Al fine di uniformare la tassazione nel settore delle scommesse ippiche a quelle sportive e di sostenere la filiera ippica colpita dall’emergenza pandemica COVID-19, a decorrere dalla data di entrata
Al fine di uniformare la tassazione nel settore delle scommesse ippiche a quelle sportive e di sostenere la filiera ippica colpita dall’emergenza pandemica COVID-19, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, in coerenza con l’articolo 15, comma 3, lettera a), della legge 28 luglio 2016, n. 154, il prelievo per tutte le scommesse a quota fissa sulle corse di cavalli comprese nel programma ufficiale delle corse previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, nonché per tutte le scommesse a quota fissa sulle corse di cavalli inserite nei palinsesti complementari di cui al comma 1053 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, applicato sulla differenza tra le somme giocate e le vincite, è stabilito nella misura del 20 per cento, per la rete fisica, e del 24 per cento per il gioco a distanza. Il prelievo conseguito rimane destinato per il 33 per cento a titolo di imposta unica e per il 67 per cento al finanziamento dei montepremi, degli impianti e delle immagini delle corse nonché delle provvidenze per l’allevamento dei cavalli”.
Lo chiede in un emendamento presentato alla legge di Bilancio l’on. del Pd Luca Sani.
Proposta a tema arriva anche dal M5S a firma Cassese, Gagnarli, Cadeddu ed altri che propongono:
Al fine di uniformare la tassazione delle scommesse ippiche a quella applicata alle scommesse sportive e di sostenere la filiera ippica colpita dall’emergenza pandemica COVID-19, a decorrere dal 1 gennaio 2021 e secondo il disposto dell’articolo 15, comma 3, lettera a), della legge 28 luglio 2016, n. 154, il prelievo, per tutte le scommesse a quota fissa sulle corse di cavalli comprese nel programma ufficiale delle corse previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, nonché per tutte le scommesse a quota fissa sulle corse di cavalli inserite nei palinsesti complementari di cui all’articolo 1 comma 1053 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, applicato sulla differenza tra le somme giocate e le vincite, nel caso in cui nei precedenti 12 mesi solari la raccolta di dette scommesse, rilevata bimestralmente, raggiunga 300 milioni di euro, è ridotto, rispettivamente, per la rete “fisica” al 34 per cento e per il “gioco a distanza” al 38 per cento. Nel caso in cui, nello stesso periodo di misurazione, la raccolta di dette scommesse raggiunga 400 milioni di euro, il prelievo è ridotto, rispettivamente, per la rete “fisica” al 25 per cento e per il “gioco a distanza” al 29 per cento; nel caso in cui, nello stesso periodo di misurazione, la raccolta di dette scommesse raggiunga 500 milioni di euro, il prelievo è ridotto, rispettivamente, per la rete “fisica” al 20 per cento e per il “gioco a distanza” al 24 per cento. Il prelievo conseguito rimane destinato per il 33 per cento a titolo di imposta unica e per il 67 per cento al finanziamento dei montepremi, degli impianti e delle immagini delle corse, nonché delle provvidenze per l’allevamento dei cavalli.
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