24 Novembre 2024 - 12:47

Bologna. Regolamento sul gioco d’azzardo, il testo

Riportiamo di seguito il testo integrale approvato ieri in Consiglio comunale a Bologna del Regolamento per la prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d’azzardo

15 Maggio 2018

Riportiamo di seguito il testo integrale approvato ieri in Consiglio comunale a Bologna del Regolamento per la prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d’azzardo lecito.

 

Bologna: il consiglio approva il Regolamento sul gioco d’azzardo

 

REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLE PATOLOGIE E DELLE PROBLEMATICHE LEGATE AL GIOCO D’AZZARDO LECITO

Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di gestione delle attività relative
all’esercizio di giochi leciti, autorizzate in conformità a quanto previsto dal Testo Unico
delle leggi di Pubblica Sicurezza, nonché in base alle ulteriori norme attuative statali e
regionali.
2. Sono oggetto del presente Regolamento tutte le tipologie di gioco lecito, che
prevedano vincite in denaro, di seguito elencate a titolo esemplificativo e non
esaustivo:
– gioco attraverso apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici
ed elettronici da trattenimento (singoli apparecchi/new slot e sale giochi);
– gioco attraverso apparecchi collegati fra di loro, in tempo reale, alla rete e ad
un server centrale presente nella sala dove sono installati, il quale comunica
costantemente con un server nazionale centralizzato che gestisce le vincite (sale
VLT – videolottery – sale SLOT);
– sale bingo soggetto di autorizzazione ex art. 88 del TULPS
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 TULPS: il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. del 18
giugno 1931, n.773, e successive modifiche ed integrazioni;
 Regolamento di Esecuzione del TULPS: il Regolamento approvato con R.D. 6
maggio 1940, n. 635 per l’esecuzione del TULPS;
 AAMS: l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato;
 Giochi leciti: quelli la cui installazione e offerta é consentita o non espressamente
proibita dalla normativa vigente;
 Apparecchi per il gioco lecito con vincita in denaro: gli apparecchi ed i congegni da
intrattenimento e svago automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all’articolo
110, comma 6, del TULPS;
 AWP (Slot e New Slot): gli apparecchi da intrattenimento e svago automatici,
semiautomatici ed elettronici con vincita in denaro di cui all’articolo 110, comma 6,
lettera “a”, del TULPS;
 Video Lottery Terminal (VLT): gli apparecchi da intrattenimento e svago automatici,
semiautomatici ed elettronici con vincita in denaro di cui all’articolo 110, comma 6,
lettera “b”, del TULPS, ossia quelli, facenti parte della rete telematica di cui all’art.
14-bis, comma 4, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 640 s.m.i. che si attivano
esclusivamente in presenza di collegamento a un sistema d’elaborazione della rete
stessa, richiedono il rilascio di licenza del Questore ai sensi dell’art. 88 del TULPS;
 Ticket redemption: gli apparecchi e congegni di cui all’articolo 110, comma 7, lettera
“c bis” del TULPS, attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti
elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e
immediatamente dopo la conclusione della partita;
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 GAP: Gioco d’azzardo patologico;
 Spazi per il gioco con vincita in denaro: i luoghi pubblici o aperti al pubblico e i
circoli privati in cui siano presenti e accessibili gli apparecchi idonei per il gioco
lecito;
 Negozio di gioco: il punto di vendita di gioco, avente come attività principale la
commercializzazione dei giochi pubblici, ai sensi dell’articolo 38, commi 2 e 4, del
D.Lgs. n. 223/2006, convertito con modificazioni dalla L. n. 248/2006;
 Punto di gioco (“corner”): il punto di vendita di gioco, avente come attività
accessoria la commercializzazione dei giochi pubblici; il requisito dell’accessorietà è
riscontrabile dall’organizzazione, dalle attività e dall’impiego delle risorse, oltre che
dai requisiti e dalle dotazioni minime, previsti nel capitolato tecnico; è affiliato ad un
concessionario, debitamente autorizzato da AAMS e dotato di autorizzazione di
polizia ai sensi dell’art. 88 del TULPS;
Centri di scommesse:
 Agenzie per l’esercizio delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa sulle corse
dei cavalli: quelle di cui al D.P.R. 8 aprile 1998, n. 169;
 Sale dedicate all’esercizio del gioco denominato “Bingo”: quelle di cui al Decreto del
Ministro delle Finanze 31 gennaio 2000, n. 29.
Art. 3
Obiettivi
1. L’Amministrazione comunale, con il presente Regolamento, si prefigge l’obiettivo di
