Il senatore Pittella interviene anche a chiedere misure di prevenzione del gioco minorile e della criminalità nelle sale da gioco autorizzate.
Gli importi da corrispondere per la proroga delle concessioni del Bingo sono rideterminati in misura pari a euro 2.800 per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni e ad euro 1.400 per frazioni di mese pari o inferiore a quindici giorni da versare entro il giorno 10 del mese successivo.
Questa la proposta contenuta in un emendamento del PD a firma Pittella all’interno della Legge di Bilancio e che PressGiochi ha potuto visionare in anteprima.
“Il controllo sulla tempestività e congruità dei versamenti eseguiti è effettuato dal partner tecnologico Sogei S.p.A.. Gli oneri concessori previsti – si legge nell’emendamento – relativi ai periodi di sospensione dell’attività di raccolta dovuta allo stato d’emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e delle sue successive proroghe non sono dovuti.
Per il solo periodo dal 1’ gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2023 ciascun concessionario del gioco del Bingo ha la facoltà di versare il prelievo erariale e il compenso previsto per il controllo centralizzato del gioco di cui all’articolo 5, del Decreto Ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, in maniera differita entro novanta giorni dal ritiro delle cartelle e, comunque, entro il 15 dicembre di ciascun anno per il periodo relativo all’ultimo bimestre. L’importo costituente prelievo erariale deve essere coperto da idonea cauzione e su di esso sono dovuti interessi legali, calcolati dal giorno del ritiro fino all’effettivo versamento.
Conseguentemente, all’articolo 194, sostituire le parole: << di 600 milioni di euro per l’anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023>> con le seguenti:<< di 589,1 milioni di euro per l’anno 2022, di 497,3 milioni di euro per l’anno 2023 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024.>>
Il senatore Pittella interviene anche a chiedere misure di prevenzione del gioco minorile e della criminalità nelle sale da gioco autorizzate.
“Per garantire più efficientemente il divieto disposto dall’articolo 24, commi 20, 21 e 22 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e in particolare il controllo di ingresso nelle aree indicate all’articolo 7, comma 8, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, ove sono installati apparecchi da intrattenimento nonché facilitare i controlli di pubblica sicurezza, dal 1 giugno 2021 l’articolo 9-quater, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è sostituito dal seguente: “9-quater. L’accesso alle aree ove sono installati apparecchi di intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, indicate all’articolo 7, comma 8, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è consentito esclusivamente previa verifica della maggiore età e della non presenza nel Registro nazionale di autoesclusione di coloro che intendano essere inibiti dall’attività di gioco. Le soluzioni tecnologiche idonee, che consentano la verifica puntuale dei nominativi senza alcuna memorizzazione dei dati, sono definite con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell’interno ed il Ministero della Salute, previa sperimentazione di durata non inferiore a dodici mesi ed avvio nell’ambito delle concessioni in essere entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.” Le condotte elusive dei controlli di cui al comma 1 sono punite con le sanzioni amministrative previste dall’articolo 24, commi 21 e 22, del richiamato decreto-legge n. 98 del 2011, raddoppiate nell’importo e nella durata.
PressGiochi
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