Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha respinto un ricorso contro il Comune di Bolzano per la riforma “della sentenza del T.R.G.A. – Sezione Autonoma di Bolzano
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha respinto un ricorso contro il Comune di Bolzano per la riforma “della sentenza del T.R.G.A. – Sezione Autonoma di Bolzano concernente il provvedimento del Comune di Bolzano n. 38/2017, che ha decretato la sospensione per giorni 60 dell’attività del pubblico esercizio gestito dal ricorrente.
Il Cds ha inoltre condannato l’appellante “al pagamento le spese del secondo grado di giudizio, liquidate in Euro 15.000,00- (quindicimila), oltre accessori di legge, se dovuti”.
Come spiega il CDS: “il Comune di Bolzano aveva emanato nei confronti della società ricorrente un’ordinanza di rimozione degli apparecchi da gioco leciti presenti nell’esercizio e di sospensione dell’attività fino all’avvenuta rimozione dei giochi leciti, avendo rilevato che il locale si trovava nel raggio di 300 metri da numerosi siti sensibili, tutelati dall’art. 11 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58.
A seguito della notifica dell’ordinanza suddetta e, più precisamente, dopo un’ispezione disposta dal Comune di Bolzano l’8 gennaio 2014, i giochi leciti di cui sopra venivano rimossi dal locale”.
Dopo la rimozione dei giochi leciti, rimossi a causa del mancato rispetto delle distanze, l’esercizio comincia a utilizzare i totem e ovviamente le problematiche sulla legalità diventano più grave.
Continua il CDS: “Poiché alcuni esercizi pubblici interessati dalla rimozione dei giochi leciti, tra cui quello della società appellante, risultavano avere in seguito installato degli apparecchi che, attraverso la connessione telematica, consentivano ai clienti di giocare illecitamente sulle piattaforme di gioco on line (c.d. totem), la Guardia di Finanza eseguiva, nel corso del 2016, una serie di controlli che portavano al sequestro di diversi apparecchi del tipo anzidetto. La Guardia di Finanza, in data 26 luglio 2016, accertava in via diretta che, all’interno di quel locale, vi era un apparecchio collegato alla rete Internet, del tipo c.d. totem, (non rispondente alle caratteristiche e alle prescrizioni di cui all’art. 110, commi 6 e 7 del T.U.L.P.S), in violazione dell’art. 1, comma 923, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, utilizzato dai clienti al momento dell’ispezione, e procedeva quindi al sequestro cautelare di detto apparecchio.
Nel corso di un’ulteriore ispezione presso l’esercizio, effettuato in data 3 novembre 2016, la Guardia di Finanza accertava la presenza di due nuovi apparecchi del tipo c.d. totem, aggiuntivi rispetto a quello già sequestrato il 26 luglio 2017.
Alla vista dei militari, il titolare disconnetteva la connessione, interrompendo il gioco di una cliente, alla quale si premurava di restituire i 20 euro che la medesima aveva appena inserito nella colonna annessa al monitor. La cliente riferiva in quell’occasione di giocare spesso in quel locale ai giochi d’azzardo on line accessibili da entrambi i monitor e di essere stata regolarmente pagata in contanti le poche volte in cui aveva vinto.
Il Comune di Bolzano, ricevuta dalla Guardia di Finanza la documentazione completa relativa alle contestazioni suddette, con nota del 1° febbraio 2017 comunicava alla società ricorrente l’avvio del procedimento per la sospensione dell’attività”.
Per il tribunale: “Il motivo del gravame è infondato. In primo luogo, deve essere osservato che, in presenza di un provvedimento motivato come quello in esame, tanto avverso la valutazione del potenziale pericolo, quanto avverso la determinazione concreta della violazione, sono proponibili unicamente le censure tipiche di un giudizio di legittimità.
L’autorità, infatti, è titolare di poteri discrezionali nel valutare i fatti di potenziale pericolo per la sicurezza dei cittadini e l’ordine pubblico, con la conseguenza che l’apprezzamento di merito che conduce all’adozione di misure di prevenzione, in funzione cautelare, sfugge in quanto tale al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvi i casi di irrazionalità o disomogeneità, non rinvenibili nel caso di specie.
Per quanto riguarda la durata della sospensione, la stessa risulta ampiamente motivata dal fatto che nel locale in questione non è ammesso neppure il gioco legale, per la presenza nel raggio di 300 metri di numerosi siti sensibili nonché dalla circostanza che l’esercente sia stato destinatario a suo tempo di provvedimenti finalizzati al rispetto della normativa sui giochi.
Inoltre, non si tratta di un unico episodio, ma il titolare dell’esercizio pubblico ha perseverato nella sua condotta, nonostante un primo sequestro. Per questi motivi risulta giustificato il termine di sospensione di 60 giorni. Conclusivamente, l’appello va respinto e la sentenza impugnata va confermata”.
PressGiochi