garantire che la diffusione del gioco lecito sul proprio territorio, e nei locali ove esso si
svolge, avvenga riducendo gli effetti pregiudizievoli per la salute pubblica, il risparmio
familiare, la continuità affettiva e la serenità domestica, l’integrità del tempo di lavoro, la
sicurezza urbana, il decoro e la viabilità, lo stato di salute psicoemotiva individuale; ciò
al fine di limitare le conseguenze sociali dell’offerta di gioco sui consumatori.
2. L’Amministrazione comunale, a tutela della salute pubblica, del benessere individuale e
della comunità del proprio territorio, intende disincentivare il “gioco d’azzardo” e
prevenirne la dipendenza patologica anche attraverso iniziative di educazione e di
informazione nonché di interventi di prevenzione rivolti ai soggetti deboli e a rischio.
3. Le procedure disciplinate dal presente Regolamento si riferiscono, in particolare, ai
seguenti principi:
a) tutela dei minori;
b) tutela degli utilizzatori, con particolare riferimento alla necessità di contenere i
rischi connessi alla moltiplicazione delle offerte, delle occasioni e dei centri di
intrattenimento aventi come oggetto il gioco d’azzardo, in funzione del benessere
pubblico e nell’ottica di prevenire il gioco d’azzardo patologico;
c) contenimento dei costi sociali, umani ed economici, derivanti dall’assiduità al
gioco d’azzardo, con particolare riferimento alle ricadute negative che detta assiduità
comporta nel contesto familiare e per la popolazione anziana, sia in termini di sovraindebitamento
(con possibile ricorso al prestito a usura) sia di auto-segregazione
dalla vita di relazione e affettiva;
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d) necessità di ridurre il danno derivante dalla sindrome da Gioco d’Azzardo
Patologico (GAP) e dalle ricadute negative che essa – oltre che in termini di ingente
spesa sanitaria – determina nella dimensione privata, lavorativa e cittadina;
e) tutela della sicurezza urbana, del decoro urbano, della quiete della collettività.
Art. 4
Procedure per l’installazione degli apparecchi da gioco
e per l’apertura di sale dedicate
1. Gli apparecchi per il gioco d’azzardo lecito sono quelli previsti dall’articolo 110, comma
6 del TULPS che possono essere installati negli esercizi autorizzati ai sensi di legge.
2. Il divieto previsto dall’art. 6, comma 2 bis, della L. R. n. 5 /2013 s.m.i., si applica sia
alla nuova apertura di sale giochi e sale scommesse, sia alle sale giochi e sale
scommesse in esercizio. Esso si applica altresì alla nuova installazione di apparecchi
per il gioco d’azzardo lecito di cui all’art. 110, comma 6 del TULPS presso esercizi
commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande, nelle aree aperte al pubblico,
nei circoli privati ed associazioni e in tutti gli esercizi autorizzati ai sensi degli articoli 86
e 88 del TULPS.
3. Per “nuova installazione” si intende il collegamento degli apparecchi alle reti
telematiche dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Sono equiparati alla nuova
installazione degli apparecchi ai sensi dell’art. 6, comma 2 ter, della L.R. n. 5/2013
s.m.i.:
a) il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l’utilizzo degli
apparecchi;
b) la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel
caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere;
c) l’installazione dell’apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede
dell’attività entro il limite massimo di 500 metri dai luoghi sensibili come definiti dal comma
2 bis dell’art. 6 della Legge regionale n. 5 del 4 luglio 2013 ovvero gli istituti scolastici di
ogni ordine e grado, i luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o
semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per
categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori.
Art. 5
Procedure per il monitoraggio degli apparecchi da gioco
1. Sulla base della mappatura di cui all’art. 6, l’Amministrazione comunale, entro 3
mesi dall’adozione del presente provvedimento, provvederà ad individuare le sale da
gioco e le sale scommesse ricadenti nel divieto di esercizio (locale situato a meno di
500 metri dai luoghi sensibili) nonché tutti gli esercizi con apparecchi per il gioco
d’azzardo di cui all’art. 110 comma 6 del TULPS, ricadenti anch’essi nell’area situata a
meno di 500 metri dai luoghi sensibili”.
2. L’ Amministrazione comunale, al fine di monitorare le concessioni degli apparecchi
da gioco e verificarne la scadenza, non rinnovabile dopo tale data ai sensi dell’articolo
6, comma 2 ter della L. R. n. 5/2013 s.m.i., prevede l’apposizione su ciascun
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apparecchio regolarmente presente all’interno dei singoli esercizi di un contrassegno
