E’ stata dichiarata inammissibile la proposta dell’on. Marco Lacarra del Pd relativa alla proroga di 36 mesi per le gare dei giochi fisici e online. L’emendamento presentato alla legge di
E’ stata dichiarata inammissibile la proposta dell’on. Marco Lacarra del Pd relativa alla proroga di 36 mesi per le gare dei giochi fisici e online.
L’emendamento presentato alla legge di Bilancio in discussione alla Camera e oggi dichiarato inammissibile chiedeva:
In ragione della straordinarietà ed imprevedibilità dell’emergenza epidemiologica COVID-19 e dell’impossibilità attuale di delineare un quadro economico adeguato ad identificare l’equilibrio finanziario delle concessioni da mettere a gara, il termine di scadenza previsto per le concessioni in materia di gioco pubblico gestite dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sia fisiche che a distanza, sia già in proroga che in vigenza, è prorogato a titolo oneroso di trentasei mesi a far data dalla scadenza delle singole concessioni e a far data dal 1 gennaio 2021 per quelle già in proroga.
Il Pd chiedeva che gli oneri concessori dovuti per la proroga di cui al comma 1 sono determinati con riferimento agli oneri corrisposti per la concessione originaria, proporzionati alla durata della proroga e inclusivi della quota parte relativa al contributo iniziale di concessione o alle corresponsioni dovute ad altro titolo in sede di affidamento della concessione, inclusi i diritti e corrispettivi a qualsiasi titolo corrisposti per gli apparecchi da intrattenimento. Gli oneri concessori determinati per legge e relativi alle concessioni già in proroga sono confermati nella stessa misura per la durata della proroga di cui al comma 1. Per i primi 18 mesi della proroga di cui al comma 1 gli oneri concessori non sono dovuti a titolo di ristoro economico per gli affidatari delle concessioni che hanno subito interruzioni del servizio prescritte in ragione dell’emergenza epidemiologica.
Le procedure di gara relative alle concessioni in proroga sono indette entro sei mesi dalla scadenza dei termini di durata rimodulati dal comma 1. Restano fermi gli obblighi di presentazione di adeguate garanzie economiche, proporzionate alla ridefinizione dei termini temporali, secondo le prescrizioni definite con determinazioni del Direttore Generale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
PressGiochi
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