa nella seduta di ieri la proposta di leggerecante: “Interventi regionali per la prevenzione ed il contrasto della criminalità organizzata e per la promozione di una cultura alla legalità”. Il presidente ha precisato che: “Per redigere la migliore proposta possibile, sono stati esaminati i progetti delle altre Regioni nonché quelli presentati nelle precedenti legislature” e ha tenuto a sottolineare che “la bozza in discussione potrá essere modificata attraverso la presentazione di eventuali emendamenti nel periodo intercorrente con la prossima seduta”.

Nel progetto di legge, che attualmente si compone di 53 articoli di legge, suddivisi in cinque titoli, al’articolo 11 in particolare è dedicato al contrasto del gioco d’azzardo patologico “che – come dichiarato dal presidente – risulta essere una delle problematiche più dannose per le famiglie calabresi, prevedendo dei limiti per l’apertura o il mantenimento delle strutture da gioco”.

Ecco il testo completo dell’Art. 11 del Progetto di Legge:

 

Interventi per la prevenzione dell’usura connessa al gioco d’azzardo patologico 

1.Al fine di prevenire e contrastare il rischio della dipendenza dal gioco d’azzardo patologico, la Regione Calabria promuove la diffusione della cultura dell’utilizzo responsabile del denaro anche per evitare situazioni di indebitamento e sovraindebitamento e di connessa maggiore esposizione al rischio di usura da parte di soggetti affetti da dipendenza dal gioco d’azzardo e delle loro famiglie.

  1. I comuni, per le finalità di cui al comma 1 nonché per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica e di circolazione stradale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, dispongono limitazioni temporali all’esercizio del gioco tramite gli apparecchi di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), prevedendo un limite massimo di apertura non superiore alle otto ore giornaliere e la chiusura, non oltre le ore 22.00, delle sale da gioco, delle sale scommesse, degli esercizi pubblici e commerciali, dei circoli privati e di tutti i locali pubblici od aperti al pubblico in cui sono presenti o comunque accessibili le forme di gioco a rischio di sviluppare dipendenza previste dalla normativa vigente. Ulteriori limitazioni possono essere disposte dal Sindaco in caso di violazione della quiete pubblica nell’arco dell’orario di apertura previsto. Il mancato rispetto delle limitazioni all’orario dell’esercizio del gioco di cui al presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 1.500,00 per ogni apparecchio per il gioco di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 del r. d. 773/1931.
  2. Per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire il disturbo da gioco, è vietata la collocazione di apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 in locali che si trovano ad una distanza, misurata in base al percorso pedonale più breve, non inferiore a trecento metri per i comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti e non inferiore a cinquecento metri per i comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti da:
  3. a) istituti scolastici di ogni ordine e grado;
  4. b) centri di formazione per giovani e adulti;
  5. c) luoghi di culto;
  6. d) impianti sportivi;
  7. e) ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario;
  8. f) strutture ricettive per categorie protette, ludoteche per bambini, luoghi di aggregazione giovanile ed oratori;
  9. g) istituti di credito e sportelli bancomat;
  10. h) esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati;
  11. i) stazioni ferroviarie.
  12. I comuni possono individuare altri luoghi sensibili in cui si applicano le disposizioni di cui al comma 3, tenuto conto dell’impatto degli insediamenti sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico ed il disturbo della quiete pubblica. La violazione delle disposizioni del comma 3 è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 6.000,00 per ogni apparecchio per il gioco di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 del r. d. 773/1931, nonché alla chiusura del medesimo mediante sigilli.
  13. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta regionale,  il Piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco patologico, di durata triennale, al fine di promuovere:
  14. a) interventi di prevenzione del rischio della dipendenza dal gioco mediante iniziative di sensibilizzazione, educazione ed informazione finalizzate, in particolare:

1) ad aumentare la consapevolezza sui fenomeni di dipendenza correlati al gioco per i giocatori e le loro famiglie, nonché sui rischi relazionali e per la salute;

2) a favorire e stimolare un approccio consapevole, critico e misurato al gioco;

3) ad informare sull’esistenza di servizi di assistenza e cura svolti da soggetti pubblici e dai soggetti del terzo settore accreditati presenti sul territorio regionale e sulle relative modalità di accesso;

4) ad informare i genitori e le famiglie sui programmi di filtraggio e blocco dei giochi on line;

5) a diffondere la conoscenza sul territorio regionale del logo identificativo ” No slot” . La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, predispone i contenuti grafici di un marchio regionale “No slot” rilasciato, a cura dei comuni, agli esercenti di esercizi pubblici e commerciali, ai gestori di circoli privati e di altri luoghi pubblici od aperti al pubblico che scelgono di non installare o di disinstallare apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 del r. d. 773/1931 ed istituisce un albo per censire ed aggiornare annualmente l’elenco degli esercizi che aderiscono all’iniziativa “No slot”. La Regione, nella concessione di finanziamenti, benefici e vantaggi economici comunque denominati, considera come requisito essenziale l’assenza di apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 del r. d. 773/1931 all’interno degli esercizi autorizzati all’installazione di tali apparecchi.