che riporti il numero identificativo dello stesso, la data del collegamento alle reti
telematiche e di scadenza della concessione.
3. Il contrassegno, di dimensioni minime pari a 20 cm di lunghezza e 10 cm di altezza,
timbrato e sottoscritto dal titolare, deve essere posizionato sull’apparecchio da gioco in
modo chiaramente leggibile ed accessibile ad eventuali sopralluoghi e controlli della
Polizia Locale e altri soggetti preposti, e deve indicare la data del collegamento alle reti
telematiche e la data di scadenza del contratto stipulato con il concessionario per
l’utilizzo degli apparecchi.
Art. 6
Ubicazione dei locali e installazione degli apparecchi da gioco
1. Come disposto dall’articolo 6, comma 2 bis della L. R. n. 5/2013 s.m.i. è vietata
l’installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito in locali che si trovino a una
distanza dai luoghi sensibili, inferiore al limite massimo di 500 metri, tale distanza
dovrà essere calcolata secondo il criterio del percorso pedonale più breve.
2. La misurazione della distanza va effettuata sulla mappa dei luoghi sensibili allegata al
presente Regolamento, tenendo conto dell’asse geometrico dei segmenti che formano
il tracciato del percorso pedonale più breve che congiunge l’ingresso principale
dell’unità immobiliare contenete gli apparecchi e l’ingresso principale al luogo sensibile.
A tal fine la mappa dei luoghi sensibili individua i punti di accesso principale rispetto ai
quali effettuare la misurazione.
3. La mappa dei luoghi sensibili allegata al presente regolamento è redatta secondo i
criteri stabiliti dalla LR 5/2013 s.m.i. e sarà oggetto di aggiornamento in relazione alle
trasformazioni del tessuto urbano e agli atti di pianificazione urbanistica. Il Settore
Attività Produttive e Commercio provvederà all’aggiornamento e integrazione della
mappatura in accordo con gli altri uffici competenti dell’Amministrazione.
3bis. Nella mappatura di cui al comma 3 sono considerati anche i luoghi sensibili situati nei
Comuni del territorio regionale confinante con il territorio comunale di Bologna,
mediante l’acquisizione delle relative mappature.
4. Non possono essere installati apparecchi da gioco nelle pertinenze delle attività che si
trovino a una distanza dai luoghi sensibili, inferiore al limite massimo di 500 metri.
5. Non possono essere installati apparecchi da gioco nei pubblici esercizi, esercizi
commerciali ed attività temporanee, che si trovino ad una distanza dai luoghi sensibili
inferiore al limite massimo di 500 metri, attivate nell’ambito delle manifestazioni
pubbliche; analogamente non possono essere attivate sale temporanee dedicate al
gioco, che si trovino a una distanza dai luoghi sensibili inferiore al limite massimo di
500 metri, nell’ambito di manifestazioni pubbliche.
6. I nuovi esercizi commerciali, pubblici esercizi, ed altre attività all’interno dei quali
possono essere installati apparecchi per il gioco dovranno produrre al Comune a
corredo delle pratiche amministrative di apertura, trasferimento, ampliamento
dell’attività un’autocertificazione attestante di essere ad una distanza superiore ai 500
metri dai luoghi sensibili nel caso in cui intendano installare apparecchi da gioco.
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Quanto sopra al fine di consentire agli organi preposti i controlli del caso e l’adozione
dei provvedimenti inerenti e conseguenti anche in relazione al presente Regolamento.
Ai sensi dell’art. 6, comma 3 quater della legge regionale n. 5 del 2013 ai fini del
rilascio del certificato di agibilità e di conformità edilizia, i locali indicati nel presente
articolo sono sottoposti a controllo sistematico ai sensi dell’art. 23, comma 6 della
legge regionale n. 15 del 2013.
Art. 7
Orari di esercizio delle attività
1. L’orario di apertura delle sale dedicate, nonché l’orario di funzionamento degli
apparecchi da gioco sono stabiliti dal Sindaco con specifica ordinanza, ai sensi dell’art.
50 del D. Lgs. 267/2000 s.m.i., Testo Unico degli Enti locali.
2. L’ordinanza sindacale che definisce gli orari può prevedere una disciplina specifica per
le Sale dedicate all’esercizio del gioco denominato “Bingo” di cui al Decreto del
Ministro delle Finanze 31 gennaio 2000, n. 29.
Art. 8
Modalità di esercizio dell’attività e informazioni alla clientela
1. L’attività deve essere svolta nel rispetto delle norme nazionali e regionali in materia
che, fra l’altro, prescrivono:
a. l’esposizione, all’interno del locale, dei titoli autorizzativi all’esercizio dell’attività;
b. la messa a disposizione dei soli giochi ed apparecchi leciti e l’obbligo di esposizione
della tabella dei giochi proibiti;
c. l’esposizione in modo chiaro e ben visibile delle indicazioni di utilizzo degli apparecchi,
