24 Novembre 2024 - 00:40

Calabria: commissione ‘ndrangheta esprime parere favorevole su modifiche alla legge sul gioco d’azzardo – Il Testo

Il testo ora passa alla Commissione affari costituzionali competente nel merito.

20 Ottobre 2022

calabria

Nella giornata di ieri 19 ottobre, la Commissione consiliare contro il fenomeno della ‘ndrangheta, della corruzione e dell’illegalità diffusa della regione Calabria ha discusso ed espresso parere favorevole sulla proposta di legge di iniziativa dei consiglieri regionali Arruzzolo, Neri, Loizzo, Crinò, De Nisi, Graziano, recante: “Modifica all’articolo 16 della legge regionale 26 aprile 2018, n. 9 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della ‘Ndrangheta e per la promozione della legalità, dell’economia responsabile e della trasparenza)”.

La proposta di legge, tesa a modificare l’articolo 16 della legge regionale del 26 aprile 2018 numero 9 in particolare per disciplinare meglio le fasce orarie in cui consentire il gioco, eliminare disfunzioni esistenti tra esercizi commerciali e rivendite di genere e fissare la stessa distanza tra tutte le categorie commerciali.

“Il testo in esame – ha dichiarato Ferdinando Laghi (De Magistris Presidente) – elimina di fatto i limiti prima introdotti e finalizzati ad arginare il problema della ludopatia, collegato a fenomeni criminali, il settore richiederebbe, invece, norme maggiormente contenitive. In particolare, sottolineo che il comma 2 dell’articolo 16 dispone che le fasce orarie consentite per l’esercizio del gioco siano fissate con ordinanza sindacale, ritengo che questo potrebbe causare al Sindaco pressioni indebite. Oltretutto, temo disparità di trattamento, dovute a differenti decisioni dei sindaci che potrebbero creare un indebito vantaggio a taluni rispetto ad altri.

La chiusura alle ore 22 deve rimanere un caposaldo. L’uniformazione delle distanze minime da osservare in relazione all’ambito dimensionale dei Comuni, a vantaggio della minore distanza, riduce la finalità limitativa della norma. Infine, rappresenta un ulteriore elemento di disparità l’applicazione delle disposizioni dei commi 3 e 4 dell’articolo 16 esclusivamente alle nuove concessioni rilasciate successivamente alla data di entrata in vigore della legge, il 03 maggio 2018” ha concluso Laghi.

“Ritengo – ha commentato Amalia Bruni (Gruppo Misto) che questa proposta sia demolitrice della ratio della legge numero 9, nata per impedire l’esercizio indiscriminato del gioco e prevenire problemi economico-sociali cancellando strumenti come: il vincolo delle 8 ore per l’esercizio del gioco, il limite della chiusura alle ore 20 per le rivendite di monopoli, la limitazione di alcune tipologie di apparecchi, l’eliminazione del “distanziometro” per chi ha ottenuto la concessione prima del 3 maggio 2018.

Tecnicamente, non condivido l’esame in Commissione contro il fenomeno della ‘ndrangheta di una proposta che reputo “pro-gioco” senza aver preventivamente audito le associazioni che operano nel settore. Informo, a tal proposito, che è pervenuta una richiesta di audizione del coordinamento regionale dell’associazione “Mettiamoci in gioco” che manifesta grande preoccupazione.

Riguardo, poi, la dichiarazione di invarianza finanziaria a carico del bilancio regionale, osservo che tale proposta non farà altro che aumentare il numero delle persone affette da ludopatie con i connessi costi sociali che ne deriveranno”.

“La legge numero 9 del 2018 – ha affermato Giacomo Pietro Crinò (Forza Azzurri) – prevede già il potere decisorio in capo ai Sindaci e l’unica modifica è stata l’eliminazione del limite delle 8 ore giornaliere, dando loro facoltà di scegliere il limite massimo.

Riguardo, poi, l’eliminazione delle distanze, informo che la distanza minima di 500 metri era prevista solo per i Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, quindi si è trattato solo di uniformare la previsione a 300 metri.