  1. b)  interventi di formazione ed aggiornamento, obbligatori ai fini dell’apertura e della prosecuzione dell’attività, per i gestori e il personale operante nelle sale da gioco e nelle sale scommesse e per gli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 del r. d. 773/1931 i cui oneri finanziari sono a carico degli stessi gestori. In caso di violazione dell’obbligo di formazione ed aggiornamento il comune effettua diffida ad adempiere entro sessanta giorni, anche con l’obbligo di partecipazione alla prima offerta formativa disponibile a far data dall’accertamento. In caso di inosservanza della diffida il comune dispone la chiusura temporanea mediante sigilli degli apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 del r. d. 773/1931 fino all’assolvimento dell’obbligo formativo Si applica in ogni caso la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 1.500,00 per gli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 del r. d. 773/1931 e da euro 2.000,00 a 6.000,00 per i gestori e il personale operante nelle sale da gioco e nelle sale scommesse.
  2. c) la previsione, tramite l’estensione di numeri verdi esistenti, di un servizio specifico finalizzato a fornire un primo livello di ascolto, assistenza e consulenza telefonica per l’orientamento ai servizi, i cui riferimenti sono affissi su ogni apparecchio per il gioco di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 del r. d. 773/1931 e nei locali con offerta del gioco a rischio di sviluppare dipendenza;
  3. d) campagne annuali di informazione e di diffusione di strumenti di comunicazione sui rischi e sui danni derivanti dalla dipendenza dal gioco in collaborazione con le organizzazioni del terzo settore competenti e con tutti i portatori d’interesse;
  4. e) l’attivazione di interventi di formazione ed aggiornamento degli operatori dei servizi per le dipendenze dedicati alla presa in carico ed al trattamento di persone affette da patologie correlate al disturbo da gioco;
  5. f) interventi di supporto amministrativo per i comuni in caso di avvio di azioni legali su tematiche collegate al gioco.
  6. E’ vietato consentire ai minori di anni diciotto l’utilizzo di apparecchi e congegni per il gioco di cui all’ articolo 110, comma 7, lettera c bis) del r. d. 773/1931. La violazione del divieto di cui al presente comma è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 6.000,00 per ogni apparecchio utilizzato.
  7. Ai fini della tutela della salute e della prevenzione della dipendenza dal gioco, è vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio delle sale da gioco e delle sale scommesse o all’installazione degli apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 del r. d. 77371931 presso gli esercizi pubblici e commerciali, i circoli privati e tutti i locali pubblici od aperti al pubblico di cui al comma 2.La Regione promuove accordi con gli enti di esercizio del trasporto pubblico locale e regionale per favorire l’adozione di un codice di autoregolamentazione, finalizzato a vietare la concessione di spazi pubblicitari relativi al gioco a rischio di sviluppare dipendenza sui propri mezzi di trasporto. Il mancato rispetto del divieto di pubblicità di cui al presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.
  8. Ferme restando le competenze degli organi statali e dell’autorità di pubblica sicurezza, le funzioni di vigilanza e di controllo sull’osservanza delle disposizioni del presente articolo sono esercitate dai comuni i qualitrasmettono alla Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli atti adottati in attuazione dello stesso. Ai soggetti che nel corso di un biennio commettono tre violazioni, anche non continuative, delle disposizioni previste dai commi 2, 3, 4, 6 e 7, il comune dispone la chiusura definitiva degli apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 del r. d. 773/1931 mediante sigilli, anche se hanno proceduto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.
  9. L’accertamento, l’irrogazione, la riscossione e l’introito delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono di competenza del comune, che ne incamera i relativi proventi per un massimo dell’80 per cento del totale sanzionato. Il rimanente 20 per cento è versato dal comune alla Regione al fine del finanziamento delle iniziative previste dalla presente legge.
  10. Per l’accertamento delle violazioni e per l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
  11. In coerenza con le finalità ed i principi della presente legge,la Regione Calabria non concede il proprio patrocinio per quegli eventi, quali manifestazioni, spettacoli, mostre, convegni, iniziative sportive, che ospitano o pubblicizzano attività che, benché lecite, sono contrarie alla cultura dell’utilizzo responsabile del denaro o che favoriscono o inducono la dipendenza dal gioco d’azzardo patologico. Qualora nel corso di eventi già patrocinati, sia a titolo oneroso che gratuito, venga rilevata la presenza di tali attività, la Regione ritira il patrocinio già concesso e revoca i contributi qualora erogati.
  12. Per le medesime finalità del comma 11, la Regione promuove la stipulazione, previo parere del Consiglio delle Autonomie Locali, di protocolli di intesa con le associazioni rappresentative degli enti locali affinché gli stessi si impegnino a non patrocinare e a non finanziare eventi in cui sono presenti, tra gli sponsor o gli espositori, soggetti titolari o promotori di attività che favoriscono o inducono la dipendenza dal gioco d’azzardo.

 

 

 

 

 

 

 

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