24 Novembre 2024 - 06:53

Bolzano. Consiglio di Stato: “Giudizio sull’applicazione delle distanze alle sale giochi entro giugno 2018”

Verrà depositata il 30 giugno 2018 la relazione finale del consulente tecnico d’ufficio individuato dal giudice amministrativo in merito ai ricorsi promossi a Bolzano contro il divieto di apertura delle

26 Gennaio 2018

Verrà depositata il 30 giugno 2018 la relazione finale del consulente tecnico d’ufficio individuato dal giudice amministrativo in merito ai ricorsi promossi a Bolzano contro il divieto di apertura delle sale giochi entro un raggio di 300 metri.

Come ha spiegato oggi il Consiglio di Stato: “a fronte del persistente contrasto tra le parti in ordine alla questione di fatto circa la sussistenza, o meno, di un concreto effetto espulsivo degli esercizi de quibus dall’intero territorio comunale di attuale ubicazione degli esercizi medesimi (o dall’intero territorio provinciale), e della rilevanza che tale questione assume in sede di delibazione sulla non manifesta infondatezza della prospettata questione di legittimità costituzionale, la quale non può che passare attraverso una verifica del concreto atteggiarsi del quadro fattuale connotante il segmento di mercato delle sale da gioco di cui all’art. 5-bis della legge provinciale n. 13 del 1992, inciso dalla disposizione legislativa in esame – che appare necessario, al fine del decidere, disporre C.T.U., e per l’effetto, ai sensi dell’art. 67 cod. proc. amm., disporre quanto segue:

  1. a) è nominato c.t.u. il professore Cesare Pozzi, docente di Economia dell’impresa, della concorrenza e dei mercati globali, presso l’Università ‘LUISS Guido Carli’ di Roma;
  2. b) i quesiti a cui il c.t.u. dovrà rispondere sono i seguenti:

«Esaminati gli atti di causa e compiuto ogni accertamento ritenuto utile ai fini della valutazione peritale, dica il consulente tecnico d’ufficio, in base allo stato delle conoscenze scientifiche disponibili nei settori disciplinari che qui vengono in rilievo ed alla luce della letteratura scientifica in materia:

(i) se – previa analisi della struttura della domanda e dell’offerta nel segmento del mercato delle sale da gioco, quali quelle gestite dalle odierne appellanti, nonché tenuto conto della disciplina urbanistica vigente nei Comuni di ubicazione degli esercizi di cui è causa e nei Comuni limitrofi (sempre in ambito provinciale) sul cui territorio l’attività potrebbe eventualmente essere delocalizzata – sia attendibile ritenere che l’applicazione del criterio della distanza dai siti c.d. sensibili individuati nell’art. 5-bis, commi 1 e 1-bis, l. prov. n. 13/1992, sia idonea a determinare una contrazione del segmento di mercato de quo, e se, in particolare (come assunto dagli odierni appellanti), sia attendibile ritenere che vi possa derivare una privazione dell’intero segmento di mercato in ambito provinciale;

(ii) se sia attendibile ritenere che l’eventuale marginalizzazione topografica delle sale da gioca in cinture extraurbane possa incidere, in senso positivo o negativo (in termini di affluenza), sul comportamento dei consumatori giocatori (tenuto conto del comportamento del consumatore medio) e, correlativamente, sull’attività d’impresa, tenuto conto dell’assetto territoriale provinciale e dei Comuni di ubicazione degli esercizi gestiti dagli odierni appellanti;

(iii) quali possano essere gli effetti di potenziale variazione della domanda, cioè le dinamiche di variazione del numero degli utenti-consumatori disposti, nelle nuove condizioni comparate con quelle precedenti, ad accedere ai servizi offerti dalle odierne parti appellanti alle nuove condizioni imposte dalla censurata disciplina provinciale»;

  1. c) delega per la recezione del giuramento del c.t.u. il giudice relatore dott. Dario Simeoli;
  2. d) fissa la data del 28 febbraio 2018, h. 12.30, per la comparizione del c.t.u. davanti al giudice delegato per la prestazione del giuramento;
  3. e) fissa la seguente sequenza temporale:

e.1) entro il 20 marzo 2018 dovranno avere inizio le operazioni peritali con la nomina, a cura delle parti, di eventuali consulenti tecnici e per la corresponsione al c.t.u. di un anticipo sul suo compenso, nella misura di € 2.000,00 con onere posto provvisoriamente a carico dell’appellante;

e.2) entro il 15 maggio 2018 sarà trasmesso alle parti, o, se nominati, ai loro consulenti, a cura del c.t.u., lo schema della relazione;

e.3) entro il 10 giugno 2018 saranno trasmesse al c.t.u. a cura dei c.t. di parte, le loro eventuali osservazioni e conclusioni;

e.4) entro il 30 giugno 2018, sarà depositato in segreteria la relazione finale del c.t.u., che dovrà contenere le valutazioni sulle conclusioni dei periti di parte”.

 

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