23 Novembre 2024 - 09:23

Bingo: Il Tar Lazio accoglie l’istanza di un operatore su canoni concessione, ma dovrà prestare idonea fideiussione

Il Tar Lazio ha deciso di sospendere il giudizio relativo ad un nuovo ricorso di un operatore di Bingo che contestava l’aumento del canone di proroga della concessione. Per il

12 Maggio 2023

Il Tar Lazio ha deciso di sospendere il giudizio relativo ad un nuovo ricorso di un operatore di Bingo che contestava l’aumento del canone di proroga della concessione.

Per il giudice, è opportuno “che venga disposta la cd. sospensione impropria del presente giudizio, in attesa che si definisca la questione pregiudiziale, attualmente pendente presso la Corte di Giustizia UE, a seguito delle varie remissioni disposte dal Consiglio di Stato (rif. Consiglio di Stato, Sez. VII, ordinanza 21 novembre 2022, nn. 10264, 10263, 10261; Consiglio di Stato, ordinanza 31 gennaio 2023, n.1071) in merito, inter alias, alla compatibilità con il diritto eurounitario delle disposizioni normative che hanno autorizzato la cd. proroga tecnica delle concessioni del gioco del “bingo” (nelle more dell’espletamento delle procedure ad evidenza pubblica per i nuovi affidamenti) nonché stabilito il quantum debeatur del canone. Si ritiene infatti che la presente controversia non possa essere definita indipendentemente dalla risoluzione delle problematiche evocate dal Consiglio di Stato e rimesse all’attenzione della Corte di Giustizia UE, che il Collegio condivide”.

Inoltre, si ritiene che “la domanda cautelare sia meritevole di accoglimento, in attesa della definizione della questione pregiudiziale, nel senso di sospendere l’efficacia del gravato provvedimento di diniego (emesso da ADM, ndr) e stabilire che la società ricorrente sia tenuta a versare il canone concessorio nella ridotta misura di euro 2.800,00 mensili, a condizione che, per la restante parte e fino a copertura dell’intero ammontare rideterminato dall’Amministrazione (euro 7.500,00 oltre l’ulteriore maggiorazione ex art.1, co.124, lett. a) L.n.197/2022), a garanzia degli interessi patrimoniali di quest’ultima, la ricorrente presti idonea fideiussione bancaria o assicurativa (ulteriore rispetto alla cauzione già prestata), scegliendo tra i maggiori istituti bancari o assicurativi, proporzionata alla differenza del canone concessorio non corrisposto per tutto il periodo del rapporto, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, con l’avvertenza che la mancata prestazione di tale garanzia comporterà l’automatica perdita di efficacia della disposta misura cautelare.

PressGiochi

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