04 Gennaio 2025 - 13:26

Bottici (M5S): “Ddl sui giochi rallentati dall’esiguità dei tempi messi a disposizione del Senato”

Tempi troppo stretti per attuare un esame compiuto di numerosi progetti di legge – per la senatrice Bottici del Movimento 5 Stelle, durante la discussione in Commissione finanze al Dl

01 Aprile 2016

Tempi troppo stretti per attuare un esame compiuto di numerosi progetti di legge – per la senatrice Bottici del Movimento 5 Stelle, durante la discussione in Commissione finanze al Dl sulle Banche di Credito Cooperativo, che lamenta la scarsa possibilità di intervenire e confrontarsi su temi importanti “come già avvenuto in precedenza, a causa dell’esiguità dei tempi disponibili, quando altri provvedimenti, anche di notevole rilevanza, quali i disegni di legge in materia di istituzione della Commissione di inchiesta sul sistema bancario e di giochi, sono fortemente rallentati nei rispettivi iter. La situazione descritta, – spiega – caratterizzata dall’assenza di possibilità di confronto, riflette peraltro la concezione del Presidente del Consiglio riguardo al ruolo del Senato”.

 

A rispondere alla senatrice Bottici il presidente della Commissione Finanze Mauro Maria Marino, che ha puntualizzato che la Commissione, diversamente da quanto sostenuto dalla senatrice non ha attenuato l’attenzione sulla materia dei giochi e sulla Commissione d’inchiesta sul sistema bancario e finanziario.

 

Presentati inoltre al Dl sulle Banche l’emendamento De Petris e Bottici (Misto), che è stato respinto dalla commissione insieme a tutti gli altri, nel quale si proponeva che “L’Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone l’allineamento verso il basso degli aggi riconosciuti ai concessionari di giochi pubblici legali, anche con riferimento ai rapporti negoziati in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, con particolare riferimento al gioco del Lotto e a quello del SuperEnalotto. Con gli stessi decreti dispone, altresì, la modifica della misura del prelievo erariale unico al fine di eguagliare l’aliquota applicata agli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, a quella degli apparecchi di cui al medesimo articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto, n. 773 del 1931, e successive modificazioni, applicando la percentuale disposta dall’articolo 5, comma 2, del decreto direttoriale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011»”.

 

 

 

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