Il Politecnico di Milano dovrà analizzare gli effetti del distanziometro di Bologna. Lo ha deciso la Quinta Sezione del Consiglio di Stato – nell’ambito del ricorso intentato da una sala
Il Politecnico di Milano dovrà analizzare gli effetti del distanziometro di Bologna. Lo ha deciso la Quinta Sezione del Consiglio di Stato – nell’ambito del ricorso intentato da una sala giochi – l’incarico è stato affidato al Direttore del Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle costruzioni e ambiente, la verificazione dovrà essere depositata entro 90 giorni, i giudici di Palazzo Spada hanno fissato la nuova udienza per il 20 ottobre 2022. Il Politecnico dovrà appurare in particolare se il distanziometro impedisca l’apertura di nuove sale e se impedisca a quelle già autorizzate – in base alla legge regionale n. 18 del 2016 -di trasferirsi in altra sede.
Il Consiglio di Stato chiede infatti di chiarire
“- se, tenuto conto della conformazione naturale e della disciplina urbanistica vigente nel Comune di Bologna, l’applicazione del criterio della distanza dai siti c.d. sensibili individuati nell’art. 6 comma 2 bis, della legge della Regione Emilia Romagna n. 5 del 2013, come modificato dall’art. 48 della legge regionale n. 18 del 2016, così come attuato dalle deliberazioni della Giunta Regionale oggetto di impugnazione (n. 831 del 12 giugno 2017 e n. 68 del 21 gennaio 2019), unitamente ai criteri di ubicazione, misurazione delle distanze e conformazione dei locali di cui al regolamento comunale approvato dal Consiglio comunale di Bologna con deliberazione n. 239 del 2018, determini che non sia in assoluto possibile la localizzazione sull’intero territorio comunale delle sale gioco e delle sale scommesse come definite dalla legge regionale e, comunque, quale sia la percentuale di territorio in cui tale preclusione verrebbe ad operare (ovvero, all’opposto, la percentuale di territorio disponibile sia all’insediamento di nuove sale giochi e sale scommesse od all’installazione ex novo di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito di cui all’art. 110, comma 6, del R.D. n. 773 del 1931, sia al trasferimento di quelle esistenti, secondo quanto appresso), considerati separatamente gli edifici esistenti e le strutture di possibile edificazione;
PressGiochi
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