Pistoia. Esclusi dai finanziamenti comunali i locali con le slot Thiene. L’Ordine Sociale interviene contro l’apertura di nuove sale giochi Il Consiglio di Stato si esprimerà nel primo trimestre del
Il Consiglio di Stato si esprimerà nel primo trimestre del 2018 e il Codacons non prenderà parte al giudizio. Lo ha stabilito Palazzo Spada intervenendo oggi sull’appello di quattro sale giochi contro la sentenza del Tar che aveva accolto le disposizione di negato rinnovo delle autorizzazioni in attuazione della legge provinciale che ha stabilito distanze dei giochi dai luoghi sensibili di 300 metri.
Come ha chiarito il Collegio, “circa la sussistenza, o meno, di un concreto effetto espulsivo degli esercizi de quibus dall’intero territorio comunale di attuale ubicazione degli esercizi medesimi (o, addirittura, dall’intero territorio provinciale), e della rilevanza che tale questione assume in sede di delibazione sulla non manifesta infondatezza della prospettata questione di legittimità costituzionale, la quale non può che passare attraverso una verifica del concreto atteggiarsi del quadro fattuale connotante il segmento di mercato delle sale da gioco di cui all’art. 5-bis l. prov. n. 13/1992, inciso dalla disposizione legislativa in esame – che sia necessario disporre consulenza tecnica sui seguenti quesiti:
« Esaminati gli atti di causa e compiuto ogni accertamento ritenuto utile ai fini della valutazione peritale, dica il consulente tecnico d’ufficio, in base allo stato delle conoscenze scientifiche disponibili nei settori disciplinari che qui vengono in rilievo ed alla luce della letteratura scientifica in materia:
(i) se – previa analisi della struttura della domanda e dell’offerta nel segmento del mercato delle sale da gioco, quali quelle gestite dalle odierne appellanti, nonché tenuto conto della disciplina urbanistica vigente nei Comuni di ubicazione degli esercizi di cui è causa e nei Comuni limitrofi (sempre in ambito provinciale) sul cui territorio l’attività potrebbe eventualmente essere delocalizzata – sia attendibile ritenere che l’applicazione del criterio della distanza dai siti c.d. sensibili individuati nell’art. 5-bis, commi 1 e 1-bis, l. prov. n. 13/1992, sia idonea a determinare una contrazione del segmento di mercato de quo, e se, in particolare (come assunto dagli odierni appellanti), sia attendibile ritenere che vi possa derivare una privazione dell’intero segmento di mercato in ambito provinciale;
(ii) se sia attendibile ritenere che l’eventuale marginalizzazione topografica delle sale da gioca in cinture extraurbane possa incidere, in senso positivo o negativo (in termini di affluenza), sul comportamento dei consumatori giocatori (tenuto conto del comportamento del consumatore medio) e, correlativamente, sull’attività d’impresa, tenuto conto dell’assetto territoriale provinciale e dei Comuni di ubicazione degli esercizi gestiti dagli odierni appellanti;
(iii) quali possano essere gli effetti di potenziale variazione della domanda, cioè le dinamiche di variazione del numero degli utenti-consumatori disposti, nelle nuove condizioni comparate con quelle precedenti, ad accedere ai servizi offerti dalle odierne parti appellanti alle nuove condizioni imposte dalla censurata disciplina provinciale»”.
PressGiochi
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