La Commissione Bilancio della Camera ha approvato la modifica proposta dall’on. Cipriani ed altri el M5S relativa al Reddito di cittadinanza. Si prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2021
La Commissione Bilancio della Camera ha approvato la modifica proposta dall’on. Cipriani ed altri el M5S relativa al Reddito di cittadinanza. Si prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2021 ai beneficiari di Pensione di cittadinanza che risultino titolari di altra prestazione pensionistica erogata dall’INPS, il beneficio è erogato insieme a detta prestazione pensionistica per la quota parte di spettanza di cui all’articolo 3, comma 7, in base al quale la pensione di cittadinanza è suddivisa in parti uguali tra i componenti il nucleo familiare. Nei confronti dei titolari della Pensione di cittadinanza non valgono i limiti di utilizzo di cui al comma 6 dell’articolo 5.
In base a tale disposizione, la Carta Rdc permette di effettuare prelievi di contante entro un limite mensile non superiore ad euro 100 per un singolo individuo, di effettuare un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di locazione ovvero dell’intermediario che ha concesso il mutuo. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, possono essere individuati ulteriori esigenze da soddisfare attraverso la Carta Rdc, nonché diversi limiti di importo per i prelievi di contante. Al fine di prevenire e contrastare fenomeni di impoverimento e l’insorgenza dei disturbi da gioco d’azzardo (DGA), è in ogni caso fatto divieto di utilizzo del beneficio economico per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità.
Si sostituisce, infine, all’articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n.159, la lettera a), in base alla quale, ai fini del calcolo dell’ISEE, in presenza di genitori non conviventi con lo studente che ne fa richiesta, il richiedente medesimo fa parte del nucleo familiare dei genitori, a meno che non ricorra, tra gli altri, il requisito della “residenza fuori dall’unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro, con la seguente: «a) residenza fuori dall’unità abitativa della famiglia di origine da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della Dichiarazione sostituiva unica di cui all’articolo 10, in alloggio non di proprietà di un suo membro”.
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