l’indicazione dei valori relativi al costo della partita, le regole del gioco e la descrizione
delle combinazioni o sequenze vincenti;
d. l’obbligo di informazione del divieto del gioco per i minori e il controllo effettivo che tale
divieto venga rispettato mediante richiesta di esibizione di un documento di identità. I
cartelli riportanti il divieto di gioco per i minori dovranno avere le dimensioni minime del
formato A4 (mm. 210 x 297) e dovranno essere scritti in italiano, inglese, francese, e
spagnolo e arabo, in caratteri chiaramente leggibili.
2. È vietata l’esposizione all’interno e all’esterno dei locali di cartelli, di manoscritti,
immagini e/o proiezioni che pubblicizzino le vincite appena o storicamente avvenute.
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Art. 9
Ulteriori misure di contenimento del fenomeno
1. L’Amministrazione comunale e le Società controllate dalla stessa non procedono alla
locazione o concessione a qualsiasi titolo di immobili a soggetti che intendono aprire
attività relative all’esercizio del gioco lecito, sia attraverso sale dedicate che attraverso
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l’installazione di apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed
elettronici da trattenimento.
2. Nel caso in cui le attività citate fossero presenti in immobili locati o concessi
dall’Amministrazione comunale, alla loro scadenza non si procederà al rinnovo del
contratto.
3. In coerenza con le finalità e i principi della L. regionale 5 del 2013 e ssmii, il Comune di
Bologna non concede il proprio patrocinio per eventi, manifestazioni, spettacoli, mostre,
convegni, iniziative sportive, che ospitano o pubblicizzano attività che, benché lecite,
sono contrarie alla cultura dell’utilizzo responsabile del denaro o che favoriscono o
inducono la dipendenza del gioco d’azzardo patologico. Inoltre, si impegna a non
patrocinare eventi in cui sono presenti, tra gli sponsor o gli espositori, soggetti titolari o
promotori di attività che favoriscono o inducono la dipendenza dal gioco d’azzardo.
4. Le società controllate dall’Amministrazione comunale o alle quali l’Amministrazione
stessa ha affidato incarichi per la gestione di servizi pubblici o di interesse pubblico non
possono accogliere richieste di pubblicità relative all’esercizio del gioco lecito, sia
attraverso sale dedicate che attraverso l’installazione di apparecchi meccanici e
congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento.
5. L’Amministrazione comunale non autorizza l’installazione di insegne luminose o a
luminosità intermittente all’esterno o visibili dall’esterno delle attività commerciali di cui
al presente Regolamento.
6. I nuovi esercizi commerciali, pubblici esercizi, ed altre attività all’interno dei quali
possono essere installati apparecchi per il gioco dovranno produrre al Comune a
corredo delle pratiche amministrative di apertura, trasferimento, ampliamento
dell’attività un’autocertificazione attestante di essere ad una distanza superiore ai 500
metri dai luoghi sensibili nel caso in cui intendano installare apparecchi da gioco.
Quanto sopra al fine di consentire agli organi preposti i controlli del caso e l’adozione
dei provvedimenti inerenti e conseguenti anche in relazione al presente Regolamento.
Art. 10
Sanzioni
1. Ogni violazione delle norme del presente regolamento, quando non costituisca
violazione di leggi, è accertata e sanzionata secondo quanto previsto dalla legge
Regione Emilia-Romagna 28 aprile 1984, n° 21 e dall’articolo 7 bis del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. La violazione dell’articolo 6 (Ubicazione dei locali e installazione degli apparecchi da
gioco) è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 500,00
per ogni apparecchio e alla chiusura del medesimo mediante sigilli.
3. La violazione delle altre disposizioni del presente regolamento è soggetta alla sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 500,00.
4. Ai sensi dell’articolo 16, comma 2, Legge 24 novembre 1981, n.689 la Giunta,
all’interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione, può stabilire l’importo del
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pagamento in misura ridotta, in deroga ai criteri previsti dal primo comma dello stesso
articolo 16.
5. Per qualsiasi violazione è possibile procedere al sequestro amministrativo delle cose
che possono formare oggetto di confisca amministrativa secondo la normativa vigente.
Art. 11
Rinvio
1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa espresso rinvio alla
normativa nazionale e regionale in materia (Legge Regionale 5 del 2013 e ssmii).
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