Una legge simile è stata approvata in altre regioni, quindi ritengo che il progetto in esame sia un progetto sensato che tiene in considerazione aspetti particolari della regione Calabria.

Infine, ritiene corretta la creazione di una differenziazione normativa per chi aveva già ottenuto le concessioni prima dell’entrata in vigore della legge in virtù del principio di tutela dei diritti acquisiti”.

Il Presidente Giuseppe Celardi ha evidenziato che si debba operare nei centri e nelle scuole promuovendo iniziative educative verso le nuove generazioni, ritenendo che si debba anche proporre al Presidente della Regione di attivare dei centri dove possano trovare aiuto le persone affette da ludopatia.

Convinto che sia corretta la previsione secondo la quale sono i Sindaci ad assumersi la responsabilità di decidere per i propri territori, ritiene che la modifica delle distanze non modificherà di molto la distribuzione delle sale gioco all’interno dei paesi. Conclude rimarcando il principio giuridico generale dell’irretroattività delle leggi.

Espresso parere favorevole, ora il testo del pdl tornerà alla prima Commissione affari istituzionali competente nel merito del progetto.

 

Ricordiamo che la proposta discussa ieri mira a modificare l’articolo 16 della legge regionale 26 aprile 2018 n. 9. Si interviene per disciplinare meglio la regolamentazione delle fasce orarie entro le quali consentire l’esercizio del gioco tramite gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), oltre che eliminare la distinzione tra esercizi commerciali e rivendite di genere per quanto riguarda l’aspetto delle distanze minime da osservare in relazione all’ambito dimensionale dei comuni. Si fissa, inoltre, con l’intervento de quo, la stessa distanza tra tutte le categorie commerciali

Infine, si interviene per normare che le disposizioni dei commi 3 e 4 dell’articolo 16 si applicano esclusivamente alle nuove concessioni rilasciate successivamente alla data del 03 maggio 2018. La legge non comporta oneri, per come si desume dall’articolo 2.

 

Proposta di legge recante: “Modifiche all’articolo 16 della legge regionale 26 aprile 2018, n. 9 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della ‘Ndrangheta e per la promozione della legalità, dell’economia responsabile e della trasparenza.)”.
Art. 1
(Modifiche all’articolo 16 della l. r. 9/2018)
1. All’articolo 16 della legge regionale 26 aprile 2018, n. 9 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della “Ndrangheta e per la promozione della legalità, dell’economia responsabile e della trasparenza.), sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. I comuni, per le finalità di cui al comma 1 nonché per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica e di circolazione stradale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, dispongono, con ordinanza sindacale, le fasce orarie consentite per l’esercizio del gioco tramite gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), nelle sale da gioco, nelle sale scommesse, negli esercizi pubblici e commerciali, nei circoli privati e di tutti i locali pubblici o aperti al pubblico e nelle le rivendite di genere in cui sono presenti o comunque accessibili le forme di gioco a rischio di sviluppare dipendenza previste dalla normativa vigente. Ulteriori limitazioni possono essere disposte dal Sindaco in caso di violazione della quiete pubblica nell’arco dell’orario di apertura previsto. Il mancato rispetto delle limitazioni all’orario dell’esercizio del gioco di cui al presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 1.500,00 per ogni apparecchio per il gioco di cui all’articolo 110, comma 6 del r.d. 773/1931.
b) al comma 3 sono apportate le seguenti modifiche:
1) le parole: “, commi 6 e 7” sono sostituite dalle seguenti: “, comma 6” e le parole: “per i Comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti e inferiore a cinquecento metri per i Comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti” sono soppresse.
c) ai commi 4, 5 e 8 le parole: “, commi 6 e 7” sono sostituite dalle seguenti: “, comma 6”
d) Il comma 13 della l.r. n. 9/2018 è sostituito dal seguente:
“13. Le disposizioni previste dai commi 3 e 4 del presente articolo si applicano alle concessioni per le sale da gioco, per le rivendite di generi di monopolio, per le sale scommesse e per ogni altro locale autorizzato alla raccolta di gioco, rilasciate successivamente alla data del 03 maggio 2018.”
Art. 2
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 3
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione.

PressGiochi

×